Banconote in euro e loro ricircolo. Banca d'Italia: controllo di autenticitą  e idoneitą . G.U. n. 41 del 18 febbraio 2012.



BANCA D'ITALIA. Provvedimento 14 febbraio 2012. Disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo.

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2012.

Art. 1   
  Ai gestori del contante  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 2  
  I gestori del contante inviano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento,  la  comunicazione
di esercizio  dell'attivita'  utilizzando  il  modulo  allegato  alle
disposizioni di cui all'art. 1. 
  I soggetti che intendono esercitare  l'attivita'  di  gestione  del
contante  ne  danno  preventiva  comunicazione  alla  Banca  d'Italia
comunicando  le  attivita'  da  svolgere,   l'assetto   organizzativo
predisposto  e  la  tipologia   di   apparecchiature   che   verranno
utilizzate, servendosi del modulo indicato al comma precedente. 
  I gestori del contante comunicano alla Banca d'Italia la cessazione
dell'esercizio dell'attivita'. 
  
Art. 3  
  L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della  Banca
d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, e'  integrato
con  i  procedimenti  individuati   nell'allegato   2   al   presente
provvedimento. 
  In relazione a quanto indicato nel comma 1 si dispone l'abrogazione
del  procedimento  n.  126  di  cui   all'elenco   dei   procedimenti
amministrativi relativi all'esercizio  della  funzione  di  vigilanza
bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 25 giugno 2008. 
 
Art. 4  
  Il presente provvedimento entra in vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Sono abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 29  novembre
2006, del 5 febbraio 2007 e del 4 settembre 2008. 
    Roma, 14 febbraio 2012 
 
BANCA D'ITALIA 
DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA'  DI GESTIONE DEL CONTANTE 
 
INDICE 
FONTI NORMATIVE
DEFINIZIONI
 
PARTE I 
CAPITOLO I - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE.................... 
CAPITOLO II - REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE.......................... 
1. Esternalizzazione del trattamento del contante.................. 
CAPITOLO III - OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE 
SOSPETTE DI FALSITA'............................................... 
CAPITOLO IV - CONTROLLI............................................ 
CAPITOLO V - INTERVENTI CORRETTIVI................................. 
CAPITOLO VI - SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA 
AMMINISTRATIVA..................................................... 
1. Premessa........................................................ 
2. Responsabile del procedimento................................... 
3. Fasi della procedura............................................ 
3.1. Avvio della procedura sanzionatoria........................... 
3.2. Istruttoria................................................... 
3.3. Decisione..................................................... 
3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento.................... 
 
PARTE II 
SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE 
  
CAPITOLO I - LE SEGNALAZIONI STATISTICHE........................... 
1. Premessa........................................................ 
2. Gli enti segnalanti............................................. 
3. Il sistema di codifica.......................................... 
4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche..................... 
4.1. Luoghi di contazione.......................................... 
4.2. Dati di sistema............................................... 
4.3. Dati operativi................................................ 
5. La periodicita' delle segnalazioni.............................. 
 
CAPITOLO II - MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI 
STATISTICHE........................................................ 
1. Il Portale del contante......................................... 
2. L'accesso al Portale del contante............................... 
2.1. Richiesta del codice GS1...................................... 
2.2. Dichiarazione di inizio attivita' e comunicazione               
     del codice GS1................................................ 
2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere               
     al portale del contante....................................... 
3. La trasmissione delle informazioni.............................. 
3.1. Il controllo preventivo dei dati.............................. 
3.2. L'inoltro delle segnalazioni.................................. 
 
 
ALLEGATI 
1) Requisiti minimi per i controlli  automatici  di  idoneita'  delle
banconote in euro. 
2) Requisiti minimi  per  i  controlli  manuali  di  idoneita'  delle
banconote in euro. 
3)  Apparecchiature  per  l'autenticazione  e  la   selezione   delle
banconote. 
4) Modelli di segnalazione dell'attivita' di gestione del contante. 
5) Informazioni per la  compilazione  del  verbale  di  ritiro  delle
banconote sospette di falsita'. 
 
FONTI NORMATIVE  
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28  giugno  2001  che
definisce talune misure necessarie alla protezione  dell'euro  contro
la falsificazione 
Regolamento (CE) n.  44/2009  del  Consiglio  del  18  dicembre  2008
recante modifiche del Regolamento (CE)  n.  1338/2001  che  definisce
talune  misure  necessarie  alla  protezione  dell'euro   contro   la
falsificazione 
Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa
al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro  e
al loro ricircolo (BCE/2010/14) 
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  "Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'";
art.  97,  recante  norme  per  la  protezione  dell'euro  contro  la
falsificazione 
 
