Sinistro stradale e richiesta di risarcimento all'assicurazione...anzi alle assicurazioni.

E' necessario inviare la raccomandata "per conoscenza" anche alla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo ex art. 145 comma 2 d.lgs. 209/2005.



La questione su cui si è espresso il tribunale di Firenze è di particolare interesse, in quanto attinente alla procedibilità dell’azione risarcitoria in caso di sinistro stradale laddove l’azione giudiziaria non sia stata preceduta da una lettera raccomandata inviata all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto.

Occorre quindi prendere in esame l'art. 145 del Codice delle assicurazioni private, la cui formulazione delle disposizioni contenute nei due commi è praticamente la medesima, con la sola precisazione che, nel primo comma, è previsto che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento possa essere inviata "anche" per conoscenza all'impresa di assicurazione ("anche se inviata per conoscenza"), mentre, nel secondo comma, è previsto che la raccomandata sia, senz'altro, inviata per conoscenza all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo ("inviata per conoscenza ...").

Per il tribunale toscano la formulazione delle due disposizioni è sostanzialmente sovrapponibile, per cui in entrambe le ipotesi di risarcimento diretto dovrebbe essere previsto l'invio della lettera raccomandata nei confronti dell'impresa di assicurazione dell'altro veicolo. Il giudice di merito individua soltanto una “irrilevante” differenza tra la prima e la seconda disposizione: nella prima (ipotesi di risarcimento "ordinario" ex art. 148 C.d.A.), la lettera raccomandata può essere inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione, il che vuol dire che primo destinatario può essere l'una o l'altra compagnia (quella propria o quella dell'altro veicolo) indifferentemente. Nella seconda (ipotesi di risarcimento "diretto" ex art. 149 C.d.A.), invece, primo destinatario è, senz'altro, la propria compagnia assicuratrice, proprio perché trattasi della procedura di risarcimento diretto, per cui la compagnia dell'altro veicolo è secondo destinatario (per conoscenza).

Secondo l’interpretazione del tribunale di Firenze affinché possa dunque correttamente operare il meccanismo previsto dal richiamato articolo, occorre che l'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro sia messo nella concreta possibilità di valutare l'opportunità dell'intervento in causa e ciò accadrà, evidentemente, solo nell'ipotesi in cui sia stato effettivamente informato dal danneggiato circa la verificazione dell'evento, le modalità di accadimento dei fatti e la sussistenza di eventuali danni risarcibili. Tali informazioni non possono che derivare dalla lettera di messa in mora in oggetto, il cui invio per conoscenza rappresenta onere di pari importanza rispetto all'inoltro principale nei confronti dell'altro istituto assicurativo, in quanto costituisce un atto necessario per porre in grado l'assicurazione della parte ritenuta responsabile del sinistro di contestare e negare prontamente la responsabilità del proprio assicurato o contestare anche solo l'entità del danno lamentato, riferire la propria versione dei fatti all'altra compagnia assicurativa e mettere a disposizione di quest'ultima le eventuali prove ed i documenti in suo possesso. Solo in tal modo, conclude la sentenza,viene garantita piena partecipazione alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice del danneggiante, al fine di incentivare il dialogo tra tutte le parti e giungere più facilmente ad una composizione bonaria della vertenza, evitando così un inutile ricorso al giudice.

LA MASSIMA

È improponibile la domanda giudiziale quando non è stata previamente inviata la raccomandata "per conoscenza" alla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo ex art. 145 comma 2 d.lgs. 209/2005, poiché l'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro deve essere messo nelle condizioni di valutare l'opportunità dell'intervento in causa e ciò accade solo nell'ipotesi in cui sia stato effettivamente informato dal danneggiato circa la verificazione dell'evento, delle modalità di accadimento dei fatti e della sussistenza di eventuali danni risarcibili. Tribunale di Firenze, sez. II, 8 maggio 2018.

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