Sovraindebitamento: quando si verifica la sospensione delle azioni esecutive?

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: quando si verifica la sospensione delle azioni esecutive? Tribunale Bari, sez. II, 19/05/2017



Si susseguono le pronunce dei Tribunali di merito in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste e disciplinate dalla L. n. 3 del 2012.

Nella sentenza pubblicata il 19 maggio 2017, il Tribunale di Bari affronta una interessante tematica, ovvero la possibilità di sospendere una procedura esecutiva nell’ipotesi di deposito da parte del debitore esecutato di una istanza per accedere ad una delle procedure di composizione della crisi.

  • Cosa prevede la normativa sul punto?

L’art. 10, comma 2 lett. c), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 prevede che non è possibile, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o sequestri conservativi, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del Consumatore/Debitore, da parte di preesistenti creditori, tale sospensione non ha effetto verso i titolari di crediti impignorabili e comunque la stessa permane sino alla definitività del provvedimento di omologazione.

Dunque la norma prevede in effetti che già dal deposito del ricorso contenente il piano o l’accordo vi è la sospensione delle azioni esecutive già iniziate e il divieto dell’avvio di nuove, ma ciò solo previa valutazione operata dal Giudice che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della citata Legge così come disposto sempre dall’art. 10 al comma 1.

Nel caso di specie, il debitore aveva depositato soltanto un’istanza per accedere ad una delle procedure previste dalla L. 3/2012, in sostanza chiedendo la nomina di un professionista f.f. di OCC, e chiedeva comunque la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Il Giudice, nel respingere tale richiesta, pone in evidenza che citata legge non istituisce alcun collegamento immediato e automatico tra il deposito dell'istanza e la sospensione della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del Giudice di quella procedura - e non del Giudice dell’esecuzione - la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali.

Laddove infatti il Giudice della procedura di sovraindebitamento avesse disposto la sospensione delle procedure esecutive (o il divieto di introdurne di nuove)in sede di esecuzione immobiliare si tradurrebbe in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo, di cui il Giudice dell’esecuzione non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell'art. 623 c.p.c.

La semplice richiesta di nomina di un professionista f.f. di OCC deve intendersi come fase preliminare necessaria all’avvio della successiva fase di deposito del piano o dell’accordo, ma non può ritenersi equiparabile al decreto del Giudice della procedura di sovraindebitamento con il quale viene disposta la fissazione dell’udienza ex art. 10, comma 1, L. 3/2012.

LA MASSIMA

La legge n. 3/2012 non istituisce alcun collegamento immediato e automatico tra il deposito dell'istanza e la sospensione della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del Giudice di quella procedura - e non del Giudice dell’esecuzione - la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali. 

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