DEFINIZIONI  
Nel presente provvedimento si intendono per: 
- "apparecchiatura conforme": l'apparecchiatura per  l'autenticazione
o per l'autenticazione e selezione delle banconote  in  euro  che  ha
superato  positivamente  i  test  di  una  Banca  Centrale  Nazionale
dell'Eurosistema ed e' riportata nell'apposito elenco pubblicato  sul
sito internet della Banca Centrale Europea; 
- "attivita' di  gestione  del  contante"  (ovvero  "trattamento  del
contante"): le attivita' volte a preservare l'integrita' e  lo  stato
di conservazione delle banconote mediante: 
   a)  l'individuazione  di  quelle   sospette   di   falsita',   con
l'accertamento  delle  caratteristiche  distintive  e  di   sicurezza
(controlli di autenticita'); 
   b) la verifica di quelle che, per il loro stato di  conservazione,
sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia  in  operazioni  di
sportello  sia  con  l'alimentazione  di  dispositivi  automatici  di
distribuzione del contante (controlli di idoneita'); 
- "banconote": le banconote denominate in euro; 
- "BCE": la Banca Centrale Europea; 
- "BCN": una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema; 
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS): sistema  di  autenticazione  2FA
(2-Factor-Authentication) per l'accesso al Portale del Contante  che,
nel quadro tecnico - giuridico nazionale,  rappresenta  il  documento
informatico per l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni (DPR 2  marzo  2004,  n.  117  "Regolamento
concernente la  diffusione  della  carta  nazionale  dei  servizi"  e
relative regole tecniche emanate con D.M. il 9 dicembre 2004); 
- cassa prelievo contanti (cash dispenser): dispositivo  utilizzabile
autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo  di  una  carta
bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico
con addebito sul conto  bancario.  Sono  considerati  casse  prelievo
contanti  gli  ATM  e  i  terminali  di  self-checkout   utilizzabili
autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico puo' pagare
per beni o servizi sia con carta bancaria,  sia  in  contanti  o  con
altri mezzi di  pagamento,  che  abbiano  una  funzione  di  prelievo
contanti; 
- "enti creditizi": le banche e gli istituti di moneta elettronica di
cui all'art. 1, comma 2, lett. h-bis) del D. Lgs. 385/1993; 
- "Eurosistema": la BCE e  le  BCN  degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea la cui moneta e' l'euro; 
- Filiale remota: filiale di ente  creditizio  o  di  Poste  Italiane
S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia ad effettuare manualmente  i
controlli di idoneita' delle banconote esitate attraverso dispositivi
automatici; 
- "gestori del contante": i soggetti tenuti a verificare l'integrita'
e lo stato di conservazione delle banconote in  euro  allo  scopo  di
individuare quelle sospette di falsita' e  quelle  che  per  il  loro
logorio non sono piu' idonee alla circolazione. Essi sono: 
   • le banche; 
   • nei  limiti  della  prestazione  di  servizi  di  pagamento  che
coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A.,  gli  istituti
di moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma  2,  lett.  h-bis)
del D.Lgs. 385/1993 (di seguito TUB), gli istituti  di  pagamento  di
cui all'articolo 1, comma 2, lett. h-sexies)  del  TUB  e  gli  altri
prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-sexies  del
TUB; 
   • altri  operatori  economici  che  partecipano  alla  gestione  e
distribuzione delle banconote al pubblico, compresi: 
      a)  i  soggetti  (cc.dd.  societa'  di  servizi)  che  svolgono
professionalmente   l'attivita'   di    contazione,    di    verifica
dell'autenticita' e dell'idoneita' delle  banconote,  inclusi  quelli
autorizzati alle attivita' di trasporto e di custodia del contante ai
sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2007; 
      b) i soggetti che esercitano professionalmente  l'attivita'  di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a  pronti  di  mezzi  di
pagamento in valuta; 
      c) altri soggetti,  quali  i  commercianti  e  i  casino',  che
partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di
tale attivita'; 
   •  le  filiali  italiane  di  soggetti  esteri  rientranti   nelle
categorie di operatori indicate nei precedenti alinea; 
- GS1: sistema integrato di standard che  assegna  codici  univoci  a
livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono
distribuiti dall'istituto GS1, organismo internazionale non  a  scopo
di lucro, per  mezzo  delle  sue  rappresentanze  nazionali.  Per  le
segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1: 
      a) GLN - Global Location  Number:  identifica  univocamente  un
luogo fisico appartenente  ad  un  determinato  soggetto  (es.:  sala
conta); 
      b) GTIN - Global Trade Item Number: identifica  univocamente  i
prodotti  oggetto  delle  segnalazioni  (es.:  taglio   e   tipo   di
banconote); 
- Help desk: Servizio Cassa generale della Banca d'Italia; 
-  Indicod-ECR:  associazione  che  distribuisce  in   esclusiva   le
codifiche GS1 per l'Italia; 
- "personale addestrato": i dipendenti dei gestori del  contante  che
hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza
pubbliche delle banconote in  euro,  come  specificate  e  pubblicate
dall'Eurosistema, e la capacita' di controllarle;  b)  la  conoscenza
dei criteri di selezione elencati nell'allegato 2 e la  capacita'  di
controllare le banconote in euro secondo questi criteri; 
- Portale del contante: sistema informatico per l'acquisizione  delle
segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso e' costituito
da un Portale applicativo su rete internet raggiungibile secondo  una
logica user-to-application (U2A); 
- "ricircolo": la reimmissione  in  circolazione,  allo  sportello  o
mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che
i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento  o
come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante; 
- utente: persona fisica che  accede  al  Portale  del  contante  per
inoltrare le segnalazioni statistiche; 
- XML (eXtensible Markup Language): linguaggio scelto per strutturare
e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il
Portale del contante; 
 
