Banconote in euro e loro ricircolo. Banca d'Italia: controllo di autenticitą e idoneitą . G.U. n. 41 del 18 febbraio 2012.
BANCA D'ITALIA. Provvedimento 14 febbraio 2012. Disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo.
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2012.
Art. 1
Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
I gestori del contante inviano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione
di esercizio dell'attivita' utilizzando il modulo allegato alle
disposizioni di cui all'art. 1.
I soggetti che intendono esercitare l'attivita' di gestione del
contante ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia
comunicando le attivita' da svolgere, l'assetto organizzativo
predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno
utilizzate, servendosi del modulo indicato al comma precedente.
I gestori del contante comunicano alla Banca d'Italia la cessazione
dell'esercizio dell'attivita'.
Art. 3
L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca
d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, e' integrato
con i procedimenti individuati nell'allegato 2 al presente
provvedimento.
In relazione a quanto indicato nel comma 1 si dispone l'abrogazione
del procedimento n. 126 di cui all'elenco dei procedimenti
amministrativi relativi all'esercizio della funzione di vigilanza
bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 25 giugno 2008.
Art. 4
Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Sono abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 29 novembre
2006, del 5 febbraio 2007 e del 4 settembre 2008.
Roma, 14 febbraio 2012
BANCA D'ITALIA
DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE
INDICE
FONTI NORMATIVE
DEFINIZIONI
PARTE I
CAPITOLO I - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE....................
CAPITOLO II - REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE..........................
1. Esternalizzazione del trattamento del contante..................
CAPITOLO III - OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE
SOSPETTE DI FALSITA'...............................................
CAPITOLO IV - CONTROLLI............................................
CAPITOLO V - INTERVENTI CORRETTIVI.................................
CAPITOLO VI - SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA
AMMINISTRATIVA.....................................................
1. Premessa........................................................
2. Responsabile del procedimento...................................
3. Fasi della procedura............................................
3.1. Avvio della procedura sanzionatoria...........................
3.2. Istruttoria...................................................
3.3. Decisione.....................................................
3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento....................
PARTE II
SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE
CAPITOLO I - LE SEGNALAZIONI STATISTICHE...........................
1. Premessa........................................................
2. Gli enti segnalanti.............................................
3. Il sistema di codifica..........................................
4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche.....................
4.1. Luoghi di contazione..........................................
4.2. Dati di sistema...............................................
4.3. Dati operativi................................................
5. La periodicita' delle segnalazioni..............................
CAPITOLO II - MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI
STATISTICHE........................................................
1. Il Portale del contante.........................................
2. L'accesso al Portale del contante...............................
2.1. Richiesta del codice GS1......................................
2.2. Dichiarazione di inizio attivita' e comunicazione
del codice GS1................................................
2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere
al portale del contante.......................................
3. La trasmissione delle informazioni..............................
3.1. Il controllo preventivo dei dati..............................
3.2. L'inoltro delle segnalazioni..................................
ALLEGATI
1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneita' delle
banconote in euro.
2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneita' delle
banconote in euro.
3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle
banconote.
4) Modelli di segnalazione dell'attivita' di gestione del contante.
5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle
banconote sospette di falsita'.
FONTI NORMATIVE
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che
definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro
la falsificazione
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008
recante modifiche del Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce
talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la
falsificazione
Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa
al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e
al loro ricircolo (BCE/2010/14)
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'";
art. 97, recante norme per la protezione dell'euro contro la
falsificazione
DEFINIZIONI
Nel presente provvedimento si intendono per:
- "apparecchiatura conforme": l'apparecchiatura per l'autenticazione
o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha
superato positivamente i test di una Banca Centrale Nazionale
dell'Eurosistema ed e' riportata nell'apposito elenco pubblicato sul
sito internet della Banca Centrale Europea;
- "attivita' di gestione del contante" (ovvero "trattamento del
contante"): le attivita' volte a preservare l'integrita' e lo stato
di conservazione delle banconote mediante:
a) l'individuazione di quelle sospette di falsita', con
l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza
(controlli di autenticita');
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione,
sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia in operazioni di
sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di
distribuzione del contante (controlli di idoneita');
- "banconote": le banconote denominate in euro;
- "BCE": la Banca Centrale Europea;
- "BCN": una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS): sistema di autenticazione 2FA
(2-Factor-Authentication) per l'accesso al Portale del Contante che,
nel quadro tecnico - giuridico nazionale, rappresenta il documento
informatico per l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni (DPR 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento
concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi" e
relative regole tecniche emanate con D.M. il 9 dicembre 2004);
- cassa prelievo contanti (cash dispenser): dispositivo utilizzabile
autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta
bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico
con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo
contanti gli ATM e i terminali di self-checkout utilizzabili
autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico puo' pagare
