Offre un biscottino al cane: la successiva caduta per l'urto è risarcibile?

La responsabilità del proprietario del cane non può estendersi fino a coprire gli atti volontari posti in essere da terzi, come quelli di offrire un biscottino, che abbiano provocato la corsa del caso verso di sè.



Offrire un biscottino al cagnolino e poi chiederne il risarcimento per le lesioni subite dalla caduta causata dall'urto dello stesso. Può così sintetizzarsi la vicenda processuale che ha visto sfortunatamente coinvolto un cane la cui unica colpa è stata l'esuberanza al momento di ricevere il biscotto.Tribunale di Milano n. 6345 del 5 giugno 2017; Conformi: Cass. civ. n. 7260/2013; n. 25223/2016.

La vicenda

Tizio citava, innanzi al Tribunale di Milano, i proprietari di un cane al fine di accertare la responsabilità di questi, in via solidale e/o alternativa, ex art. 2052 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, in quanto mentre si trovava con i suoi due cagnolini nell'area verde di un parco veniva urtato dal cane dei suddetti proprietari che a causa della caduta che ne è seguita riportava la frattura del piatto tibiale e del malleolo peronale posteriore della gamba sinistra per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico ed ingessatura.

I proprietari/convenuti si costituivano in giudizio e ne contestavano la veridicità delle dichiarazioni dell'attore affermando che tra quest'ultimo e i suoi cagnolini  e il cane "provocante la caduta" vi era un rapporto di affettuosa amicizia in quanto tutti frequentatori dell'area verde del parco e che, la sera del sinistro, l'attore aveva attirato a sé il cane per offrigli, come d'abitudine, dei biscotti.

Deducevano, quindi, in diritto, alla luce di tale circostanza, la sussistenza del caso fortuito e/o, in via subordinata, del concorso colposo del danneggiato.

Gli aspetti di diritto

Il Tribunale di Milano, prima di entrare nel merito della questione, affronta la fattispecie giuridica dell'art. 2052 c.c. osservando che la presunzione di responsabilità del proprietario o di chi si serve di un animale si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra gli stessi e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito la cui prova -a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità. 

Ed ancora la responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale per i danni da questo causati è ormai pacificamente inquadrata dalla giurisprudenza di legittimità che dalla dottrina tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta, spettando all'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, mentre il convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità a suo carico, ha l'onere di provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.

Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma, che può anche consistere nel comportamento del danneggiato (caso fortuito incidentale che assorbe l'intero rapporto causale) ovvero nella condotta colposa (caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso), non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell' animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili.

Dall'esposizione dei fatti per il Giudice del Tribunale milanese è risulta evidente la contribuzione dell'attore in termini di avvio della serie causale sfociante nell'evento-danno, integrandosi, pertanto, l'ipotesi di fortuito incidentale e difettando la prova del nesso eziologico. Infatti essendo emerso che il danneggiato ha offerto dei biscottini attirando così a sé il cane e sollecitandone una reazione di esuberanza manifestata nella corsa verso l'oggetto del desiderio, al fine di recuperarlo ed esprimere la propria gratitudine, che ha poi causato l'urto.

E' noto che offrire del cibo agli animali li attira verso di sé e che, proprio perché esseri privi di raziocinio, il recupero del cibo e le conseguenti manifestazioni di affetto possono avvenire secondo le modalità più varie (anche sproporzionate, insolite o imprevedibili), si può presumere che nel compiere tale gesto l'attore potesse agevolmente rappresentarsi tali conseguenze e, ciononostante, ne abbia accettato il rischio. A conferma di ciò nel caso di specie, il danno (lesioni da caduta) è stato causato dall'urto del cane - e non da altre reazioni come morsi o aggressioni improvvise - intento a recuperare il biscottino. In altri termini, per il Tribunale di Milano il pregiudizio, quale conseguenza della serie causale sfociante nell'evento dannoso, è esclusivamente addebitabile all'attore in quanto egli stesso ha dato avvio al processo eziologico dal quale è derivato il sinistro. E' d'uopo, pertanto, ritenere che la responsabilità del proprietario del cane e/o degli altri soggetti equiparati ex art. 2052 c.c. non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere dagli utenti come, appunto, quello dell'attore che ha provocato intenzionalmente la corsa del cane verso di sé.

Per questi motivi, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ravvisato la sussistenza del caso fortuito incidentale - nel senso di totale assorbimento del rapporto causale - in quanto la condotta dell'attore (offerta di cibo) è antecedente logico-causa del fatto dannoso (corsa del cane - urto - caduta), cioè il comportamento dell'attore, più che inserirsi a interrompere il nesso causale - in termini naturalistici tra urto del cane e caduta (che è circostanza pacifica e non contestata) - ha provocato la serie causale da cui è derivato il pregiudizio accettando, in quanto prevedibili in astratto, le conseguenze pregiudizievoli nella propria sfera giuridica. 

La decisione

Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore e lo ha condannato a rifondere ai convenuti le spese del giudizio liquidandole in ben 13.430,00 nonchè le spese della CTU esperita.

LA MASSIMA

Deve escludersi la responsabilità del proprietario del cane ex art. 2052 c.c. non potendosi estendere fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere da terzi che al fine di offire come nel caso di specie dei biscottini abbiano provocato intenzionalmente la corsa del cane verso di sé, dovendosi ravvisare la fattispecie del caso fortuito incidentale.Tribunale di Milano n. 6345 del 5 giugno 2017; Conformi: Cass. civ. n. 7260/2013; n. 25223/2016.

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