PARTE I 
CAPITOLO I 
ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE  
Le attivita'  di  gestione  del  contante  sono  volte  a  preservare
l'integrita' e lo stato di conservazione delle banconote mediante: 
      a)  l'individuazione  di  quelle  sospette  di  falsita',   con
l'accertamento  delle  caratteristiche  distintive  e  di   sicurezza
(controlli di autenticita'); 
      b)  la  verifica  di  quelle  che,  per  il   loro   stato   di
conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione  sia  in
operazioni  di  sportello  sia  con  l'alimentazione  di  dispositivi
automatici di  distribuzione  del  contante.  L'accertamento  che  le
banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono  atte  a
rimanere in circolazione  (controllo  di  idoneita')  deve  avere  ad
oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati negli allegati 1 e
2. 
I controlli di  autenticita'  e  di  idoneita'  sono  effettuati  con
l'utilizzo  di  apparecchiature  conformi;  le  tipologie   di   tali
apparecchiature  sono  descritte  nell'allegato  3.  L'elenco   delle
apparecchiature  conformi  e'  pubblicato  sul  sito  della  BCE;  la
cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco a  seguito  di  un
test con esito negativo viene  pubblicata  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete" e resa nota dalla  Banca
d'Italia via e-mail a ciascun gestore del contante. 
I soggetti che  intendono  esercitare  l'attivita'  di  gestione  del
contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia  -
Servizio  Cassa  generale,  comunicando  le  attivita'  da  svolgere,
l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature
che verranno utilizzate, mediante lo schema di cui all'allegato 4. Il
medesimo  modulo  va   inviato   per   segnalare   variazioni   nelle
informazioni in precedenza fornite, fatta eccezione per  la  modifica
delle apparecchiature utilizzate, per la quale la comunicazione  deve
essere effettuata con le modalita' previste dalle disposizioni  sulle
segnalazioni statistiche, alle quali si fa rinvio (cfr. Parte II). 
Va altresi' comunicata alla Banca d'Italia - Servizio Cassa  generale
la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di gestione del contante. 
Le  banconote  possono  essere  rimesse   in   circolazione   tramite
dispositivi di prelievo del contante solo se siano stati  superati  i
controlli  di   autenticita'   ed   idoneita'   effettuati   mediante
apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono  richieste  per  le
banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o  da  un  altro
gestore del contante che abbia gia'  effettuato  i  citati  controlli
nella medesima maniera. 
Possono essere effettuati manualmente e solo se svolti da  "personale
addestrato": 
      a) previa autorizzazione della Banca d'Italia, i  controlli  di
idoneita'  delle  banconote  destinate  ad   alimentare   dispositivi
automatici di distribuzione da parte di dipendenze di enti  creditizi
e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in localita' remote e  con  volumi
modesti  di  operazioni  al  pubblico  (es.:  pagamenti,   ecc.),   a
condizione che i controlli di  autenticita'  siano  stati  effettuati
tramite apparecchiature conformi.  La  richiesta  di  autorizzazione,
completa di tutti gli elementi di valutazione, va inviata alla  Banca
d'Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma.  Il
responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio Cassa generale.
Nella richiesta vanno indicati: la filiale  (o  le  filiali)  per  la
quale e' avanzata la richiesta; la sua ubicazione e il motivo per cui
puo' essere considerata "remota"; il numero di addetti da considerare
"personale addestrato";  la  quantita'  di  banconote  (distinte  per
taglio) ricircolate  da  ciascuna  filiale  interessata  dall'istanza
negli ultimi 12 mesi; le apparecchiature utilizzate per  i  controlli
di autenticita'. Ai sensi  della  Decisione  BCE/2010/14,  il  volume
delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici  di
distribuzione da tutte le  filiali  remote  autorizzate  dalla  Banca
d'Italia non puo'  superare  il  5%  del  totale  erogato  a  livello
nazionale mediante i richiamati dispositivi automatici. 
      b) previa autorizzazione della Banca d'Italia, i  controlli  di
autenticita' e di idoneita' delle banconote destinate  ad  alimentare
dispositivi automatici di distribuzione da  parte  di  dipendenze  di
enti creditizi e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di  circostanze
eccezionali e  temporanee  che  pregiudichino  significativamente  la
fornitura di banconote.  La  richiesta  di  autorizzazione,  completa
degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata
alla Banca d'Italia - Servizio  Cassa  generale,  Via  Nazionale  91,
00184 Roma. Il responsabile del procedimento e' il Capo del  Servizio
Cassa  generale.  Nella  richiesta  vanno  indicati:  1)  la   natura
dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso  non  consente
di  assicurare  la  regolare  fornitura  di  banconote;   2)   l'area
territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per  le
quali l'autorizzazione  e'  richiesta;  3)  la  durata  prevista  del
ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo;
4) il numero degli addetti da considerare "personale addestrato"  per
ciascuna delle filiali per le quali e' chiesta  l'autorizzazione.  La
Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere  eccezionale,
puo' procedere di iniziativa al rilascio dell'autorizzazione  per  il
trattamento manuale del contante; 
      c) i controlli di autenticita' e di idoneita'  delle  banconote
rimesse in circolazione da parte del personale addetto allo sportello
esclusivamente nell'ambito di operazioni al pubblico (es.: pagamenti,
ecc.). 
  Alle richieste  di  autorizzazione  sub  a)  e  b)  si  applica  la
  disciplina   dei   procedimenti   amministrativi   contenuta    nel
  Regolamento  della  Banca  d'Italia  del  22  giugno  2010  recante
  l'individuazione  dei  termini   e   delle   unita'   organizzative
  responsabili dei procedimenti amministrativi  di  competenza  della
  Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
  1990, n. 241, e successive modificazioni(1 ). 
 
 -------- 
 (1 ) Per tali procedimenti il termine e'  di  90  giorni  e  decorre
 dalla data di ricevimento della domanda. 
 
