Se subentra il congedo per malattia le ferie si prolungano?

In presenza di normative o contratti collettivi nazionali che prevedono il prolungamento la normativa UE non trova applicazione.



L'art. 7 §.1 direttiva 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a normative nazionali ed a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto da tale disposizione, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie.

L'art. 31 §.2 Carta di Nizza, letto in combinato disposto con l'art. 51, §.1, di quest'ultima, dev'essere interpretato nel senso che esso non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e contratti collettivi (fattispecie relativa alla controversia promossa da associazioni di categoria finlandesi per tutelare dei loro iscritti che durante il godimento delle ferie annuali, previste dai contratti collettivi in misura superiore alle quattro settimane, si erano ammalati usufruendo così, contestualmente, di un congedo per malattia).

Corte giustizia UE n. 609 del 19 novembre 2019

Fai una domanda