In claris non fit interpretatio...

In claris non fit intepretatio....



In materia di interpretazione del contratto, il criterio fondamentale è l'interpretazione letterale dei termini utilizzati dalle parti nella stesura dell'accordo; deve ritenersi esclusa, perciò, l'indagine in merito alla reale intenzione delle parti, ove le espressioni usate nel contratto abbiano natura chiara ed inequivocabile. Cass. n. 22701 del 6 novembre 2015.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22701 del 6 novembre 2015 non fa altro che ribadire a chiare lettere il principio cardine alla base dell'interpretazione del contratto: in claris non fit interpretatio.

In claris non fit interpretatio.

Tale principio evidenzia che la chiarezza del testo può essere sufficiente ad una corretta intepretazione quando da tale elemento sia possibile cogliere la comune intenzione delle parti.

Giurisprudenza conforme:

  • il primo  e principale strumento dell'attività interpretativa è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità, dimostrativa di una intima ratio contrahendi obbliga l'interprete ad attnervisi strettamente (Cass. 04 maggio 2005 n. 9284). 

?Normativa di riferimento: 

 

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