CAPITOLO II 
REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE 
I gestori del contante applicano nell'organizzazione dell'attivita' i
criteri di seguito indicati: 
1)  disponibilita'  di  adeguate  risorse  tecnologiche   e   ricorso
esclusivo alle apparecchiature conformi, secondo quanto previsto  nel
Capitolo I.  Tali  apparecchiature  devono  rispettare  gli  standard
hardware e software pubblicati nel  sito  internet  della  BCE;  esse
devono,  inoltre,  essere  utilizzate  secondo  le  impostazioni   di
fabbrica  (standard   factory   setting),   inclusi   gli   eventuali
aggiornamenti, fatte salve impostazioni piu'  restrittive  concordate
tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. Nei contratti per  la
fornitura delle apparecchiature deve essere  attestato  espressamente
che le modalita' di installazione e di  funzionamento  sono  conformi
agli standard pubblicati  sul  sito  internet  della  BCE  e  che  il
mantenimento di tali standard e'  oggetto  di  controllo  nell'ambito
della periodica attivita' di  manutenzione.  Inoltre,  nel  contratto
deve  essere  previsto  l'impegno   del   fornitore   di   comunicare
tempestivamente al gestore del contante le  variazioni  del  software
dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura
dall'elenco della BCE; 
2) utilizzo di personale in  possesso  di  professionalita'  adeguate
alle   attivita'   svolte   e   costantemente   addestrato    tramite
un'appropriata attivita' di formazione. In  particolare,  i  soggetti
che operano con  il  contante  dovranno  avere  la  conoscenza  delle
differenti caratteristiche di sicurezza  pubbliche  delle  banconote,
come specificate e pubblicate dall'Eurosistema,  e  la  capacita'  di
controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il
personale  dovra'  avere  la  conoscenza  dei  criteri  di  selezione
indicati nell'allegato 2 e la capacita' di  verificare  le  banconote
secondo questi criteri. Il rispetto dei  principi  di  cui  sopra  va
assicurato  anche  per  il  personale  non  dipendente  eventualmente
utilizzato per il trattamento delle banconote; 
3)  definizione  di  procedure   documentate   delle   modalita'   di
espletamento delle differenti fasi del processo  di  trattamento  del
contante, con l'indicazione delle responsabilita' degli  addetti.  In
particolare: 
      a) per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, a  partire
dal prelievo  delle  medesime  presso  i  clienti,  sono  individuate
modalita' operative  che  consentano  di  riferire  costantemente  al
soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e  in
maniera distinta i biglietti sospetti di falsita', quelli inidonei  a
circolare e quelli ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la
sistemazione  delle  banconote  nei  locali  di  sicurezza.  Ai  fini
dell'applicazione del criterio di segregazione si fa presente  quanto
segue: 
      -  per  l'attivita'  di   trattamento   del   contante   svolta
direttamente, le banche e Poste Italiane S.p.A.  hanno  l'obbligo  di
riferire costantemente al soggetto versante le banconote  selezionate
come sospette di falsita'. Effettuata tale rilevazione, le  rimanenti
banconote possono essere trattate in maniera indistinta; 
      - le societa' di servizi riferiscono le banconote  sospette  di
falsita' rilevate nella lavorazione del contante a  ciascun  soggetto
da cui sono state  acquisite  e,  inoltre,  mantengono  suddivise  le
rimanenti banconote  trattate  tra  singole  banche,  Poste  Italiane
S.p.A. e altri soggetti (es.: operatori della  grande  distribuzione)
per la parte di pertinenza di ciascuno di essi. 
      b) sono definite le procedure per la  pronta  compilazione  del
verbale di ritiro delle banconote sospette di falsita' e la  relativa
trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del  pari  deve
essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non
piu' idonei alla circolazione; 
      c) sono stabilite procedure per evitare  che  le  banconote  di
pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente
utilizzate; 
4) predisposizione di flussi informativi interni per  assicurare  che
il personale sia consapevole del proprio ruolo  e  sia  a  conoscenza
delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle  proprie
attivita'. A  tal  fine  esso  deve  avere  la  disponibilita'  della
relativa documentazione inclusi i Manuali operativi forniti a corredo
di ciascuna apparecchiatura; 
5) assetto dei controlli interni che deve garantire il rispetto delle
procedure  aziendali  nelle  varie  fasi  del  processo  di   lavoro,
prevedere un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie,
la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di  controllo  e
la verifica dei  conseguenti  interventi  di  sistemazione.  In  tale
contesto e' rilevante la diffusione di una cultura dei controlli  che
renda il personale consapevole dei rischi  connessi  con  l'attivita'
svolta; 
6) misure per  la  corretta  e  tempestiva  registrazione  dei  fatti
gestionali e per l'invio alla Banca d'Italia dei  flussi  informativi
da essa  richiesti.  In  tale  ambito  assume  specifico  rilievo  la
rilevazione delle fasi di trattamento  delle  banconote  al  fine  di
consentirne la tracciabilita' lungo la  filiera  di  lavorazione  del
contante; 
7) misure per tutelare la sicurezza delle banconote in tutte le  fasi
di   trattamento   (contazione    e    cernita    delle    banconote,
confezionamento,  movimentazioni  e  passaggi  di   valori   interni,
custodia e reimmissione in circolazione), nel  pieno  rispetto  anche
delle norme di settore. Particolare attenzione va posta affinche' nei
locali in cui si svolge la lavorazione  dei  valori  acceda  solo  il
personale strettamente indispensabile. 
La  Banca  d'Italia  verifica  l'attuazione  dei  richiamati  criteri
organizzativi applicando il criterio di  proporzionalita'  per  tener
conto della dimensione, complessita' e operativita' del  gestore  del
contante. 
 
1. Esternalizzazione del trattamento del contante 
I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o  in  parte,  il
trattamento delle banconote devono porre  specifica  attenzione  alla
valutazione  delle   capacita'   professionali   e   dell'adeguatezza
organizzativa del soggetto che viene  incaricato.  In  considerazione
dei rischi patrimoniali,  legali  e  reputazionali  connessi  con  la
materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio  del  rapporto
contrattuale sono accompagnate da una costante  azione  di  controllo
sul corretto svolgimento delle attivita' affidate in outsourcing. 
I  soggetti  committenti  stipulano  con  i  soggetti  incaricati  un
contratto scritto che, nel  fissare  adeguati  livelli  di  servizio,
prevede, tra l'altro: 
- l'obbligo del soggetto incaricato di  attenersi  alle  disposizioni
della Banca d'Italia in materia di autenticazione e  selezione  delle
banconote  ai  fini   del   ricircolo,   con   particolare   riguardo
all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi; 
- la possibilita' per il committente di verificare la performance del
servizio reso, anche tramite accesso presso  i  locali  del  soggetto
incaricato e di richiedere, ove del caso, misure correttive; 
- il diritto del committente di recedere, senza penalita',  nel  caso
in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali; 
- le procedure per lo scambio di informazioni e dati; 
- l'indicazione del soggetto tenuto  ad  effettuare  le  segnalazioni
statistiche alla Banca d'Italia. 
L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi  di  controllo  posti  in
essere per le  attivita'  esternalizzate  e  i  livelli  di  servizio
assicurati dal soggetto  incaricato  devono  essere  oggetto,  almeno
annualmente, di verifica e valutazione da  parte  delle  funzioni  di
Internal  Auditing  e  di  Compliance  (o  della  funzione   comunque
incaricata dei  controlli  interni)  dei  gestori  del  contante  che
procedono all'esternalizzazione. 
Per l'esternalizzazione delle attivita' di trattamento  del  contante
operata da enti creditizi e da altri intermediari che rientrano nella
definizione di gestori del contante si fa  rinvio  alle  disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su
tali soggetti. 
 
CAPITOLO III 
OBBLIGHI DI RIFERIMENTO 
PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'  
I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alle
Filiali  della  Banca  d'Italia  le  banconote  che  non  sono  state
classificate come autentiche in seguito ai controlli di  autenticita'
effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale. 
Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e  in  ogni  caso
entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a  quello
in cui le stesse sono state ricevute. 
La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale  di
ritiro contenente le informazioni di cui all'allegato 5. 
L'elenco delle Filiali presso  le  quali  possono  essere  spedite  o
consegnate le banconote sospette di falsita' e' pubblicato  sul  sito
internet della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete". 
 
