Gestore del blog: responsabile o no dei commenti offensivi pubblicati da terzi?

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma la non responsabilità purchè ricorrano una serie di accorgimenti attivi e passivi posti in essere dal gestore del blog



La sentenza in commento riveste una particolare importanza, non solo perché si tratta di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ma per l’argomento oggetto della stessa, ovvero la responsabilità del gestore di un blog nel caso di pubblicazione di commenti offensivi e diffamatori.

Quale la risposta della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo?

Per la Corte adita il gestore di un blog online non può essere ritenuto responsabile per i commenti seppur offensivi e/o diffamatori che altri soggetti anonimi pubblicano, ciò in quanto deve in sostanza contemperarsi da una parte il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’altro il diritto alla libertà di espressione così come previsto dall’art. 10 della medesima convenzione.

Di quali elementi ha tenuto conto la CEDU?

La CEDU ha ovviamente analizzato il caso specifico al fine di verificare quali comportamenti avesse assunto il responsabile del blog al fine di prevenire o rimuovere i commenti offensivi, quindi per esempio la rimozione tempestiva del commento, la presenza di una specifica funzione di notifica ogni qualvolta vengono pubblicati commenti inappropriati ed ancora la presenza sul blog di un disclaimer molto chiaro dove viene specificato che i commenti non sono sottoposti ad alcun controllo prima della pubblicazione e quindi i commentatori assumono piena responsabilità per le proprie dichiarazioni.

E sulla responsabilità a carico dell’autore del commento?

Al riguardo la CEDU ha ritenuto che un eventuale atteggiamento persecutorio nei confronti di commenti di terze parti potrebbe incidere negativamente sul blog stesso anche alla luce dei principi fondamentali della Rete e sulla libertà di espressione via internet ed avere quindi effetti dannosi per il blog.

LA MASSIMA

Deve escludersi la responsabilità del gestore di un blog internet qualora il commento, anche se offensivo e diffamatorio, non comporti alcun incitamento all'odio o alla violenza e se sia stato in tempi brevi, in tal modo si garantisce equamente il diritto al rispetto della vita privata  garantito dall’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’altro il diritto alla libertà di espressione così come previsto dall’art. 10 della medesima convenzione. Corte Europea Diritti dell’Uomo n. 74742/14 del 9 marzo 2017

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