La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla nozione di "licenziamento".

Il comportamento del datore di lavoro che proceda unilateralmente e a svantaggio del lavoratore ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto rientra nella nozione di licenziamento?



La Corte di Giustizia si è pronunciata, con sentenza n. 422 dell'11 novembre 2015, in relazione ad una controversia relativa al licenziamento di un dipendente da parte di una società.

I punti principali della decisione:

  • L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori che beneficino di un contratto concluso a tempo determinato o per un compito determinato devono essere considerati lavoratori «abitualmente» impiegati, ai sensi di detta disposizione, nello stabilimento interessato.
  • Al fine di accertare l'esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l'applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev'essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto.

LA MASSIMA

La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva. Corte di Gisutizia UE n. 422 dell'11 novembre 2015.

 

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