CAPITOLO IV 
CONTROLLI  
La  Banca  d'Italia,  al  fine  di  verificare  il   rispetto   delle
disposizioni in materia di  gestione  del  contante,  puo'  acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni. 
Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano: 
-  l'assetto  organizzativo  adottato,  ivi  comprese  le  misure  di
addestramento del personale, la funzionalita' dei controlli  interni,
la capacita' di governo del  rischio  di  rimettere  in  circolazione
banconote false o logore; 
- la conformita' delle  apparecchiature  per  l'autenticazione  e  la
selezione delle banconote alla normativa di cui  alla  Decisione  BCE
2010/14; 
- il funzionamento delle suddette apparecchiature e in particolare la
loro capacita' di effettuare i controlli di autenticita' e idoneita'; 
- le procedure che disciplinano l'operativita' e il  controllo  delle
suddette apparecchiature; 
- il trattamento delle banconote sottoposte a verifica; 
- le modalita' con le  quali  sono  svolti  i  controlli  manuali  di
autenticita' e idoneita'. 
Per l'espletamento  dei  controlli  nei  confronti  dei  gestori  del
contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia  di
Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la  Banca  d'Italia
puo' avvalersi, anche sulla base di appositi  protocolli  d'intesa  a
tal fine stipulati, della  collaborazione  del  predetto  Corpo,  che
esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi. 
I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione
all'espletamento degli accertamenti. La  mancanza  di  collaborazione
costituisce  di  per  se'  inosservanza  sanzionabile  ai  sensi  del
Capitolo VI.  
Le ispezioni sono  effettuate  da  dipendenti  della  Banca  d'Italia
muniti di lettera di incarico a firma del Governatore  o  di  chi  lo
rappresenta. 
Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto
che  ritengono  necessario,  effettuare  verifiche  sulle   banconote
trattate  dal  gestore  del  contante  nonche'  prelevare  -   previa
redazione di apposito verbale di consegna - esemplari di banconote al
fine di sottoporle a controlli di autenticita' e idoneita' presso  la
Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far
presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 
Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti,  le  risultanze
ispettive vengono rese note  tramite  una  comunicazione  scritta  al
gestore del contante, che puo' essere consegnata anche nel  corso  di
un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla  presenza  del
Rappresentante legale pro-tempore del soggetto medesimo.  Il  termine
puo'  essere  interrotto  qualora  sopraggiunga  la   necessita'   di
acquisire nuovi elementi informativi. 
Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla
Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e  alle
osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure gia' assunte
o che intende assumere ai fini della  rimozione  delle  irregolarita'
contestate. 
Se  la   contestazione   dell'irregolarita'   richiede   l'avvio   di
procedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni del  Capitolo
VI. 
                             
CAPITOLO V 
INTERVENTI CORRETTIVI  
Gli interventi di seguito  indicati  riguardano  i  casi  di  mancato
rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attivita' di  gestione
del contante e  sono  correlati  alla  gravita'  delle  irregolarita'
riscontrate. 
  La Banca d'Italia,  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
  sanzioni pecuniarie amministrative (cfr. Capitolo VI), richiede  al
  gestore del contante di  adottare  misure  correttive  indicando  i
  tempi per la loro adozione. Finche' non  sia  stato  posto  rimedio
  all'inosservanza contestata, la  Banca  d'Italia  puo',  entro  120
  giorni  dalla  rilevazione   delle   irregolarita',   adottare   il
  provvedimento  di  divieto  di  reimmissione  in  circolazione   di
  banconote(2 ). 
 
 -------- 
 (2 ) Il responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio  Cassa
 generale. 
 
Nel caso in cui l'inosservanza sia dovuta a un difetto  del  tipo  di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare   la   rimozione   della   medesima   dall'elenco    delle
apparecchiature conformi alla normativa, pubblicato sul sito internet
della BCE. 
Il  provvedimento  di  divieto  assunto  dalla  Banca  d'Italia   nei
confronti del gestore del  contante  e'  anche  pubblicato  sul  sito
internet della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete". 
 
CAPITOLO VI 
SANZIONI E 
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA  
1. Premessa 
Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25  settembre  2001,
n. 350, come sostituito dall'art. 97  del  decreto-legge  24  gennaio
2012,  n.1,  in  caso  di  inosservanza  del  medesimo  articolo  del
decreto-legge  e   della   Decisione   BCE   2010/14   e   successive
modificazioni,  e  del  presente  provvedimento,  la  Banca  d'Italia
applica  nei  confronti  dei  gestori  del  contante   una   sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000. 
La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di  assicurare  che
lo svolgimento dell'attivita' dei gestori del contante sia svolta  in
conformita' alle regole che  disciplinano  l'attivita'  di  controllo
dell'autenticita' e idoneita' delle banconote. 
Le valutazioni della Banca d'Italia ai  fini  dell'irrogazione  delle
sanzioni e della loro quantificazione tengono conto  della  natura  e
della gravita' della violazione accertata nonche'  delle  conseguenze
che  questa  determina  sull'integrita'   e   il   buono   stato   di
conservazione dei biglietti  in  circolazione.  Assumono  rilievo  il
mancato rispetto delle regole per il ricircolo  delle  banconote,  di
modalita' e termini di trasmissione alla  Banca  d'Italia  di  quelle
sospette  di  falsita'   nonche'   le   disfunzioni   negli   assetti
organizzativi  e  nel  sistema  dei  controlli  interni;  particolare
importanza e' altresi' attribuita  alle  carenze  nelle  segnalazioni
statistiche alla Banca d'Italia. 
La presentazione di scritti difensivi e la possibilita',  nella  fase
istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai  principi
del contraddittorio e di partecipazione  al  procedimento,  corollari
del diritto di difesa dei soggetti sui  quali  ricadono  gli  effetti
giuridici del provvedimento amministrativo. 
Le violazioni  delle  disposizioni  in  materia  di  trattamento  del
contante da  parte  di  banche  o  altri  intermediari  finanziari  e
prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia
anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita'
di vigilanza ad essa attribuita su tali soggetti dalle  normative  di
settore. 
 
2. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo  e'  il
Capo del Servizio Cassa generale. 
Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del
22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini  e  delle  unita'
organizzative  responsabili  dei   procedimenti   amministrativi   di
competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
3. Fasi della procedura 
La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative si articola
nelle   seguenti   fasi:   avvio   della   procedura   sanzionatoria,
istruttoria, decisione. 
 
3.1. Avvio della procedura sanzionatoria 
L'avvio della procedura  sanzionatoria  amministrativa,  disciplinata
dall'art. 145 del D. Lgs. 1°  settembre  1993  n.  385  e  successive
modificazioni, e' disposto  dal  Capo  del  Servizio  Cassa  generale
previo visto del Direttore Centrale per l'Area Circolazione monetaria
e affari generali. 
La contestazione formale delle irregolarita' ai gestori del  contante
e' effettuata dalla Banca d'Italia con le  modalita'  previste  dalla
Legge n. 689/81 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che
decorrono  dalla  conclusione  della  fase  dell'accertamento   delle
irregolarita'. 
Nella lettera di contestazione e' indicato il Servizio Cassa generale
quale Unita' organizzativa a cui devono essere presentate,  entro  30
giorni dalla notifica, le controdeduzioni ed eventuali  richieste  di
audizione nonche' di presa visione dei documenti istruttori. Nei casi
in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto  del
termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando  sia
stata presentata un'istanza di audizione,  il  gestore  del  contante
puo' chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni). 
La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito
della procedura sanzionatoria. 
 
3.2. Istruttoria 
Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono  curati
dal Servizio Cassa generale, unita'  organizzativa  responsabile  del
procedimento. 
La Commissione  per  l'esame  delle  irregolarita'  dei  gestori  del
contante,  istituita  presso  la   Banca   d'Italia,   procede   alla
valutazione delle fattispecie per le quali e' prevista l'applicazione
di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento  con
particolare  riguardo  alle  deduzioni  difensive  presentate   dagli
interessati. 
A conclusione dell'istruttoria, la Commissione formula la proposta in
ordine    all'applicazione    di    sanzioni     amministrative     o
all'archiviazione del procedimento. 
La proposta e' trasmessa, unitamente agli atti del  procedimento,  al
Direttorio. 
L'Avvocato Generale - o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'Avvocato Capo - formula un parere  al  Direttorio  sui  profili  di
legittimita' della proposta. 
 
3.3. Decisione 
La   decisione   in   merito   all'irrogazione   delle   sanzioni   o
all'archiviazione delle  procedure  e'  assunta  dal  Direttorio,  in
conformita' alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia. 
Il Direttorio puo' chiedere supplementi di istruttoria; puo' altresi'
discostarsi  dalle  risultanze   dell'istruttoria,   indicandone   le
motivazioni nel provvedimento finale. 
Resta ferma, in  ogni  fase  del  procedimento,  la  possibilita'  di
adottare  provvedimenti  specifici  nei  confronti  del  gestore  del
contante ai sensi delle  disposizioni  contenute  nel  Capitolo  V  -
Interventi correttivi. 
La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio al  gestore
del contante unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla
pubblicazione sul proprio sito internet sezione "Banconote e monete". 
 
3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento 
Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla  riscossione  delle
sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini
e le modalita' previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973,  n.  602,  come
modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive  modifiche
e integrazioni. 
Alle sanzioni amministrative  non  si  applica  l'art.  16  della  L.
689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta. 
Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato entro 60  giorni
dalla data di notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo  Regionale
del Lazio, sede di Roma. Entro lo stesso termine  l'opposizione  deve
essere notificata alla Banca d'Italia. 
La presentazione dell'opposizione non  sospende  il  pagamento  della
sanzione. 
 
PARTE II 
SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE 

CAPITOLO I 
LE SEGNALAZIONI STATISTICHE 

1. Premessa 
I gestori del contante che hanno  la  qualifica  di  enti  segnalanti
(cfr. par. 2) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che
vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attivita' di  ricircolo
delle banconote e gli sviluppi  del  ciclo  del  contante.  La  Banca
d'Italia potra' pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i  dati
acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere  attribuiti  a
singoli soggetti segnalanti. 
L'ente segnalante, anche quando si avvale per  l'effettuazione  delle
segnalazioni di soggetti  esterni  alla  propria  organizzazione,  e'
responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla  Banca
d'Italia e del rispetto dei termini di invio. 
Di seguito,  si  definiscono  i  soggetti  tenuti  alle  segnalazioni
statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca
d'Italia e la loro periodicita'. 
Le istruzioni tecniche sulle modalita' per l'invio delle segnalazioni
sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche
dei gestori del contante" reso disponibile per gli operatori sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. 
Titolare del trattamento dei dati relativi ai gestori del contante e'
la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale 91,  00184
ROMA. 
Responsabile del trattamento e' il Titolare pro tempore del  Servizio
Cassa generale. 
Dei  dati  possono  venire  a  conoscenza  il  suddetto  responsabile
nonche', in qualita' di incaricati, gli elementi delle Filiali e  dei
Servizi addetti a compiti di vigilanza sui gestori del contante. 
 
2. Gli enti segnalanti 
Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che
partecipano all'attivita' di ricircolo procedendo  all'autenticazione
e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi.
Rientrano  in  tale  categoria  sia   i   soggetti   che   provvedono
direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate  dalla
clientela (es.: banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli  (es.:  le
cc.dd. societa' di  servizi)  che  effettuano  il  trattamento  delle
banconote per conto terzi. 
Sono altresi' tenuti  all'invio  delle  segnalazioni  i  gestori  del
contante che partecipano all'attivita'  di  ricircolo  esclusivamente
mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti  non  sono
tenuti ad inviare l'intero  set  informativo  ma  segnalano  solo  il
numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di
banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. infra). 
 
