DIRITTO EUROPEO. Carta dei diritti fondamentali e disapplicazione di una norma nazionale contraria al diritto dell'Unione. Corte Giustizia UE Grande Sezione 15 gennaio 2014 n. 176.



DIRITTO EUROPEO. L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile al fine di disapplicare una norma nazionale contraria al diritto dell’Unione. Corte giustizia UE grande sezione 15/01/2014 n. 176

Il riconoscimento da parte dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di un diritto all’informazione e alla consultazione in seno alle aziende da parte dei lavoratori non autorizza i singoli dipendenti a disapplicare una norma nazionale, anche se contraria al diritto dell’Ue. Corte Giustizia UE Grande Sezione 15 gennaio 2014 n. 176. 

Nota dell'Avv. Maria Migliaccio.

L'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso , ove una norma nazionale sia incompatibile con il diritto dell'Unione , non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale. La controversia è stata sollevata da un’associazione sindacale francese che contestava la designazione di un rappresentante sindacale nel proprio seno per il fatto che, a causa delle esclusioni previste dalla normativa francese, i suoi effettivi non raggiungono la soglia minima prevista in Francia per la designazione dei delegati del personale.

Il rappresentante sindacale designato, nonché alcune associazioni sindacali eccepivano che l’esclusione prevista dal diritto francese non era conforme al diritto dell’Unione.

Successivamente al ricorso sottopostole dall’associazione sindacale, la Corte di cassazione francese adiva la Corte di giustizia per conoscere se l’articolo 27 della Carta, così come precisato dalle disposizioni della direttiva 2002/14, sarebbe potuto essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare la norma nazionale di trasposizione contraria al diritto dell’Unione. Nella sentenza in esame, la Corte ha confermato che le disposizioni della direttiva 2002/14 proibiscono di escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi dell’impresa. Invero,tale esclusione avrebbe la diretta conseguenza di privare i lavoratori dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2002/14,compromettendo l’effetto utile di quest’ultima.

Successivamente dalla lettura della già menzionata sentenza si evince che la Corte ha voluto sciogliere in nodo sulla questione se la direttiva 2002/14 possa essere invocata dalle associazioni sindacali al fine di contestare l’inesatta trasposizione che di essa è stata fatta. A questo fine, la Corte ha ricordato che una direttiva produce effetto diretto in tutti i casi in cui le disposizioni pertinenti sono incondizionate e sufficientemente precise.

La Corte ha stabilito inoltre che nel caso di specie tale ipotesi si realizza, in quanto la direttiva 2002/14 prescrive che gli Stati membri non possono escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi. Tuttavia, la Corte rileva che la controversia intercorre tra privati -con la conseguenza che le associazioni sindacali non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2002/14 -e inoltre che la legge nazionale non può essere interpretata in modo conforme alla direttiva.

Sulla base di tali premesse, la Corte esamina poi se l’articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, possa essere invocato nella Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Alla luce di ciò bisogna quindi concludere che, in una controversia intercorrente tra privati la disposizione nazionale non conforme deve essere disapplicata. Sebbene sia destinato a trovare applicazione nel procedimento di cui trattasi, la Corte rileva che l’articolo 27 della Carta, per poter produrre pienamente i propri effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Infatti, il divieto di escludere dal calcolo degli effettivi di un’impresa una determinata categoria di lavoratori non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, dal tenore letterale dell’articolo 27 della Carta.

In altri termini, l’articolo 27 della Carta non è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale.

La Corte conclude che la medesima valutazione si impone anche in caso di lettura di tale articolo in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14. Comunque la Corte sottolinea che seppur nella fattispecie la normativa nazionale non possa essere disapplicata, la parte lesa ha comunque la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi il giudice nazionale al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per quanto sofferto.

