Il contenuto del provvedimento impositivo dell'Ente e le integrazioni in giudizio.

Necessario che vengano esplicitati gli elementi di fatto e di diritto alla base della pretesa impositiva.



Gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la pretesa impositiva devono essere necessariamente esplicitati e contenuti nel provvedimento impositivo e non possono essere prodotti successivamente, attraverso eccezioni e produzioni documentali prodotti solo in sede di giudizio.

Tali elementi sono fondamentali ed ineludibili per consentire, da un lato, all'Ente impositore di azionare una qualsiasi pretesa, con la piena soddisfazione dei principi di chiarezza e di motivazione imposte dall'art.3 della L. n.241 del 1990, così come richiesto e richiamato dall'art.7 della L. n.212 del 2000 e, dall'altro, di consentire al contribuente, in modo chiaro ed intellegibile, di comprendere pienamente la natura della pretesa, con effettiva possibilità di determinarne l'an ed il quantum debeatur, onde valutare l'opportunità di aderire alla richiesta di pagamento, ovvero di esperire azione di impugnazione, con espressa indicazione dell'Autorità e della sede competente, dopo avere avuto chiara la delimitazione dell'oggetto.

Comm. trib. reg. Bari, n. 2776 del 15 ottobre 2019 

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