3. Il sistema di codifica 
Il monitoraggio  dell'attivita'  di  ricircolo  svolta  dai  soggetti
tenuti  alle  segnalazioni  statistiche   presuppone   anagrafi   che
consentono di individuare in modo univoco i soggetti e  i  luoghi  in
cui l'attivita' viene svolta:  a  tal  fine,  e'  stata  adottata  la
codifica GS1. 
Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1. 
L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN  a  sede  legale,
luoghi di contazione ed eventuali filiali remote. 
L'ente segnalante e' responsabile del corretto  utilizzo  dei  codici
cosi' attribuiti, con  particolare  riguardo  alla  salvaguardia  del
requisito di univocita' - anche storica - dei  luoghi  di  contazione
censiti. 
Nell'ambito delle segnalazioni i  diversi  tagli  di  banconote  sono
individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia. 
 
4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche 
Le segnalazioni statistiche  hanno  ad  oggetto  le  informazioni  di
seguito indicate. 
 
4.1. Luoghi di contazione 
  Locali  in  cui  il  gestore  del   contante   ha   installato   le
  apparecchiature conformi  (siano  esse  riservate  al  personale  o
  utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui  si  avvale  per
  l'autenticazione e la selezione delle banconote ai  fini  del  loro
  ricircolo. Rientrano in tale nozione: le cc.dd. "sale conta", nelle
  quali per il trattamento del contante ci si  avvale  esclusivamente
  di apparecchiature riservate al personale (Staff Operated  Machines
  - SOMs); i cc.dd. "sportelli" (es.:  sportelli  bancari,  sportelli
  postali, centri commerciali, ecc.) in cui i  gestori  del  contante
  hanno   installato   dispositivi    di    ricircolo    utilizzabili
  autonomamente dalla clientela (Cash Out Machines - COMs)(3 ) ovvero
  apparecchiature  TARMs  (Teller   Assistant   Recycling   Machines)
  utilizzate  per  l'alimentazione  di  dispositivi   automatici   di
  ricircolo (es.: ATM). 
  La segnalazione dei luoghi di contazione non e' dovuta dai  gestori
  del   contante   che   partecipano   all'attivita'   di   ricircolo
  esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. 
 
 -------- 
 (3 ) Ad esclusione delle  Cash  In  Machines-CIM  in  quanto  queste
 ultime non sono apparecchiature per il ricircolo. 
 
4.2. Dati di sistema 
Il gestore del contante comunica, per  ciascun  luogo  di  contazione
segnalato,  le  dotazioni  tecnologiche  di  cui  si  avvale  per  il
trattamento del contante, comunicando il numero di apparecchiature di
autenticazione e selezione distinte per modello, utilizzate  ai  fini
del ricircolo. Ciascun modello  e'  univocamente  individuato,  sulla
base di un codice messo  a  disposizione  dalla  Banca  d'Italia  sul
Portale del contante, che identifica le  apparecchiature  sulla  base
della  loro  configurazione  hardware  e  software.   Nel   caso   di
apparecchiature tipo  TARM  e  TAM  (Teller  Assistant  Machine),  va
altresi' indicata la modalita' di utilizzo prevalente (da parte della
clientela o da parte del personale del gestore). 
Inoltre, il gestore del contante segnala: 
1. il numero complessivo delle casse prelievo contante, distinto  per
tipologia   di   apparecchiatura   ["ATM",   "SCoTs"   (Self-checkout
terminals) e "altro"]; 
2.   il   numero   complessivo,   suddiviso   per   modello,    delle
apparecchiature  automatiche  di  introito   a   disposizione   della
clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo (es.: Cash
In Machines - CIMs). 
I dati sub 1 e 2 non vanno suddivisi per luogo di installazione. 
Sono  escluse  dagli  obblighi  di  segnalazione  le  apparecchiature
utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente
in operazioni di sportello da personale addestrato. 
 
4.3. Dati operativi 
Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote
(dati  di  flusso)  trattate  nel  periodo   di   riferimento   della
segnalazione (semestre). Esse riguardano,  distintamente  per  taglio
(individuato mediante la codifica GTIN  messa  a  disposizione  dalla
Banca d'Italia), il numero di: 
a)  banconote   trattate   mediante   apparecchiature   conformi   di
autenticazione  e  selezione  (PROCESSATO),   con   indicazione   dei
quantitativi riscontrati non piu' idonei alla circolazione (LOGORO) e
di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di
contazione e, nell'ambito di  questo,  per  ente  proprietario  delle
banconote trattate. Per ente proprietario si intende: 
   • nel  caso  di  ente  segnalante  che  provvede  direttamente  al
trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela  (es.:
banche e Poste Italiane S.p.A.), il soggetto medesimo; 
   • nel caso di ente segnalante che effettua  il  trattamento  delle
banconote per conto terzi (es.: le cc.dd.  societa'  di  servizi),  i
soggetti per conto dei quali il servizio e' effettuato. 
I dati devono essere  segnalati  dal  gestore  del  contante  che  ha
proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso  di  attivita'  di
trattamento del contante effettuata in regime  di  esternalizzazione,
le  parti  (esternalizzatore  e  soggetto  incaricato)   individuano,
comunicandolo tempestivamente alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto
all'invio dei dati. 
Qualora il processo  di  lavorazione  adottato  dall'ente  segnalante
preveda una prima parte di contazione e verifica  di  autenticita'  e
una seconda fase di selezione di idoneita', associata o meno a  nuova
verifica  di  autenticita',  la   lavorazione   e'   da   considerare
unitariamente ai fini del calcolo delle quantita' da segnalare; 
b)  banconote  complessivamente  distribuite  attraverso   le   casse
prelievo contante; 
c) banconote distribuite attraverso le casse prelievo contante in uso
presso ciascuna filiale remota. 
 
5. La periodicita' delle segnalazioni 
Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi  sono
inviate semestralmente nei termini di seguito indicati: 
 
|==========================|==========================|
| PERIODO DI RIFERIMENTO |     PERIODO DI INVIO     |
|==========================|==========================|
| I SEMESTRE DELL'ANNO   | 1° luglio - 31 agosto     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| II SEMESTRE DELL'ANNO   | 1° gennaio - 28 febbraio |
|==========================|==========================|
 
La segnalazione dei luoghi di contazione  e'  effettuata  al  momento
della loro  apertura.  Inoltre,  i  gestori  del  contante  segnalano
tempestivamente alla  Banca  d'Italia  le  intervenute  cessazioni  o
variazioni  di  indirizzo,  allo  scopo  di  mantenere  costantemente
aggiornati i punti di lavorazione del contante. 
 
