Il bando di concorso prevede un limite d’età: è sempre legittimo?

La condizione relativa alla previsione di una età massima per accedere ad un posto di lavoro pubblico, deve essere giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.



LA NOTA sul limite di età nei concorsi pubblici e sulla sentenza della Corte di Giustizia UE

I limiti di età possono essere motivo di annullamento di un bando pubblico secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi riguardo un caso di un cittadino spagnolo che aveva presentato ricorso al giudice nazionale avverso un bando statale per l’accesso nelle forze di polizia.
Tale bando prevedeva tra gli altri requisiti il limite di età a 30 anni per l’accesso alla polizia locale (nel caso di specie veniva impugnata la legge 2/2007 della Comunità autonoma del Principato delle Asturie, recante coordinamento dei corpi delle varie polizie locali).
L’Unione Europea ha previsto in tal senso una specifica direttiva, la 2000/78, la quale prevede il divieto di discriminazione basato sull’età quale elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. 
La direttiva prevede comunque che in talune circostanze delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. 
Quando allora può rappresentarsi una disparità di trattamento nelle condizioni previste da una bando pubblico. 
Per la Corte di Giustizia se una norma prevede sic et simpliciter che alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe, tale norma realizza manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del combinato disposto delle disposizioni degli articoli 1° e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.
Occorre ancora verificare se siffatta disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, va rilevato che, ai termini stessi della suddetta disposizione, una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva stessa non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.
Occorre quindi verificare se la condizione relativa alla previsione di una età massima per accedere alla funzione di agente della polizia locale, sia giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, e se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
In mancanza di una precisa indicazione della normativa nazionale in tal senso, occorre avere riguardo ad altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, che consentano l’identificazione dell’obiettivo cui tende quest’ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo.
La Corte di Giustizia conclude quindi affermando che una normativa nazionale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale, è in contrasto con la direttiva 2000/78 qualora prevede al suo interno elementi giustificativi di carattere soggettivo (ad. es. come necessaria al fine di garantire a detti agenti un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, poiché il fatto che l’età «normale» per il pensionamento risultante dal regime generale della sicurezza sociale sia fissata, per es. a 67 anni, è irrilevante a tale riguardo).

 

Il limite di età indicato in un concorso pubblico, ad esempio di polizia municipale, è sempre legittimo?

Quali sono le condizioni affinchè il bando di concorso pubblico, che preveded un limite di età, è legittimo?

La condizione relativa alla previsione di una età massima per accedere ad un posto di lavoro pubblico, deve essere giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

DOMANDE E RISPOSTE sul limite di età nei concorsi pubblici

E' legittimo il bndo di concorso pubblico in relazione all'aumento del limite di età in relazione al servizio militare prestato?

No. È illegittimo il bando di concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui impedisce che i candidati beneficino dell'aumento del limite di età in relazione al servizio militare prestato, anche nella posizione di volontario in ferma prefissata.Consiglio di Stato sez. IV, 16 maggio 2019, n.3157

All'interno di un bando di concorso per mediatori culturali è legittima la previsione di un limite di età?

È illegittima la previsione, all'interno di un bando di concorso finalizzato alla predisposizione di una lista di mediatori interculturali, di un limite minimo di età, quale requisito di ammissione dei concorrenti. Una clausola di tale portata, infatti, contrasta con il principio previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 27/1997 che esclude limiti di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse. Ad affermarlo è il Tar Sardegna che, nel caso di specie, ha annullato un bando di un ente locale che prevedeva l'ammissione soltanto di concorrenti con età superiore a 25 anni.T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 05/12/2017, n.768

Quale differenza vi è tra "compimeneto dell'età" ed "età non superiore a", ai fini di un bando di concorso pubblicoto?

Laddove per la partecipazione a un concorso pubblico la legge o il bando stabiliscano un limite di età quale requisito di ammissione, questo deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento di quell'età, il relativo anno, non rilevando che - come invero è accaduto nella fattispecie concretamente scrutinata dal Tar di Firenze - il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento" dell'età, richiami il concetto dell'età "non superiore a": le due formulazioni sono infatti equivalenti, atteso che, se si "compie" un anno di vita al passaggio di trecentosessantacinque giorni dalla nascita, il limite di età indicato quale requisito di ammissione viene "superato" nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della "lex specialis".T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 18 settembre 2015, n.1251

La questione dei limiti di età per l'accesso ai ruoli della P.A. esclude discipline derogatorie?

