Patrocinio o consulenza infedele e lesione degli interessi del cliente.

Illecito di cui all'art. 380 c.p. e condotte irrispettose dei doveri professionali. Cass. pen. n. 43467 de 7 ottobre 2015.



Ai sensi dell'art. 380 c.p. il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che tale reato richiede per il suo perfezionamento:

a) una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita;

b) un evento che implichi un nocumento agli interessi della parte assistita.

La condotta illecita può ad esempio consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo.

E' un reato a forma libera che si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita e difesa e che costituisca per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali. 

Per la configurazione del reato di cui all'art. 380 c.p. e dell'art. 381 c.p. è strutturalmente necessaria l'instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato: la giruisprudenza è conforme nel ritenere che comprendere nella previsione legislativa anche le attività prodromiche alle cause integra una chiara violazione del principio di tipicità del precetto penale (Cfr. Cass. n. 7384 del 21 - 25 febbraio 2005).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è sufficiene il dolo generico, ossia la volontà consapevole della insolvenza dei doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza, mentre non è necessario il dolo specifico.

  • E' ipotizzabile il concorso di reati di patrocinio infedele e di truffa?

?Sì, è ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie e comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a se stesso un ingiusto profitto. 

LA MASSIMA

Ai fini della configurabilità dell'illecito di cui all'art. 380 c.p., il patrocinatore deve porre in essere delle condotte irrispettose dei doveri professionali che la legge pone a suo carico per la tutela della parte assistita e determinare una lesione degli interessi del cliente, causando un danno patrimoniale o il mancato raggiungimento dei vantaggi che sarebbero stati soddisfatti con il corretto e leale esercizio del patrocinio. Cass. pen. n. 43467 del 7 ottobre 2015

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