Diritto penale mancata sottoscrizione da parte del giudice la sentenza e nulla cass pen n 43788 del 09 dicembre 2010 6784 »

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Diritto Penale. Mancata sottoscrizione da parte del giudice: la sentenza è nulla? Cass. Pen. n. 43788 del 09 dicembre 2010.

Cassazione Penale n. 43788 del 09 dicembre 2010. Nullità della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione da parte del giudice è di carattere relativo e può essere sanata. Con sentenza in data 22.1.2004, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarò F.D. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e lo condannò alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 15.7.2005, confermò la decisione di primo grado.

La Corte di Cassazione, con sentenza 14.1.2009 annullò la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 18.9.2009, quale giudice di rinvio, determinò la pena in anni 6 di reclusione ed Euro 28.000.00 di multa.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:
1. nullità della sentenza impugnata perchè priva della sottoscrizione del presidente del Collegio giudicante, dal momento che la sentenza è sottoscritta, quale presidente dal Dr. N. F., mentre il Collegio giudicante indicato in intestazione aveva quale Presidente il Dr. G. ed il Dr. N. non era un componente del Collegio;
2. vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sottoscrizione del Presidente apposta in calce alla sentenza è di persona diversa da quella che aveva presieduto.
Ne consegue che la sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante è mancante.
La mancanza della firma del presidente, non giustificata espressamente dal suo impedimento legittimo, determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3 (Cass. Sez. 1, sent. 8.2.2005, Gagliardi; sez. 1, 25.6.2004, Tomedi; sez. 5, 19.5.2004, Prestifilippo).
Quanto agli effetti dell'annullamento, va precisato che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma non incide sulla validità degli atti antecedenti.
Non può, perciò, esser disposto un nuovo giudizio, dato che il procedimento risulta essersi svolto correttamente sino all'emanazione del dispositivo letto in udienza il 18.9.2009.
L'effetto dell'annullamento della sentenza - documento è dunque costituito soltanto dalla necessità di rinnovazione dell'atto nullo ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 2, che nel caso in esame non può che avvenire ad opera dei giudici i quali hanno partecipato alla deliberazione, non potendo questa Corte provvedervi direttamente.
Il processo deve dunque regredire, secondo quanto stabilito espressamente dall'art. 185 c.p.p., comma 3, allo stato e grado in cui si è verificata la nullità rilevata, affinchè il giudice che ha emesso l'atto dichiarato nullo possa redigere la nuova sentenza sottoscrivendola regolarmente.
Ritornato nella fase post-dibattimentale, il processo riprenderà quindi il suo corso ai sensi dell'art. 548 c.p.p., mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza (Cass. Sez. 3, 16.1.1997, Di Marco; Sez. 5, 11.3.1999, PM in proc. Vivallos).
Nello stesso senso si è espressa questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 12754 del 27.9.1999 dep. 10.11.1999 rv 214395, che ha affermato che la nullità della sentenza derivante, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.
La decisione assunta rende superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla 3A Sezione penale della Corte di appello di Milano per la rinnovazione e la pubblicazione della sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010