PROFESSIONI. Avvocato, radiazione dall'albo e condotta specchiatissima ed illibata. Cass. Sez. Un. n. 10921 del 19 maggio 2014.



La disposizione dell'art. 47 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in virtù della quale la reiscrizione nel relativo albo professionale di un avvocato precedentemente radiato possa avvenire soltanto dopo cinque anni dal provvedimento di radiazione, non trova applicazione nella diversa ipotesi dell'avvocato che abbia subito la meno grave sanzione della cancellazione dall'albo: ciò non significa, peraltro, che il tempo trascorso dal momento dell'avvenuta cancellazione non possa essere valutato ai fini della determinazione della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" che l'art. 17 r.d.l. cit. richiede per l'iscrizione all'albo.

Cass. Sez. Un. n. 10921 del 19 maggio 2014.

CONSULTA ANCHE:

Avvocato e procedimento disciplinare:sulla condotta "specchiatissima e illibata". Cass. Sezioni Unite 13 dicembre 2010 n. 25089.

- Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Nuova disciplina della professione forense. G.U. 18 gennaio 2013 n. 15.

DIRITTO CIVILE. Cancellazione dall'albo degli avvocati e procedimento disciplinare. Cass. Sezioni Unite 24 novembre 2010 n. 23779.

DIRITTO CIVILE. Responsabilità  disciplinare dell'avvocato che tiene una condotta volta ad ostacolare il suo ex cliente. Cass. Sez. Un. 17 novembre 2011 n. 24080.

 

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