Banca d'Italia.Disposizioni di vigilanza per le banche, G.U. n. 168 del 22 luglio 2014.



BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche - 5° aggiornamento del 24 giugno 2014

Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2014. 

Nuove disposizioni

L'aggiornamento introduce nella Parte Terza della Circolare il Capitolo 3 Obbligazioni bancarie garantite.

Il Capitolo sostituisce le corrispondenti disposizioni contenute nel Titolo V, Capitolo 3, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, aggiornandole per adeguare la disciplina nazionale alle novita' introdotte dal regolamento europeo n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei covered bonds nonche' i fondi propri e i requisiti prudenziali delle banche.

La revisione normativa muove dal riconoscimento dell'importanza delle obbligazioni bancarie garantite (OBG) per le banche italiane, in particolare sotto il profilo della stabilita' del funding anche in fasi di tensione dei mercati finanziari. Nel contempo, essa conferma e aggiorna i presidi prudenziali diretti ad attenuare le conseguenze dell'asset encumbrance sulla stabilita' finanziaria e sulla risoluzione delle crisi. In tale prospettiva, la nuova disciplina, da un lato, amplia la platea dei potenziali emittenti attraverso una revisione del requisito minimo di fondi propri per le banche emittenti le OBG e per le banche cedenti gli attivi a garanzia delle stesse (portato da 500 a 250 milioni di euro); dall'altro, adegua i ratios patrimoniali a cui sono collegati i limiti di cessione degli attivi ai requisiti di Basilea 3, come trasposti dal CRR nell'ordinamento dell'Unione europea e degli Stati membri.

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica e ad analisi d'impatto della regolamentazione.

I commenti ricevuti e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia. Regime transitorio I gruppi bancari e le banche che, alla data di entrata in vigore del presente aggiornamento, superino, per effetto di cessioni effettuate in conformita' del regime previgente, i limiti di cessione di attivi idonei introdotti con le nuove disposizioni, devono assicurare il rispetto dei nuovi limiti entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente aggiornamento.

La capogruppo (o la banca non appartenente a un gruppo bancario), con deliberazione assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente aggiornamento, individua le iniziative da assumere a tal fine. I verbali recanti le determinazioni degli organi aziendali sono trasmessi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalle deliberazioni.

Entrata in vigore e abrogazioni

Il nuovo Capitolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia. Dalla stessa data e' abrogato il Capitolo 3 del Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Allegato Testo del 5° aggiornamento 

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