Gli avvisi di accertamento devono essere necessariamente firmati dal Dirigente?

In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.p.r. n. 600 del 1973 art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o 'da altro impiegato.



In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.p.r. n. 600 del 1973 art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o 'da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato', senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma invocata, i 'funzionari di area terza' di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005.

In questo senso la norma sopra citata individua l'agente capace di manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti.

Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriere direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012. Cass. n. 22810 del 9 novembre 2015.

LA GIURISPRUDENZA

  • Ai sensi dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, ai fini dell'apposizione di una valida sottoscrizione dell'atto impositivo, richiesta a pena di nullità, è sufficiente che il sottoscrittore sia capo dell'ufficio o un "impiegato alla carriera direttiva" da questi delegato. Ne discende che da un lato la disposizione non richiede affatto che il soggetto sottoscrittore dell'atto impositivo rivesta una particolare qualifica, tanto più dirigenziale (conf. Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2015, nn. 22810 e 22800): in particolare il capo dell'ufficio potrebbe essere paradossalmente un funzionario non dirigente, mentre nell'ipotesi di soggetto delegato occorre l'appartenenza alla carriera direttiva. D'altro canto però, in caso di sottoscrizione di soggetto delegato contestata in sede contenziosa, incombe sull'amministrazione l'onere di provare che il sottoscrittore sia munito di una delega non in bianco, ma che riporti invece la precisa indicazione del soggetto delegato. Siffatta delega, oltre che illegittima, esporrebbe il contribuente ad una difficile attività di verifica. Diversamente sussiste senza dubbio il difetto di sottoscrizione, che si riverbera sulla nullità dell'avviso di accertamento. Comm. Trib. prov. Caserta n. 7443 dell'11 novebre 2015.
  • Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto (art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti oggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato. Cass. civ. sez. trib. n. 22800 del 9 novembre 2015.

 

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