Il superamento degli esami di maturitą assorbe il giudizio negativo di idoneitą del Consiglio di classe?

Sģ. La Commissione d'esame, discostandosi dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturitą del candidato in questione. TAR PIEMONTE - Torino - 19 maggio 2016 n. 713.



Il TAR Piemonte si è pronunciato sul rapporto tra l'esame di maturità  e il giudizio del Consiglio di classe.

  • Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità del Consiglio di classe? 

Il TAR adito risponde affermativamente evidenziando che l'esame di maturità comporta comunque una valutazione globale dello studente, pur vertendo, all'epoca del giudizio, su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe.

L'esame di maturità - afferma il TAR - comporta una valutazione globale dello studente, con l'apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica.

La Commissione d'esame, discostandosi dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione.

Il TAR quindi ritiene assorbita la valutazione della maturtià del candidato a seguito del superamento dell'esame di maturità.

TAR PIEMONTE - Torino - 19 maggio 2016 n. 713; cfr. Cons. Sta. n. 1892 del 31 marzo 2009; TAR Puglia - Lecce - n. 2088 del 4 agosto 2016.

  • Possono incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione agli esami di maturità una carenza di attivazion dei corsi di recupero?

No. Non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione degli alunni agli esami di maturità o alle classi successive l'incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno non incidono sull'autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall'alunno.

In sostanza la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione agli esami di stato o alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente. TAR PUGLIA - Lecce - n. 257 del 5 febbraio 2016.

  • I giudizi di non ammissione degli alunnni agli esami di maturità sono espressione di discrezionalità tecnica?

I giudizi di non ammissione degli alunni agli esami di maturità o alla classe successiva formulati dal personale docente costituiscono espressione di discrezionalità tecnica atteso che, nel formulare il giudizio tecnico sulla preparazione dell'alunno, l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità; di conseguenza la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della Pubblica amministrazione o ad autostimare differentemente la propria preparazione, anche se con l'ausilio di un tecnico di fiducia, ma ha l'onere di dimostrare la palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio compiuto dal consiglio di classe, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli alunni ai fini dell'ammissione all'esame di maturità o alla classe successiva; e laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione (es. attribuzione di una votazione o punteggio inferiore a quello autostimato dall'alunno) il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della Pubblica amministrazione la propria, atteso che diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello del consiglio di classe) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla Pubblica amministrazione. TAR PUGLIA - Lecce - 5 febbraio 2016 n. 257

  • Il giudice amministrativo può sindacare il voto dell'esame di maturità?

Sì. Il fatto che il voto dell'esame di maturità sia atto di esercizio di discrezionalità tecnica non significa che sia atto sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Tale sindacato, peraltro, non può spingersi sino alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione procedente, ma deve limitarsi al rilievo e alla sanzione, ove sussistenti, di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezze nella determinazione. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste n. 187 del 22 aprile 2015

LA MASSIMA

Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l'ammissione con riserva del candidato agli esami stessi, atteso l'esame di maturità, pur vertendo (all'epoca del giudizio) su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l'apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica; pertanto la Commissione d'esame, discostandosi dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione. TAR PIEMONTE - Torino -  19 maggio 2016 n. 713; cfr. Cons. Sta. n. 1892 del 31 marzo 2009; TAR Puglia - Lecce - n. 2088 del 4 agosto 2016.

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