Dopo 5 aste senza aggiudicazione la vendita deve essere sospesa!

Il Tribunale di Ostia con una sentenza del 9 maggio 2013 applica il principio annoverato dall'art. 586 c.p.c. sospendendo la vendita all'asta per prezzo inferiore a quello giusto.



Il Tribunale di Ostia si pronuncia con una interessante sentenza in relazione alla sospensione della vendita in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto.

In applicazione dell'art. 586 c.p.c. il giudice ritiene ingiusto e inaccettabile un ulteriore abbattimento del prezzo di vendita.

Tale situazione è molto frequente vista la delicata situazione economica in cui versa il Bel Paese: anche la giustizia deve applicare e mettere in atto interpretazioni della legge a tutela dei cittadini, sopraffatti da una crisi economica che sembra non avere fine.

A seguito di svolgimento di cinque aste senza aggiudicazione, va giudicato assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore abbattimento del prezzo di vendita che finirebbe con il consentire una svendita a prezzo vile della proprietà della parte debitrice, con il rischio di danneggiare il ceto creditorio; ciò, in conformità all'art. 586 c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto".

A determinare una tale (non infrequente) situazione è la particolarissima situazione economica in cui è venuta a trovarsi l'Italia e la crisi profonda in cui versa il mercato immobiliare, che ha ad oggetto un bene notoriamente preso di mira da sempre più pesanti imposte ed oneri, diretti ed indiretti. In considerazione degli anni trascorsi dall'inizio della gravissima crisi economica che affligge il Paese può reputarsi ottimisticamente congruo un differimento di dodici mesi per tentare una nuova asta a un prezzo diverso e migliore. (Trib. Ostia 9 maggio 2013)

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