La questione dei limiti di età per l'accesso ai ruoli delle p.a. (in via generale esclusi dalla l. 15 maggio 1997 n. 127) non esclude discipline derogatorie, frutto di bilanciamento fra l'interesse, sia pubblico che privato, all'incentivazione dell'occupazione e gli interessi pubblici sottostanti a determinate categorie di impiego, per le quali si ritiene necessaria una professionalità, da maturare in un periodo non avanzato della vita lavorativa. La peculiare posizione dei Vigili del Fuoco volontari - che debbono ritenersi in possesso, in effetti, di una specifica professionalità e di requisiti psico - fisici adeguati, per l'impiego nel delicato settore operativo di cui trattasi (art. 9 e 10, d.lg. 8 marzo 2006 n. 139) - è oggetto di apposita "lex specialis": l'art. 12 comma 2, l. 10 agosto 2000 n. 246 dispone infatti che - nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo dei Vigili volontari discontinui - sia previsto il requisito dell'età anagrafica "sino a 37 anni". Appare dunque innegabile che il legislatore abbia già considerato le peculiarità del personale di cui trattasi, accordando al medesimo una consistente deroga rispetto al limite di età, fissato in via generale per gli altri aspiranti all'arruolamento.Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2011, n.1304

Collocamento a riposo e compimento delle età massime: quali condizioni?

In tema di collocamento a riposo d'ufficio al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, l'art. 16 d. lgs. n. 503 del 1992 prevede il diritto potestativo del pubblico dipendente di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre l'età normalmente prevista per il collocamento a riposo, che può essere esercitato dall'interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto per il compimento dell'età massima di servizio, assolvendo il solo onere del preventivo invio della comunicazione dell'opzione al datore di lavoro, che impedisce l'estinzione del rapporto.Cassazione civile sez. lav., 24 gennaio 2006, n.1297

Attività istruttoria pr accertare il requisito dell'età e cooperazione della P.A.: quali limiti?

Nel caso in cui una candidata ad un concorso pubblico abbia omesso di indicare nella domanda la situazione che le dava diritto all'elevazione del limite d'età, la successiva pretesa che la p.a. sia tenuta a svolgere attività istruttoria per accertare il requisito non dichiarato dalla candidata all'atto della domanda va oltre ad una corretta applicazione del principio di cooperazione fra p.a. ed amministrati.T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 29 agosto 2005, n.3611

Categorie protette, pubblico concorso e linmite di età: quali condizioni?

Gli appartenenti alle categorie protette che possono partecipare ad un pubblico concorso senza che alcuna riserva di posti sia stata posta a loro favore non possono avvalersi della elevazione del limite di età al quarantacinquesimo anno - beneficio quest'ultimo finalizzato a consentire l'accesso alla quota riservata agli aventi diritto - ma sono soggetti alla regola generale circa il limite massimo di età stabilito per l'ammissione agli impieghi statali.T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 16 maggio 2003, n.763

L'abolizione del limite di età di cui all'art. 3 comma 6 L. n. 127/1997 trova diretta applicazione nel settore del pubblico impiego?

La disposizione contenuta nell'art. 3 comma 6 l. 15 maggio 1997 n. 127, con la quale sono stati aboliti i limiti di età previsti da previgenti disposizioni per poter partecipare a concorsi pubblici, trova diretta ed immediata applicazione al settore del pubblico impiego, per il quale l'art. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, prevedeva un limite generale di età massima.T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 10/09/2002, n.3367

LA SENTENZA della Corte di Giustizia UE sul limite di età nei concorsi pubblici

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Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 13 novembre 2014, causa C-416/13

Sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), nonché dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il sig. Vital Pérez e l’Ayuntamiento de Oviedo (Comune di Oviedo; in prosieguo: l’«Ayuntamiento»), relativamente alla decisione di quest’ultimo di approvare un bando di concorso contenente il requisito per cui i candidati ai posti di agenti della polizia locale non potevano avere un’età superiore ai 30 anni.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 I considerando 18, 23 e 25 della direttiva 2000/78 sono così formulati: «(18) La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi. (...) (23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata (...) all’età (...) costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. (...) (...) (25) Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».

