Piano del Consumatore: si può inserire anche la cessione del quinto di stipendio/pensione?

Tra le finalità della Legge n. 3/2012 vi è quella di ristrutturare integralmente la posizione debitoria del soggetto che accede ad una delle procedure previste evitandogli di rimanere a vita ricorso dai debiti offrendogli un reinserimento sociale.



La decisione del Tribunale di Pescara riveste particolare interesse in quanto si analizza se possano essere inclusi nei piani anche i finanziamenti che vengono rimborsati con lo strumento della c.d. “cessione pro-solvendo” di quote di pensione/stipendi. Tribunale di Pescara, 8 marzo 2017.

Sul punto vi sono due indirizzi giurisprudenziali che si contrappongono.

Il primo afferma che il piano del consumatore non possa pregiudicare i diritti dei terzi, pertanto qualora la cessione del quinto della pensione/stipendio venga notificata prima della presentazione del piano, la cessione non può essere intaccata rimanendone estranea. La ratio di tale tesi è nella considerazione che con la notifica della cessione al terzo, la finanziaria/banca diverrebbe creditore diretto dell’ente pensionistico/datoriale, e come tale non potrebbe venire pregiudicato dall’inserimento nel piano del consumatore.

Diversa tesi, al quale ha aderito il Tribunale di Pescara, osserva invece che la Legge n. 3/2012 abbia la finalità di ristrutturare integralmente la posizione debitoria del soggetto che accede ad una delle procedure previste, evitandogli di rimanere a vita ricorso dai debiti e offrendogli una seconda chance e un reinserimento sociale. Inoltre secondo il Tribunale di Pescara la legge n. 3/2012 fa riferimento alla “situazione debitoria” in senso lato, dunque a qualunque obbligazione facente capo ad un soggetto, sia scaduta o ancora in essere, relativo a contratti pienamente validi ed efficaci quanto a quelli non più in essere perché per es. risolti. Dunque la legge fa riferimento ai debiti contratti nella loro integralità senza eccezioni o limitazioni, dovendosi ritenere inclusi anche i contratti con cessione del quinto della pensione/stipendio.

Quanto alla natura della cessione del quinto della pensione/stipendio, il Tribunale di Pescara ritiene che a seguito della cessione non si verifica anche la cessione del credito, in quanto la titolarità del quinto ceduto rimane comunque in capo al soggetto cedente, ciò in quanto tale forma contrattuale è da inquadrarsi con “effetti obbligatori”, in cui al verificarsi di un evento, ovvero la maturazione del diritto allo stipendio/pensione in capo al lavoratore, viene trasferita la quota del quinto direttamente alla finanziaria. Pertanto prima del verificarsi dell’evento la titolarità della somma (il quinto) è in capo al lavoratore e solo con il successivo trasferimento diviene della finanziaria. Deve qualificarsi come clausola accessoria al contratto e destinata a cessare nella stessa misura in cui l’assoggettamento alla procedura fa venire meno il contratto principale.

LA MASSIMA

La legge n. 3/2012 nel definire la “situazione debitoria” intende in senso lato tutti i debiti contratti nella loro integralità e senza eccezioni o limitazioni, dovendosi ritenere inclusi anche i contratti con cessione del quinto della pensione/stipendio.

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