 
CAPITOLO II 
MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE 

1. Il Portale del contante 
Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso  funzioni
rese disponibili sul  Portale  del  contante  (CASH-IT)  della  Banca
d'Italia. 
Tali funzioni consentono di caricare sul sito i file in  formato  XML
prodotti dagli enti segnalanti. 
Al      Portale      si      accede      attraverso       l'indirizzo
https://cash.bancaditalia.it. 
 
2. L'accesso al Portale del contante 
Per l'accesso al  Portale  del  contante  deve  essere  espletata  la
procedura di seguito indicata: 
 
2.1. Richiesta del codice GS1 
Ogni gestore del  contante  acquisisce  il  proprio  codice  GS  1  e
provvede a definire i codici GLN che  consentano  di  individuare  in
modo univoco la sede  legale  dell'ente  segnalante  e  i  luoghi  di
contazione. 
Le modalita' di acquisizione del codice GS 1 sono riportate sul  sito
internet      della      societa'      distributrice      Indicod-ECR
(www.indicodecr.it). 
 
2.2. Dichiarazione inizio attivita' e comunicazione codice GS1 
Le presenti Disposizioni (cfr. Parte I, Capitolo I) stabiliscono  che
tali  soggetti  comunicano  alla  Banca  d'Italia  -  Servizio  Cassa
generale l'inizio dell'attivita', avvalendosi dello schema allegato 4
(Segnalazione dell'attivita' di gestione del contante, Modello A). 
In tale occasione,  viene/vengono  segnalato/i  alla  Banca  d'Italia
anche il/i  nominativo/i  del/i  referente/i  per  il  ricircolo  del
contante con relativi contatti telefonici e  indirizzi  e-mail  (puo'
essere utilizzata anche una casella funzionale). 
 
2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere al Portale  del
contante 
Un ente segnalante puo' attribuire ad uno o piu' utenti il compito di
trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale. 
Inoltre, un utente puo' essere incaricato da piu' enti segnalanti. In
tal caso l'utente potra' inoltrare le segnalazioni  relative  a  piu'
enti segnalanti inviando un unico messaggio XML. 
Per l'accreditamento al Portale l'ente segnalante comunica via  posta
elettronica certificata alla Banca d'Italia le informazioni  relative
agli utenti prescelti. 
L'ente segnalante provvede successivamente ad  inoltrare  via  PEC  i
certificati digitali X.509 della  Carta  nazionale  dei  servizi  per
tutti gli utenti per i quali e' stata richiesta l'abilitazione. 
  Per la cancellazione di un utente, l'ente segnalante  inoltra  alla
  Banca d'Italia dall'indirizzo e-mail comunicato  in  precedenza  la
  richiesta di revoca dell'utenza(4 ). 
 
 -------- 
 (4 ) In particolare viene verificato  per  quali  enti  l'utente  e'
 abilitato a segnalare. Se l'utente  segnala  anche  per  altri  enti
 diversi da quello che ha inoltrato  la  richiesta  di  revoca  viene
 eliminato esclusivamente il legame dell'utente con l'ente segnalante
 che ha disposto la revoca. 
 
La  Banca  d'Italia  comunica  agli  interessati  (utenti   ed   enti
segnalanti) le abilitazioni e le revoche effettuate. 
 
3. La trasmissione delle informazioni 
Gli enti segnalanti per l'invio  delle  segnalazioni  statistiche  si
attengono alle istruzioni  tecniche  sul  formato  dei  messaggi  XML
(confronta Manuale operativo). In ogni caso, si precisa che: 
- un messaggio XML puo' contenere segnalazioni  statistiche  di  piu'
enti segnalanti; 
- con riferimento alla segnalazione  dei  luoghi  di  contazione,  il
messaggio e' specializzato per  tipologia  di  operazione;  pertanto,
all'interno del file deve essere indicato il  tipo  di  aggiornamento
che si intende effettuare: inserimento di uno o piu' nuovi luoghi  di
contazione (I), modifica delle informazioni associate a  uno  o  piu'
luoghi di contazione gia'  segnalati  e  presenti  in  archivio  (M);
cancellazione di uno o piu' luoghi di contazione (C). Le segnalazioni
di tipo M non comportano attribuzione di un nuovo  GLN  al  luogo  di
contazione; 
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema  e  dei  dati
operativi la modifica dei dati inviati con riferimento ad uno o  piu'
enti segnalanti richiede l'invio di  un  nuovo  messaggio,  di  norma
entro i termini stabiliti per il periodo di segnalazione. Nel caso di
correzione da apportare  ad  un  messaggio  contenente  dati  di  una
pluralita' di enti segnalanti, il messaggio di rettifica  riguardera'
solamente gli enti segnalanti per  i  quali  sono  state  fornite  le
informazioni da correggere; 
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema  e  dei  dati
operativi, l'invio di una segnalazione correttiva determina sempre la
cancellazione di quella precedente; 
- la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema  e  operativi,
puo' avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta.
Non sono pertanto ammesse segnalazioni di correzioni parziali. 
 
3. 1. Il controllo preventivo dei dati 
Prima dell'invio dei dati alla Banca d'Italia, i  relativi  file  XML
devono essere sottoposti ai controlli di coerenza formale mediante lo
schema (file XSD) fornito agli enti segnalanti dalla Banca d'Italia. 
 
3.2. L' inoltro delle segnalazioni 
Per  lo  svolgimento  delle  operazioni  preposte  all'inoltro  delle
segnalazioni tramite Portale del contante, l'utente fara' riferimento
al Manuale operativo. 
 
ALLEGATI 
1) Requisiti minimi per i controlli  automatici  di  idoneita'  delle
banconote in euro. 
2) Requisiti minimi  per  i  controlli  manuali  di  idoneita'  delle
banconote in euro. 
3)  Apparecchiature  per  l'autenticazione  e  la   selezione   delle
banconote. 
4) Modelli di segnalazione dell'attivita' di gestione del contante. 
5) Informazioni per la  compilazione  del  verbale  di  ritiro  delle
banconote sospette di falsita'. 

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