4 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78, essa mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

5 L’articolo 2 della direttiva di cui trattasi così dispone: «1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; (...)».

6 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 precisa quanto segue: «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione».

7 L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

8 L’articolo 6 della direttiva 2000/78 prevede quanto segue: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: (...) c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. (...)».

Il diritto spagnolo

9 In Spagna ciascuna delle 17 Comunità autonome (Comunidades Autónomas) ha adottato leggi o norme regolamentari relative allo statuto della polizia locale, ampiamente divergenti quanto all’età massima per accedere alla professione in parola. Mentre, infatti, talune leggi la fissano in 30 anni o più, altre non stabiliscono limite alcuno.

10 L’articolo 18, paragrafo 6, della legge 2/2007 della Comunità autonoma del Principato delle Asturie, recante coordinamento dei corpi delle varie polizie locali (Ley 2/2007 de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autonóma del Principado de Asturias), del 23 marzo 2007 (BOE n. 169, del 16 luglio 2007), precisa le funzioni degli agenti della polizia locale nei seguenti termini: «Assistenza ai cittadini, protezione di persone e beni, detenzione e custodia degli autori di atti criminosi, pattugliamento a scopo preventivo, controllo della circolazione stradale, e ogni altra funzione simile che sia attribuita dai relativi superiori».

11 L’articolo 32, lettera b), della legge in parola stabilisce, in particolare, quale condizione generale per l’ammissione nel corpo della polizia locale che occorre: «(...) b) avere almeno 18 anni e non oltrepassare l’età di 30 anni».

12 La legge 2/2007 è stata adottata a titolo delle competenze che la Costituzione spagnola attribuisce alle Comunità autonome, nell’ambito della legge organica 2/1986, relativa alle forze e ai corpi di pubblica sicurezza (Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), del 13 marzo 1986 (BOE n. 63, del 14 marzo 1986).

13 L’articolo 11, paragrafo 1, della legge organica 2/1986 conferisce alle forze e ai corpi di pubblica sicurezza dello Stato le seguenti funzioni: «Le forze e i corpi di pubblica sicurezza dello Stato hanno la missione di tutelare il libero esercizio dei diritti e delle libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini svolgendo le seguenti funzioni: a) vegliare sul rispetto delle leggi e delle disposizioni generali, eseguendo gli ordini ricevuti dalle autorità, nell’ambito delle loro rispettive competenze; b) aiutare e proteggere le persone e garantire la protezione e la sorveglianza dei beni che si trovino minacciati per una qualunque causa; c) sorvegliare e proteggere gli impianti e gli edifici pubblici che lo necessitino; d) garantire la protezione e la sicurezza di alte personalità; e) mantenere e ristabilire, eventualmente, l’ordine e la sicurezza pubblica; f) prevenire la commissione di reati; g) indagare sui reati al fine di scoprirne e arrestarne i presunti autori, sequestrare gli strumenti, i prodotti e le prove dei reati e metterli a disposizione del giudice o del tribunale competente, e redigere le relazioni tecniche e le perizie pertinenti; h) raccogliere, ricevere e analizzare tutte le informazioni che rivestano un interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché studiare, pianificare, e mettere in atto i metodi e tecniche di prevenzione della criminalità; i) collaborare con i servizi della protezione civile nei casi di rischi gravi, di catastrofe o di calamità pubblica, in conformità delle condizioni fissate nella legislazione sulla protezione civile».

