Pignoramento verso terzi di Equitalia e mancata notifica delle cartelle.

Il pignoramento verso terzi impugnato, fondato su atti non notificati al contribuente, è illegittimo e deve essere annullato.



Viene proposto ricorso alla Commissione Tributaria da parte del destinatario di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 proposto da Equitalia, sulla scorta della mancata preliminare notifica delle cartelle esattoriali. Viene eccepito, inoltre, tutta una serie di ulteriori profili di illegittimità fra cui l’omessa notifica dell’avviso di intimazione, la prescrizione del credito e la decadenza dall’azione di riscossione, l’omessa indicazione dei termini per ricorrere e delle modalità per il ricorso giurisdizionale.

La CTP di Bari concorda con le doglianze mosse dal ricorrente laddove la mancata notificazione delle cartelle di pagamento era fondata perché, come si desume dalla documentazione in atti, le suddette cartelle erano state notificate presso indirizzi dove il ricorrente non risiedeva più da tempo.

Per la CTP, dunque, la conseguenza di tale mancanza è l'illegittimità del pignoramento, poichè basato su atti non notificati al contribuente, e quindi l'annullamento.

Per i giudici tributari risulta essere irrilevante poi la circostanza che Equitalia abbia dedotto che lo stesso pignoramento avrebbe perso efficacia in quanto il terzo non aveva adempiuto al pagamento del credito nei termini di legge. La Commissione, infatti, aveva emesso apposita ordinanza con la quale aveva invitato l’agente di riscossione a comunicare al terzo pignorato che il pignoramento doveva considerarsi caducato, ma tale ordinanza era rimasta inadempiuta perché Equitalia si era limitata a chiedere al terzo se avesse dato seguito alla notifica del pignoramento ma nulla aveva comunicato della caducazione dell'atto.

Alla luce di tale situazione, la CTP ha concluso per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 eseguito da Equitalia, con condanna anche delle spese processuali. 

LA MASSIMA

In tema di pignoramento di crediti verso terzi compiuto dall'agente della riscossione, la mancata o l'errata notifica (ad indirizzo dove il contribuente non era più residente) delle cartelle esattoriali determina l'illegittimità del pignoramento e il conseguente annullamento. CTP Bari sentenza n. 2651 del 6 ottobre 2017.

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