PECULATO

Il peculato è il reato previsto dall'art. 314, c.p., a norma del quale: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (comma I). Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (comma II)". La fattispecie delittuosa prevista nel comma II viene definita, più propriamente, come "peculato d'uso".