14 L’articolo 53, paragrafo 1, della legge organica 2/1986, che stabilisce le funzioni attribuite ai corpi di polizia locale, è così formulato: «I corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni: a) proteggere le autorità degli enti locali e garantire la sorveglianza o custodia dei relativi edifici e impianti; b) regolare e dirigere la circolazione nei centri urbani e occuparsi della segnaletica, in conformità delle norme sulla circolazione; c) redigere i rapporti dei sinistri stradali avvenuti nei centri urbani; d) svolgere funzioni di polizia amministrativa per quanto riguarda le ordinanze, i decreti e altre disposizioni del Comune che ricadano nel loro ambito di competenza; e) partecipare alle funzioni di polizia giudiziaria (...) f) prestare soccorsi in caso di incidente, di catastrofe o di pubblica calamità, partecipando, come previsto dalla legge, all’attuazione dei piani di protezione civile; g) svolgere attività di prevenzione e fare quanto possibile per impedire la commissione di reati (...) h) sorvegliare gli spazi pubblici e collaborare, su richiesta, con le forze e corpi di sicurezza dello Stato e con la polizia delle Comunità autonome alla tutela delle manifestazioni e al mantenimento dell’ordine in occasione di grandi assembramenti; i) cooperare, su richiesta, alla composizione di conflitti privati».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15 L’8 aprile 2013 il sig. Vital Pérez ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione del 7 marzo 2013 dell’Ayuntamiento con cui si approvavano le condizioni specifiche previste da un bando di concorso, indetto al fine di coprire quindici posti di agente della polizia locale.

16 Il sig. Vital Pérez contesta la legittimità del punto 3.2 di tale bando, che impone il limite di età non superiore ai 30 anni per i candidati. A parere del ricorrente, nel procedimento principale siffatto requisito violerebbe il suo diritto fondamentale, sancito dalla Costituzione spagnola e dalla direttiva 2000/78, di partecipare, in condizioni di parità, alle funzioni pubbliche.

17 Il sig. Vital Pérez chiede l’annullamento del menzionato punto 3.2 poiché contiene un requisito che sarebbe sprovvisto di fondamento e giustificazione, dato che le condizioni fisiche adeguate allo svolgimento delle funzioni sono assicurate tramite le corrispondenti prove fisiche imposte dal bando di concorso. Egli, infatti, pone in rilievo che, conformemente al punto 3.5 del bando di cui trattasi, i candidati devono «[p]ossedere le condizioni fisiche e psichiche adeguate per l’esercizio delle funzioni proprie dell’incarico da svolgere e per sostenere le prove fisiche» specificate nel bando di concorso in causa nel procedimento principale.

18 Il sig. Vital Pérez osserva che le varie leggi o decreti delle Comunità autonome o evitano di fissare un limite di età (Andalusia, Aragona, Baleari, Canarie, Castilla?La Mancha, Catalogna o Estremadura) oppure lo fissano a 35 anni (Paesi baschi) o a 36 anni (Galizia e Valencia).

19 L’Ayuntamiento fa valere che, stabilendo un siffatto requisito di età, ha semplicemente osservato la legge 2/2007. Per giustificare detta misura, esso si sarebbe peraltro basato sull’articolo 6 della direttiva 2000/78 e, in ogni caso, la Corte si è già espressa a favore di tale requisito nella sentenza Wolf (C?229/08, EU:C:2010:3).

20 Facendo al contempo presente che il Tribunal Supremo, nelle sue sentenze del 21 marzo e del 17 ottobre 2011, ha annullato la disposizione regolamentare in virtù della quale si prevedeva l’esclusione, a causa del compimento di un’età superiore a 30 anni, di taluni candidati del concorso generale per allievi?ispettori della polizia nazionale, il giudice del rinvio ritiene che il requisito dell’età controverso nel procedimento principale possa non superare la verifica di proporzionalità. Detto giudice, infatti, sostiene che vi sarebbero misure meno restrittive rispetto a quella dell’età massima che consentirebbero di raggiungere l’obiettivo perseguito, consistente nel fatto che i membri della polizia locale abbiano la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento della loro professione. Orbene, lo svolgimento di prove fisiche rigorose costituirebbe precisamente un requisito specifico del bando di concorso.

21 Il giudice in parola ritiene altresì che le condizioni fisiche richieste per l’ammissione degli agenti di polizia locale non possano essere paragonate ai «requisiti fisici particolarmente elevati» richiesti nel caso dei vigili del fuoco, stante la diversa natura delle rispettive funzioni, sicché la sentenza Wolf (EU:C:2010:3) non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.

