Il curatore fallimentare può farsi autorizzare a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese?

Sì, in pendenza di cause attive, dal cui esito positivo potrebbero derivare ulteriori risorse monetarie da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali il curatore fallimentare può farsi autorizzare.



Il Tribunale di Bergamo con la sentenza del 14 gennaio 2016 ribadisce un principio che ha preso le mosse dalle novità introdotte alla legge fallimentare del 2007 che permette al giudice di autorizzare il curatore fallimentare a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese in pendenza di cause attive, dal cui esito positivo potrebbero derivare ulteriori risorse monetarie da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Il Tribunale, quindi, nel decreto di chiusura del fallimento ai sensi del novellato art. 118 comma 3 legge fallimentare può autorizare il curatore a:

- non cancellare la società fallita dal registro delle imprese;

- a mantenere aperta la partita iva;

- a mantenere aperto il conto corrente intestato al fallimento.

La procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi , o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo ; tale eventualità è quella più comune alle ipotesi di fallimento ossia il caso della distribuzione dell'attivo tale da non soddisfare integralmente tutti i creditori;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.

Tale ultima eventualità contempla l'ipotesi del c.d. fallimento negativo, ossia quello che non soddisfa neppure in parte le ragioni creditorie.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese: tale comma è stato inserito per impedire al curatore di procedere alla cancellazione di una società ancora in bonis, ipotesi che ben potrebbe verificarsi nei primi due casi dell'art. 118 legge fall. Tale comma è stato modificato dal decreto correttivo 169/2007.

La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

Il decreto correttivo del 2007 ha anche limitato la chiusura automatica dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili ai soli casi 1) e 2).

 

 

 

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