Produzione in giudizio di proposte transattive di controparte: quali conseguenze per l'avvocato?

Solo le parti in giudizio possono avanzare proposte negoziali in senso proprio, su cui possa formarsi l’incontro delle volontà con l’eventuale adesione della controparte.



Le Sezioni Unite confermano: no alla produzione in giudizio delle della corrispondenza dell'avvocato di controparte contenente proposte transattive. Cass. Sez. Un. 12 settembre 2017, n. 21109.

La conseguenza per l'avvocato che non dovesse rispettare tale norma è la "censura" che il competente ordine di iscrizione dovrà irrogare.

  • La vicenda sottoposta alle Sezioni Unite

La questione prende avvio dalla produzione da parte di un avvocato, nel corso di un giudizio civile, di una lettera ricevuta dall'avvocato di controparte, che secondo il legale "incolpato" sarebbe avvenuta a seguito dell’invito del giudice a valutare la proposta transattiva dallo stesso giudice formulata ricordando alle parti che avrebbe tenuto conto del loro comportamento nella decisione finale, ai sensi degli artt. 91 e 96, primo comma, c.p.c.

Per il ricorrente, infatti, il solo modo per consentire al giudice di valutare il comportamento delle parti era, appunto, mettere a sua disposizione la corrispondenza intercorsa tra i difensori sull’ipotesi transattiva, avendo in effetti il Tribunale fatto applicazione del disposto di cui all’art. 91 c.p.c. disponendo la compensazione delle spese, nonostante la soccombenza, "anche per effetto dell’adesione dell’opponente", difeso dal ricorrente, "alla proposta transattiva formulata dal giudice all’udienza.

Per l'avvocato/ricorrente, un’interpretazione dell’art. 28 CDF che escluda il carattere esimente della produzione di corrispondenza intercorsa tra i difensori sull’ipotesi transattiva formulata dal giudice, è scorretta e tale da frustrare la finalità deflattiva delle liti a base della previsione legislativa di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.

  • Le motivazioni alla base della decisione delle Sezioni Unite

Per la Suprema Corte l’art. 91, primo comma, c.p.c. fa riferimento alla formulata da una delle parti in causa, le uniche titolari di un potere
di proposta negoziale in senso proprio, su cui possa formarsi l’incontro delle volontà con l’eventuale adesione della controparte, mentre il giudice è titolare di un mero potere di sollecitazione delle parti a conciliarsi, formulando al limite non già "proposte" bensì mere ipotesi transattive o conciliative che leparti possono liberamente fare proprie o meno.

Per gli "ermellini" non vi è alcuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perché la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice, mentre l’eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione e senza necessità di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori che non può ritenersi necessaria al fine di dimostrare l’eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. 

  • La decisione delle Sezioni Unite

La Corte respinge quindi il ricorso avanzato dall'avvocato e conferma quindi la sanzione disciplinare della "censura" inflittagli dal proprio ordine di iscrizione e già confermato anche dal CNF.

 

LA MASSIMA

E' sanzionabile disciplinarmente l'avvocato che produce in giudizio la corrispondenza del collega di controparte  che contenga proposte transattive in quanto l'art. 91, primo comma, cpc prevede che una eventuale proposta transattiva deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice, dovendosi intendere l’eventuale rifiuto della controparte insito nella mancanza di accettazione e senza necessità di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori che non può ritenersi necessaria al fine di dimostrare l’eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. Cass. Sez. Un. 12 settembre 2017, n. 21109.

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