22 È in tale contesto che il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 di Oviedo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (...) nonché l’articolo 21, paragrafo 1, della [Carta], in quanto vietano qualsiasi discriminazione basata sull’età, ostino alla fissazione, tramite un bando comunale che applica espressamente una legge regionale di uno Stato membro, di un’età massima di 30 anni per accedere a un posto di agente della polizia locale».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazione preliminare

23 Nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si rivolge alla Corte per l’interpretazione sia dell’articolo 21 della Carta, sia delle disposizioni della direttiva 2000/78.

24 È d’uopo ricordare che la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un principio di non discriminazione in base all’età, che deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione e cui la direttiva 2000/78 dà espressione concreta in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenze Kücükdeveci, C?555/07, EU:C:2010:21, punto 21, nonché Prigge e a., C?447/09, EU:C:2011:573, punto 38).

25 Ne consegue che, quando è investita di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione del principio generale di non discriminazione in base all’età, quale sancito dall’articolo 21 della Carta, nonché dalle disposizioni della direttiva 2000/78, nel contesto di una controversia tra un singolo e un’amministrazione pubblica, la Corte esamina la questione unicamente alla luce della menzionata direttiva (v., in tal senso, sentenza Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C?132/11, EU:C:2012:329, punti da 21 a 23).

Sulla questione pregiudiziale

26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione di agenti della polizia locale.

27 Ai fini della risposta alla questione sottoposta, occorre verificare se la normativa in discussione nel procedimento principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 e, nell’ipotesi affermativa, se si tratti di una misura discriminatoria fondata sull’età, tale da, eventualmente, essere considerata giustificata alla luce di detta direttiva.

28 Si deve anzitutto porre in rilievo che tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità della direttiva 2000/78 risulta che essa è volta a stabilire un quadro generale per garantire a tutti la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali l’età (sentenze Hütter, C?88/08, EU:C:2009:381, punto 33, e Georgiev, C?250/09 e C?268/09, EU:C:2010:699, punto 26).

29 Con riguardo, più specificamente, all’applicazione della direttiva in parola nel contesto del procedimento principale, si deve constatare che dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva risulta che la stessa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, segnatamente, alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale.

30 Stabilendo che le persone con più di trent’anni 30 anni di età non possono essere ammesse al corpo della polizia locale, l’articolo 32, lettera b), della legge 2/2007 incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori. Di conseguenza, deve ritenersi che una normativa di tal genere fissi norme in materia di condizioni di assunzione nel settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.

31 Ne consegue che la menzionata direttiva si applica ad una situazione come quella che ha dato origine alla controversia di cui è investito il giudice del rinvio.

32 Per quanto concerne la questione relativa alla circostanza se la normativa in discussione nel procedimento principale stabilisca una disparità di trattamento basata sull’età, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, «per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1» della medesima direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga.

33 Nel caso di specie l’articolo 32, lettera b), della legge 2/2007 comporta che alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe. Una normativa di tal genere realizza manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del combinato disposto delle disposizioni degli articoli 1° e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

34 Occorre ancora verificare se siffatta disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

35 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, è d’uopo rilevare che, ai termini stessi della suddetta disposizione, «una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [della direttiva stessa] non costituisc[e] discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

36 In proposito la Corte ha già dichiarato che dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 risulta che non è il motivo su cui è basata la disparità di trattamento a costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma una caratteristica ad esso legata (v. sentenze Wolf, EU:C:2010:3, punto 35, nonché Prigge e a., EU:C:2011:573, punto 66).

37 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età (sentenze Wolf, EU:C:2010:3, punto 41, nonché Prigge e a., EU:C:2011:573, punto 67).

38 Nel caso di specie, dall’articolo 18, paragrafo 6, della legge 2/2007 risulta che le funzioni degli agenti della polizia locale comportano in particolare l’assistenza ai cittadini, la protezione di persone e beni, la detenzione e custodia degli autori di atti criminosi, il pattugliamento a scopo preventivo e il controllo della circolazione stradale.

