Disabilità e insegnante di sostegno: conseguenze della mancata assegnazione.

Risarcibili il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza.



Nel caso di alunno affetto da handicap ex art. 3 l. n. 104/92 il danno da mancato insegnante di sostegno può ascriversi astrattamente ad entrambe le categorie fenomeniche del danno dinamico-relazionale e del danno da sofferenza, concretizzanti un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Infatti nel primo caso, in deroga ai principi costituzionali di uguaglianza ed inclusione, l'alunno subisce, in astratto, una perdita sia sotto il profilo della didattica sia sotto quello, altrettanto importante, della integrazione nell'ambito della classe di appartenenza ed è esposto a discriminazioni.

Nell'altro sono indennizzabili tutte le sofferenze e di patemi d'animo conseguenti a questa carenza.

T.A.R. Napoli n. 5668 del 2 dicembre 2019 

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