Corte giustizia UE grande sezione 15/01/2014 n. 176

UNIONE EUROPEA - Ce - - politica sociale

Intestazione

Nella causa C-176/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione dell'11 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2012, nel procedimento Xxxxxxxxxxx contro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, LA CORTE (Grande Sezione), composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešic e M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby, M. Berger e A. Prechal, giudici, avvocato generale: P. Cruz Villalón cancelliere: V. Tourrès, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 23 aprile 2013, considerate le osservazioni presentate: - perxxxxxxxxxxxxx, il sig. xxxxxxxx, l'xxxxxxxxx xxxxxxxe la xxxxxxxx, da xxxxxxxx e xxxxxxx, avocats; - per il governo francese, da xxxxxxxxxx,xxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, in qualità di agenti; - per il governo tedesco, da xxxxxxxxxxx, in qualità di agente; - per il governo dei Paesi Bassi, daxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di agenti; - per il governo polacco, daxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx e xxxxxxxxx, in qualità di agenti; - per la Commissione europea, da xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 luglio 2013, ha pronunciato la seguente

Sentenza

FATTO

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori [nella Comunità europea] (GU L 80, pag. 29).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone l'Xxxxxxxxxxx (in prosieguo: l'«xxx») all'Union locale des syndicats CGT, nonché al sig. Xxxxxxxx, all'Xxxxxxxxe alla Confédération générale du travail (CGT), in merito alla creazione, da parte dell'unione sindacale localmente competente, di organismi di rappresentanza del personale in seno all'XXX. Contesto normativo La normativa dell'Unione

3 L'articolo 27 della Carta è così formulato: «Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali».

4 L'articolo 1 della direttiva 2002/14, intitolato «Oggetto e principi», dispone quanto segue: «1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità. 2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l'efficacia dell'iniziativa. (...)».

5 L'articolo 2 di detta direttiva, concernente le definizioni, è così formulato: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) d) "lavoratore", ogni persona che, nello Stato membro interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale del lavoro e conformemente alle prassi nazionali; (...)».

6 L'articolo 3 della direttiva 2002/14, intitolato «Campo di applicazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri: a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 [lavoratori] o b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 [lavoratori]. Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati».

7 L'articolo 4 della citata direttiva, intitolato «Modalità dell'informazione e della consultazione», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo».

8 L'articolo 11 della direttiva 2002/14 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva stessa, al più tardi entro il 23 marzo 2005, oppure devono accertarsi che le parti sociali entro tale data mettano in atto le disposizioni suddette, là dove in tal caso gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva in parola.

La normativa francese

9 A norma dell'articolo L. 2312-1 del code du travail [codice del lavoro], l'elezione di delegati del personale è obbligatoria per tutte le unità produttive che abbiano almeno undici dipendenti.

10 Qualora l'impresa o l'unità produttiva abbia cinquanta o più dipendenti, le organizzazioni sindacali designano, in applicazione degli articoli L. 2142-1-1 e L. 2143-3 del succitato codice, un rappresentante sindacale ed istituiscono, a norma dell'articolo L. 2322-1 del medesimo codice, un comitato d'impresa.

11 L'articolo L. 1111-2 del code du travail così dispone: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, gli effettivi in forza all'impresa vengono calcolati in base alle disposizioni seguenti: 1° i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e i lavoratori a domicilio vengono computati integralmente negli effettivi dell'impresa; 2° i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori titolari di un contratto di lavoro intermittente, i lavoratori messi a disposizione dell'impresa da un'impresa esterna che siano presenti nei locali dell'impresa utilizzatrice ed ivi lavorino da almeno un anno, nonché i lavoratori temporanei, vengono inclusi nel calcolo degli effettivi dell'impresa in proporzione alla durata della loro presenza nel corso dei dodici mesi precedenti. Tuttavia, i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori messi a disposizione da un'impresa esterna, ivi compresi i lavoratori temporanei, sono esclusi dal calcolo degli effettivi qualora sostituiscano un lavoratore assente o un lavoratore il cui contratto di lavoro sia sospeso, in particolare a causa di un congedo di maternità, di un congedo per adozione o di un congedo parentale per educazione dei figli; 3° i lavoratori a tempo parziale, indipendentemente dalla natura del loro contratto di lavoro, vengono conteggiati dividendo la somma totale degli orari indicati nei loro contratti di lavoro per la durata legale o per la durata convenzionale del lavoro».