39 Sebbene sia vero che talune fra le suddette funzioni, quali l’assistenza ai cittadini o il controllo della circolazione stradale, non richiedono apparentemente un ragguardevole impegno fisico, va ciò nondimeno rilevato che le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, alla detenzione e custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono esigere l’utilizzo della forza fisica.

40 La natura di queste ultime funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare nella misura in cui le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti della polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza Prigge e a., EU:C:2011:573, punto 67).

41 Ne discende che il fatto di possedere capacità fisiche particolari può essere considerato un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per lo svolgimento della professione di agente della polizia locale.

42 Relativamente all’obiettivo perseguito dalla normativa in discussione nel procedimento principale, il governo spagnolo ha indicato che, fissando il limite di età di 30 anni per accedere ai corpi della polizia locale, la legge 2/2007 mira a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento di tale corpo di polizia, assicurando che i nuovi funzionari assunti siano in grado di svolgere i compiti più gravosi dal punto di vista fisico durante un periodo relativamente esteso della loro carriera.

43 In proposito è d’uopo rilevare che il considerando 18 della direttiva 2000/78 precisa che la stessa non può avere l’effetto di costringere i servizi di polizia ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

44 Risulta quindi che l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza Wolf, EU:C:2010:3, punto 39).

45 È tuttavia necessario accertare se, fissando un tale limite di età, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale abbia imposto un requisito proporzionato, vale a dire se il limite in parola sia idoneo a raggiungere l’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo.

46 A tal riguardo occorre rammentare che, in base al considerando 23 della direttiva 2000/78, è in «casi strettamente limitati» che una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata, segnatamente, all’età costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

47 Peraltro, in quanto consente di derogare al principio di non discriminazione, l’articolo 4, paragrafo 1, della menzionata direttiva dev’essere interpretato restrittivamente (sentenza Prigge e a., EU:C:2011:573, punto 72).

48 In proposito si deve verificare se, tenuto conto di quanto esposto ai punti da 39 a 41 della presente sentenza, le capacità fisiche particolari richieste per l’esercizio della funzione di agente della polizia locale siano necessariamente collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età.

49 Ai fini di siffatta verifica, occorre tenere conto degli elementi seguenti.

50 In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che sussiste una disparità manifesta fra le normative delle Comunità autonome relative agli agenti della polizia locale per quanto attiene alla fissazione di un’età massima per accedere a detta professione. Talune normative, infatti, la fissano in 30 anni o più (35 anni, 36 anni, o 40 anni), mentre altre Comunità autonome hanno scelto di non stabilire alcun limite.

51 In secondo luogo, nella sua risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte, il governo spagnolo ha confermato che il requisito relativo all’età massima di 30 anni per accedere alla funzione di agente della polizia nazionale – le cui missioni, stabilite all’articolo 11 della legge 2/1986, sono analoghe a quelle attribuite alla polizia locale – è stato eliminato.

52 In terzo luogo, è d’uopo rilevare che, nella sentenza Wolf (EU:C:2010:3, punto 44), la Corte ha giudicato proporzionata una misura consistente nel fissare in 30 anni l’età massima per l’assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco giacché un limite del genere risultava necessario per garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio in questione.

53 La Corte, tuttavia, è arrivata a siffatta conclusione solamente dopo aver constatato, sulla base di dati scientifici ad essa sottoposti, che alcuni compiti assegnati ai componenti del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, come la lotta agli incendi, necessitavano di capacità fisiche «particolarmente elevate» e che pochissimi funzionari di età superiore ai 45 anni avrebbero le capacità fisiche per svolgere tale attività. Secondo la Corte, un’assunzione in età avanzata comporterebbe che un eccessivo numero di funzionari non potrebbe essere assegnato ai compiti più impegnativi dal punto di vista fisico. Parimenti, un’assunzione siffatta non consentirebbe che i funzionari così impiegati siano assegnati a detti compiti per una durata sufficientemente lunga. Infine, l’organizzazione ragionevole del corpo dei vigili del fuoco professionali richiede, per il servizio tecnico di medio livello, una correlazione tra i lavori impegnativi da un punto di vista fisico e non adatti ai funzionari più anziani e i lavori meno impegnativi dallo stesso punto di vista e adatti a tali funzionari (sentenza Wolf, EU:C:2010:3, punti 41 e 43).

