Equitalia deposita solo le fotocopie degli avvisi di ricevimento: è data lo stesso la prova?

Equitalia deposita in giudizio le sole fotocopie degli avvisi di ricevimento: nessuna prova di avvenuta notifica. CTP di Crotone n. 28 del 8 febbraio 2016



  • Può Equitalia limitarsi a produrre in giudizio soltanto gli estratti di ruolo con le fotocopie degli avvisi di ricevimento A.R.?

La questione viene risolti dai Giudici tributari della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, alla quale il contribuente si era rivolto per impugnare diverse cartelle di pagamento emesse da Equitalia delle quali ne contestava la mancata notifica.

Equitalia nel costituirsi in giudizio produceva vari estratti di ruolo con fotocopie di avvisi di ricevimento A.R.

Il contribuente, mediante memoria, rilevava che a fronte della contestazione dell’esistenza e della notifica delle cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo, Equitalia avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza di quanto era stato contestato, producendo gli originali delle cartelle non essendo sufficiente il deposito delle semplici fotocopie.

I Giudici pitagorici aderendo in pieno alla tesi del ricorrente/contribuente, affermano che gli atti prodotti mediante semplici fotocopie sono privi di efficacia probatoria, atteso che l’attestazione di conformità era stata effettuata dalla stessa società di riscossione, mentre tale potere di attestazione compete soltanto al pubblico ufficiale, qualifica non posseduta da Equitalia.

Equitalia, infatti, seppur sottoposta alle norme sulla trasparenza della P.A., rimane comunque una società privata ed i suoi dipendenti non hanno potere di autenticazione, né di autenticare e dare pubblica fede alle proprie dichiarazioni, non rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali.

La CTP di Crotone afferma ancora che in ogni caso l’avviso di ricevimento della raccomandata fa fede soltanto delle circostanze ivi attestate, e tra queste non figura certamente la certificazione sulla integrità dell’atto che è contenuto nel plico, ancora meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata.

Su Equitalia ricade l’onere di fornire la prova dell’esatto contenuto del plico raccomandato, ragion per cui in assenza di tale prova il presupposto di avvenuta notifica delle cartelle non può considerarsi raggiunto.

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LA MASSIMA

La società di riscossione ha l’onere di fornire la prova dell’esatto contenuto del plico raccomandato, ragion per cui in assenza di tale prova il presupposto di avvenuta notifica delle cartelle esattoriali non può considerarsi raggiunto. CTP di Crotone n. 28 del 8 febbraio 2016; Conformi: SS.UU. n. 19704/2015; Cass. Civ. Ord. n. 9533/2015; Cass. Civ. ord. 18252/2013.

 

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