12 L'articolo L. 1111-3 del code du travail prevede: «Non sono presi in considerazione nel calcolo degli effettivi dell'impresa: 1° gli apprendisti; 2° i titolari di un contratto di inserimento professionale [contrat initiative-emploi], per la durata della convenzione prevista dall'articolo L. 5134-66; 3° (abrogato); 4° i titolari di un contratto di accompagnamento al lavoro [contrat d'accompagnement dans l'emploi], per la durata della convenzione menzionata all'articolo L. 5134-19-1; 5° (abrogato); 6° i titolari di un contratto di qualificazione professionale [contrat de professionnalisation] fino al termine previsto dal contratto, quando quest'ultimo è a tempo determinato, oppure fino al termine dell'azione di qualificazione professionale, quando il contratto è a tempo indeterminato. Tuttavia, detti dipendenti vengono conteggiati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge relative alla tariffazione dei rischi di incidenti sul lavoro e di malattie professionali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 L'XXX è un'associazione disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901 relativa al contratto di associazione. Essa partecipa alla creazione di sistemi di mediazione sociale e di prevenzione della delinquenza nella città di Marsiglia (Francia). Essa ha altresì come scopo di favorire il reinserimento professionale delle persone senza lavoro o esposte a difficoltà sociali e professionali nell'accesso al lavoro. A tal fine, l'XXX propone a tali persone di acquisire una formazione professionale nel settore della mediazione sociale al termine di un progetto professionale individuale.

14 Il 4 giugno 2010, l'Xxxxxxxxha designato il sig. Xxxxxxxx quale rappresentante della sezione sindacale creata in seno all'XXX.

15 L'XXX contesta tale designazione. Essa ritiene che i propri effettivi comprendano meno di undici dipendenti e, a fortiori, meno di cinquanta dipendenti, e reputa dunque di non esser tenuta, in base alla pertinente normativa nazionale, ad adottare misure per la rappresentanza dei lavoratori, come l'elezione di un delegato del personale.

16 Infatti, per stabilire se dette soglie di undici o cinquanta dipendenti siano raggiunte in seno all'associazione, occorre, ad avviso dell'XXX, escludere dal calcolo dei suoi effettivi, a norma dell'articolo L. 1111-3 del code du travail, gli apprendisti, i lavoratori titolari di un contratto di inserimento professionale o di un contratto di accompagnamento al lavoro, nonché i lavoratori titolari di contratti di qualificazione professionale (in prosieguo: i «lavoratori titolari di contratti agevolati»).

17 Il Tribunal d'instance [tribunale di primo grado] di Marsiglia, adito dall'XXX con una domanda di annullamento della designazione del sig. Xxxxxxxx quale rappresentante della sezione sindacale CGT, e adito altresì da tale sindacato con una domanda riconvenzionale intesa a che sia ingiunto all'XXX di organizzare elezioni per la creazione al suo interno di organismi di rappresentanza del personale, ha trasmesso alla Cour de cassation [Corte di cassazione] una questione prioritaria di costituzionalità vertente sulle disposizioni dell'articolo L. 1111-3 del code du travail.

18 La Cour de cassation ha sottoposto detta questione al Conseil constitutionnel [Consiglio costituzionale]. Quest'ultimo, il 29 aprile 2011, ha dichiarato che l'articolo L. 1111-3 del code du travail è conforme alla Costituzione.

19 Dinanzi al Tribunal d'instance di Marsiglia, il sig. Xxxxxxxx e l'Union locale des syndicats CGT des Quartiers Nord - ai quali si sono volontariamente unite l'Xxxxxxxxe la CGT - hanno sostenuto che le disposizioni dell'articolo L. 1111-3 del code du travail sono nondimeno contrarie al diritto dell'Unione così come agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica francese.

20 Pronunciandosi nuovamente in data 7 luglio 2011, il Tribunal d'instance di Marsiglia ha accolto la tesi suddetta e ha disapplicato le disposizioni dell'articolo L. 1111-3 del code du travail, non essendo queste ultime conformi al diritto dell'Unione. Detto tribunale ha quindi convalidato la designazione del sig. Xxxxxxxx quale rappresentante di sezione sindacale, dopo aver constatato che, in assenza di applicazione delle esclusioni dettate dall'articolo L. 1111-3 del code du travail, gli effettivi dell'associazione in questione superavano ampiamente la soglia di cinquanta dipendenti.