54 Orbene, sulla base delle constatazioni del giudice del rinvio, considerate le missioni assegnate agli agenti della polizia locale, quali descritte al punto 38 della presente sentenza, le capacità di cui devono disporre detti agenti al fine di essere in grado di adempiere a talune delle missioni in parola non sono sempre paragonabili alle capacità fisiche «particolarmente elevate» sistematicamente richieste ai vigili del fuoco, segnatamente nella lotta agli incendi.

55 In proposito si deve porre in rilievo che, come indicato al punto 17 della presente sentenza, il punto 3.5 del bando di concorso indetto al fine di coprire i posti di agenti della polizia locale dell’Ayuntamiento prevede che i candidati a tali posti debbano possedere «le condizioni fisiche e psichiche adeguate per l’esercizio delle funzioni proprie dell’incarico da svolgere e per sostenere le prove fisiche» specificate in detto bando. Si tratta di prove fisiche rigorose ed eliminatorie che, secondo il giudice del rinvio, consentono di raggiungere l’obiettivo che gli agenti della polizia locale abbiano la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento della loro professione con una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione di un’età massima.

56 Inoltre, nulla negli elementi del fascicolo presentato alla Corte né nelle osservazioni scritte sottoposte alla medesima consente di affermare che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione delle età al suo interno, imponendo di assumere esclusivamente funzionari con età inferiore ai 30 anni.

57 Dalle suesposte considerazioni risulta che, fissando un tale limite di età, la legge 2/2007 ha imposto un requisito sproporzionato.

58 Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione di agenti della polizia locale.

59 Con riguardo, in secondo luogo, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre rilevare che detta disposizione prevede che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisca discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Il secondo comma, lettera c), del medesimo paragrafo, cui il giudice del rinvio fa espresso riferimento nella sua questione, prevede che tali disparità di trattamento possano comprendere «la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».

60 È pertanto d’uopo verificare se la condizione relativa all’età massima di 30 anni per accedere alla funzione di agente della polizia locale, quale risulta dall’articolo 32, lettera b), della legge 2/2007, sia giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, e se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

61 Nella controversia di cui al procedimento principale la legge 2/2007 non opera alcun riferimento agli obiettivi da essa perseguiti all’articolo 32, lettera b).

62 Ciò nondimeno, come giudicato dalla Corte, non si può dedurre dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che una mancanza di precisione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, riguardo allo scopo perseguito, abbia la conseguenza di escludere automaticamente che quest’ultima possa essere giustificata ai sensi della disposizione suddetta. In mancanza di una tale precisazione, è importante che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l’identificazione dell’obiettivo cui tende quest’ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo (sentenze Palacios de la Villa, C?411/05, EU:C:2007:604, punti 56 e 57, e Commissione/Ungheria, C?286/12, EU:C:2012:687, punto 58).

63 Al riguardo va rilevato, innanzitutto, che, se il governo spagnolo ha invocato una configurazione equilibrata dell’età come un obiettivo della misura in discussione, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che detta misura sia per ciò solo diretta a favorire nuove assunzioni. Essa non può quindi essere considerata come tale da favorire obiettivi di politica dell’occupazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

64 Risulta tuttavia dalle considerazioni formulate dal giudice del rinvio, unico soggetto competente ad interpretare la normativa nazionale applicabile, in considerazione dell’eventuale applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, nella controversia di cui al procedimento principale, che il requisito relativo all’età previsto dalla legge 2/2007 è basato sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione e sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento o del passaggio ad un’altra attività

. 65 Nella misura in cui i menzionati obiettivi sono contemplati all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78, essi sono tali da giustificare «oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito del diritto nazionale», come previsto dallo stesso articolo 6, paragrafo 1, una disparità di trattamento collegata all’età.

