Notifica del ricorso con sottoscrizione digitale: inesistente se si utilizza il formato CAdES!

L’utilizzo del formato di firma digitale CAdES, in luogo del formato PAdES, rende la notifica inesistente dovendosi ritenere equivalente a notifica priva di sottoscrizione. TAR Basilicata n. 160 del 14 febbraio 2017



 Il TAR Basilicata con la sentenza n. 160 pubblicata il 14 febbraio 2017 ha trattato ben due interessanti aspetti riguardanti la notifica di un ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo eseguito mediante PEC.

  • 1. Inesistenza della notifica del ricorso in quanto effettuata esclusivamente con PEC.

Su tale punto il TAR ritiene che la notifica del ricorso possa essere sicuramente effettuate a mezzo PEC ex art. 3-bis Legge n. 53/94, ciò in quanto è l’art. 44 del c.p.a. a stabilire quando la notifica effettuata in tale forma si debba considerare inesistente, ovvero solo se non abbia alcuna attinenza e/o collegamento con il destinatario e/o con il luogo dove viene eseguita.

Con tale pronuncia, quindi, il TAR Basilicata si discosta da quanto aveva statuito appena un anno prima il Consiglio di Stato nella sentenza n. 189 del 20 gennaio 2016, per il quale l’assenza di un apposito Regolamento, che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, individui le regole tecniche anche per il processo amministrativo, rende inutilizzabile la notifica a mezzo PEC del ricorso amministrativo.

  • 2. Inesistenza della notifica del ricorso in quanto sottoscritta con firma digitale CAdES.

Altrettanto interessante è l’analisi fatta dal TAR Basilicata su quale formato debba essere utilizzato per la firma digitale della relata di notifica, ovvero se il formato c.d. PAdES il quanto si sostanzia nel rendere il file in PDF leggibile in modo immediato e senza l’utilizzo di alcuna particolare applicazione o software, o il c.d. formato CAdES, che si contraddistingue dalla rinomina del file in “pdf.p7m”, e che invece necessita di un apposito software di lettura.

Sul punto vi è da fare riferimento all’allegato al d.P.C.M. n. 40/2016, il quale agli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, stabilisce che l’atto da notificare deve essere sottoscritto con il formato di firma digitale PAdES, sancendo quindi l’inesistenza della notifica se effettuata utilizzando quale firma digitale il formato CAdES, ciò in quanto la sottoscrizione di una relata di notifica con tale formato equivale a notifica priva di sottoscrizione e come tale non sanabile ex art. 44, comma 4, del c.p.a. anche dall’eventuale costituzione in giudizio della controparte.

CONTRA: Consiglio di Stato del 20 gennaio 2016. 

LA MASSIMA

Ai sensi del d.P.C.M. n. 40/2016, l’atto da notificare deve essere sottoscritto con il formato di firma digitale PAdES, poiché l’utilizzo del formato CAdES rende la sottoscrizione di una relata di notifica come equivalente ad essere priva di sottoscrizione e come tale non sanabile ex art. 44, comma 4, del c.p.a. anche dall’eventuale costituzione in giudizio della controparte. TAR Basilicata n. 160 del 14 febbraio 2017; Contra: Cons. Stato n. 189 del 20 gennaio 2016.

 

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