21 Avverso tale sentenza l'XXX ha proposto un ricorso dinanzi alla Cour de cassation.

22 Alla luce di quanto sopra, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il diritto fondamentale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, riconosciuto dall'articolo 27 della [Carta], come precisato dalle disposizioni della direttiva [2002/14], possa essere invocato in una controversia tra singoli al fine di verificare la conformità di una misura nazionale di trasposizione [di detta] direttiva. 2) In caso di risposta affermativa, se queste medesime disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a una disposizione legislativa nazionale che esclude dal computo degli effettivi dell'impresa, segnatamente per stabilire le soglie legali per la creazione degli organismi di rappresentanza del personale, i lavoratori titolari [di] contratti [agevolati]».

Sulle questioni pregiudiziali

23 Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l'articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, debba essere interpretato nel senso che esso - ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l'articolo L. 1111-3 del code du travail, sia incompatibile con il diritto dell'Unione - può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

24 A questo proposito occorre, in primo luogo, rilevare come la Corte abbia già statuito che, poiché la direttiva 2002/14 ha definito, all'articolo 2, lettera d), la cerchia di persone da prendere in considerazione nel calcolo degli effettivi di un'impresa, gli Stati membri non possono escludere da tale calcolo una determinata categoria di persone che inizialmente rientravano nella cerchia suddetta (v. sentenza del 18 gennaio 2007, Confédération générale du travail e a., C-385/05, Racc. pag. I-611, punto 34).

25 Infatti, una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude dal calcolo degli effettivi dell'impresa una determinata categoria di lavoratori, produce la conseguenza di sottrarre taluni datori di lavoro agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/14 e di privare i loro dipendenti dei diritti riconosciuti da quest'ultima. Di conseguenza, essa è idonea a svuotare tali diritti della loro sostanza, togliendo così alla direttiva il suo effetto utile (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 38).

26 Indubbiamente, secondo una consolidata giurisprudenza, l'incentivazione dell'occupazione - invocata dal governo francese nel procedimento principale - costituisce un obiettivo legittimo di politica sociale, e gli Stati membri, nello scegliere i provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale, dispongono di un ampio margine di discrezionalità (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

27 Tuttavia, questo margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in materia di politica sociale non può risolversi nello svuotare di ogni sostanza l'attuazione di un principio fondamentale del diritto dell'Unione o di una norma di tale diritto (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 29).

28 Orbene, un'interpretazione della direttiva 2002/14, secondo cui l'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultima consentirebbe agli Stati membri di escludere dal calcolo degli effettivi dell'impresa una determinata categoria di lavoratori per motivi quali quelli addotti dal governo francese nel procedimento principale, sarebbe incompatibile con l'articolo 11 della citata direttiva, il quale stabilisce che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva medesima, dal momento che detta interpretazione implicherebbe la facoltà per gli Stati membri di sottrarsi a tale obbligo di risultato chiaro e preciso imposto dal diritto dell'Unione (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

29 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dunque concludere che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come l'articolo L. 1111-3 del code du travail, la quale esclude i lavoratori titolari di contratti agevolati dal calcolo degli effettivi dell'impresa nel contesto della determinazione delle soglie legali di istituzione degli organismi di rappresentanza del personale.

30 Occorre esaminare, in secondo luogo, se la direttiva 2002/14, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 1, soddisfi le condizioni per produrre un effetto diretto e, in caso affermativo, se i convenuti nel procedimento principale possano avvalersene nei confronti dell'XXX.

31 A questo proposito è importante ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli sono legittimati a farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia quando quest'ultimo abbia omesso di trasporre tempestivamente la direttiva nell'ordinamento nazionale, sia quando esso l'abbia recepita in modo non corretto (v. sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835, punto 103 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Nel caso di specie, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14 dispone che spetta agli Stati membri determinare le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati.

33 Se certo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14 lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti necessari per attuare detta direttiva, tale circostanza però non pregiudica il carattere preciso e incondizionato dell'obbligo di prendere in considerazione tutti i lavoratori, stabilito dall'articolo suddetto.