66 Occorre in ogni caso verificare se i mezzi adottati per conseguire tali finalità siano appropriati e necessari.

67 Si deve, in proposito, far presente che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e di occupazione. Tuttavia, tale margine discrezionale non può avere l’effetto di svuotare della sua sostanza l’attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell’età (sentenze Age Concern England, C?388/07, EU:C:2009:128, punto 51, e Ingeniørforeningen i Danmark, C?499/08, EU:C:2010:600, punto 33).

68 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo relativo alle condizioni di formazione richieste per il posto di agente della polizia locale, dal punto 7 del bando di concorso approvato dall’Ayuntamiento risulta che, prima di entrare in servizio, i candidati vincitori di tale concorso devono effettuare un periodo di «formazione selettiva», la cui durata è stabilita dalla scuola regionale delle polizie locali o dall’Ayuntamiento.

69 L’articolo 36 della legge 2/2007, unica disposizione di tale legge che abbia quale oggetto la formazione degli agenti della polizia locale, si limita ad indicare che la scuola di pubblica sicurezza del Principato delle Asturie «garantisce la formazione (...), la promozione e la specializzazione» dei membri del corpo della polizia locale, senza fornire la minima precisazione sulle caratteristiche della formazione in parola.

70 Orbene, nessun elemento presentato alla Corte consente di ritenere che il limite di età per l’assunzione sia appropriato e necessario con riguardo all’obiettivo di garantire la formazione degli agenti interessati.

71 Relativamente, in secondo luogo, all’obiettivo di garantire un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, è d’uopo rilevare innanzitutto che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, l’età di pensionamento degli agenti della polizia locale è fissata a 65 anni. Anche nel caso in cui il giudice del rinvio si riferisca parimenti al passaggio ad un’altra attività a 58 anni, si tratta di una possibilità offerta, su loro richiesta, agli agenti della polizia locale, che non incide peraltro sull’età del pensionamento.

72 Ne consegue che una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale non può essere considerata come necessaria al fine di garantire a detti agenti un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78. Il fatto che l’età «normale» per il pensionamento risultante dal regime generale della sicurezza sociale sia fissata a 67 anni è irrilevante a tale riguardo.

73 Pertanto, la disparità di trattamento derivante da una disposizione come l’articolo 32, lettera b), della legge 2/2007 non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78.

74 In tale contesto si deve rispondere alla questione posta che gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quelle in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale.

Sulle spese

75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale.

LA MASSIMA sul limite di età nei concorsi pubblici e sulla sentenza della Corte di Giustizia UE

Se una norma prevede sic et simpliciter che alcune cittadini, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe, tale norma realizza manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del combinato disposto delle disposizioni degli articoli 1° e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 13 novembre 2014, causa C-416/13 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO sul limite di età nei concorsi pubblici 

Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113). - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (BASSANINI BIS)

Art. 3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione.

1. [ I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. éfatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. é comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. ] (1)

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso" (2) .

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

" 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

4. [ Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. ] (3)

5. [ é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. ] (4)

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato più giovane di età (5) .

8. Alla lettera e ) del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. [ La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ] (6)

[1] Comma abrogato dall’articolo 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[2] Comma modificato dall’articolo 2, comma 7, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[3] Comma abrogato dall’articolo 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[4] Comma modificato dall’articolo 2, comma 8, della L. 16 giugno 1998, n. 191, e successivamente abrogato dall’articolo 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[5] Comma modificato dall’articolo 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

[6] Comma modificato dall’articolo 2, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191. Ai sensi del successivo comma 11 del medesimo articolo, il presente comma si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Successivamente il presente comma è stato abrogato dall’articolo 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 16 - Prosecuzione del rapporto di lavoro.

[ 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. [ È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all' articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento nè al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico. ] I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo (1) (2).

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età (3).] (4)

(1) Comma modificato dall'articolo 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, dall'articolo 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 72, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, dall'articolo 22, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'articolo 1, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 del 6 marzo 2013 (in Gazz. Uff., 13 marzo, n. 11), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del presente comma, primo periodo - nel testo quale vigente fino all’entrata in vigore dell’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Vedi inoltre quanto disposto dai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo 1

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