34 Infatti, come si è sottolineato al punto 24 della presente sentenza, la Corte ha già constatato che, poiché la direttiva 2002/14 ha definito la cerchia di persone da prendere in considerazione nel calcolo suddetto, gli Stati membri non possono escludere da quest'ultimo una determinata categoria di persone che inizialmente rientravano in tale cerchia. La direttiva, infatti, pur non prescrivendo agli Stati membri il modo in cui tener conto dei lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione in sede di calcolo delle soglie dei lavoratori impiegati, impone però agli Stati membri di tener conto di tali lavoratori (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 34).

35 Alla luce di tale giurisprudenza relativa all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14 (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 40), ne consegue che tale disposizione soddisfa le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto.

36 Tuttavia, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata in quanto tale nell'ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati (v. sentenze Pfeiffer e a., cit., punto 109, nonché del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Racc. pag. I-365, punto 46).

37 A questo proposito, si è constatato al punto 13 della presente sentenza che l'XXX è un'associazione di diritto privato, sebbene essa abbia una vocazione sociale. Ne consegue che, in ragione della natura giuridica dell'XXX, i convenuti nel procedimento principale non possono far valere le disposizioni della direttiva 2002/14, in quanto tali, nei confronti di questa associazione (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).

38 Tuttavia, la Corte ha statuito che un giudice nazionale, cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini della trasposizione degli obblighi previsti da una direttiva, prendere in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima (v. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, Racc. pag. I-6057, punto 111, nonché Pfeiffer e a., cit., punto 119, e Dominguez, cit., punto 27).

39 Tuttavia, la Corte ha precisato che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. Infatti, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire da fondamento per un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (v. sentenze del 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 100, e Dominguez, cit., punto 25).

40 Nel procedimento principale, risulta dalla decisione di rinvio che la Cour de cassation si trova dinanzi ad un limite siffatto, sicché l'articolo L. 1111-3 del code du travail non può essere interpretato in modo conforme alla direttiva 2002/14.

41 Date tali circostanze, occorre verificare, in terzo luogo, se la situazione oggetto del procedimento principale sia simile a quella esaminata nella causa conclusasi con la citata sentenza Kücükdeveci, di modo che l'articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, possa essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare, se del caso, la norma nazionale non conforme alla citata direttiva.

42 Riguardo all'articolo 27 della Carta in quanto tale, occorre ricordare come risulti da una costante giurisprudenza che i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione (v. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).

43 Quindi, poiché la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisce l'attuazione della direttiva 2002/14, l'articolo 27 della Carta è destinato a trovare applicazione nel procedimento principale.

44 Occorre altresì rilevare che l'articolo 27 della Carta, intitolato «Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa», stabilisce che ai lavoratori debbono essere garantite, a diversi livelli, l'informazione e la consultazione nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione nonché dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.

45 Risulta dunque chiaramente dal tenore letterale dell'articolo 27 della Carta che tale articolo, per produrre pienamente i suoi effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

46 Infatti, il divieto, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14, e indirizzato agli Stati membri, di escludere dal calcolo degli effettivi di un'impresa una determinata categoria di lavoratori rientranti inizialmente nella cerchia delle persone da prendere in considerazione ai fini di tale calcolo, non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, né dal tenore letterale dell'articolo 27 della Carta né dai chiarimenti relativi a tale articolo.

47 A questo proposito, occorre notare come le circostanze del procedimento principale si differenzino da quelle all'origine della citata sentenza Kücükdeveci, nella misura in cui il principio di non discriminazione in base all'età, in esame in quella causa, sancito dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale.

48 Pertanto, l'articolo 27 della Carta non può, in quanto tale, essere invocato in una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, al fine di concludere che la norma nazionale non conforme alla direttiva 2002/14 deve essere disapplicata.

49 Tale constatazione non può essere infirmata da una lettura dell'articolo 27 della Carta in combinazione con le norme della direttiva 2002/14, posto che, non essendo detto articolo di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme della direttiva sopra citata.

50 Tuttavia, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, Racc. pag. I-5357), per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subìto (v. sentenza Dominguez, cit., punto 43).

51 Dalle suesposte considerazioni discende che l'articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, deve essere interpretato nel senso che esso - ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l'articolo L. 1111-3 del code du travail, sia incompatibile con il diritto dell'Unione - non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

PQM

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: L'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso - ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l'articolo L. 1111-3 del code du travail francese, sia incompatibile con il diritto dell'Unione - non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

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