per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con
altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo
contanti;
- "enti creditizi": le banche e gli istituti di moneta elettronica di
cui all'art. 1, comma 2, lett. h-bis) del D. Lgs. 385/1993;
- "Eurosistema": la BCE e le BCN degli Stati membri dell'Unione
Europea la cui moneta e' l'euro;
- Filiale remota: filiale di ente creditizio o di Poste Italiane
S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia ad effettuare manualmente i
controlli di idoneita' delle banconote esitate attraverso dispositivi
automatici;
- "gestori del contante": i soggetti tenuti a verificare l'integrita'
e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di
individuare quelle sospette di falsita' e quelle che per il loro
logorio non sono piu' idonee alla circolazione. Essi sono:
• le banche;
• nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che
coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti
di moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lett. h-bis)
del D.Lgs. 385/1993 (di seguito TUB), gli istituti di pagamento di
cui all'articolo 1, comma 2, lett. h-sexies) del TUB e gli altri
prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-sexies del
TUB;
• altri operatori economici che partecipano alla gestione e
distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:
a) i soggetti (cc.dd. societa' di servizi) che svolgono
professionalmente l'attivita' di contazione, di verifica
dell'autenticita' e dell'idoneita' delle banconote, inclusi quelli
autorizzati alle attivita' di trasporto e di custodia del contante ai
sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2007;
b) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta;
c) altri soggetti, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di
tale attivita';
• le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle
categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;
- GS1: sistema integrato di standard che assegna codici univoci a
livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono
distribuiti dall'istituto GS1, organismo internazionale non a scopo
di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le
segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:
a) GLN - Global Location Number: identifica univocamente un
luogo fisico appartenente ad un determinato soggetto (es.: sala
conta);
b) GTIN - Global Trade Item Number: identifica univocamente i
prodotti oggetto delle segnalazioni (es.: taglio e tipo di
banconote);
- Help desk: Servizio Cassa generale della Banca d'Italia;
- Indicod-ECR: associazione che distribuisce in esclusiva le
codifiche GS1 per l'Italia;
- "personale addestrato": i dipendenti dei gestori del contante che
hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza
pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate
dall'Eurosistema, e la capacita' di controllarle; b) la conoscenza
dei criteri di selezione elencati nell'allegato 2 e la capacita' di
controllare le banconote in euro secondo questi criteri;
- Portale del contante: sistema informatico per l'acquisizione delle
segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso e' costituito
da un Portale applicativo su rete internet raggiungibile secondo una
logica user-to-application (U2A);
- "ricircolo": la reimmissione in circolazione, allo sportello o
mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che
i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o
come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;
- utente: persona fisica che accede al Portale del contante per
inoltrare le segnalazioni statistiche;
- XML (eXtensible Markup Language): linguaggio scelto per strutturare
e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il
Portale del contante;
PARTE I
CAPITOLO I
ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE
Le attivita' di gestione del contante sono volte a preservare
l'integrita' e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
a) l'individuazione di quelle sospette di falsita', con
l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza
(controlli di autenticita');
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di
conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione sia in
operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi
automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le
banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a
rimanere in circolazione (controllo di idoneita') deve avere ad
oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati negli allegati 1 e
2.
I controlli di autenticita' e di idoneita' sono effettuati con
l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali
apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle
apparecchiature conformi e' pubblicato sul sito della BCE; la
cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco a seguito di un
test con esito negativo viene pubblicata sul sito internet della
Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete" e resa nota dalla Banca
d'Italia via e-mail a ciascun gestore del contante.
I soggetti che intendono esercitare l'attivita' di gestione del
contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia -
Servizio Cassa generale, comunicando le attivita' da svolgere,
l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature
che verranno utilizzate, mediante lo schema di cui all'allegato 4. Il
medesimo modulo va inviato per segnalare variazioni nelle
informazioni in precedenza fornite, fatta eccezione per la modifica
delle apparecchiature utilizzate, per la quale la comunicazione deve
essere effettuata con le modalita' previste dalle disposizioni sulle
segnalazioni statistiche, alle quali si fa rinvio (cfr. Parte II).
Va altresi' comunicata alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale
la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di gestione del contante.
Le banconote possono essere rimesse in circolazione tramite
dispositivi di prelievo del contante solo se siano stati superati i
controlli di autenticita' ed idoneita' effettuati mediante
apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le
banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro
gestore del contante che abbia gia' effettuato i citati controlli
nella medesima maniera.
Possono essere effettuati manualmente e solo se svolti da "personale
addestrato":
a) previa autorizzazione della Banca d'Italia, i controlli di
idoneita' delle banconote destinate ad alimentare dispositivi
automatici di distribuzione da parte di dipendenze di enti creditizi
e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in localita' remote e con volumi
modesti di operazioni al pubblico (es.: pagamenti, ecc.), a
condizione che i controlli di autenticita' siano stati effettuati
tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione,
completa di tutti gli elementi di valutazione, va inviata alla Banca
d'Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Il
responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio Cassa generale.
Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la
quale e' avanzata la richiesta; la sua ubicazione e il motivo per cui
puo' essere considerata "remota"; il numero di addetti da considerare
"personale addestrato"; la quantita' di banconote (distinte per
taglio) ricircolate da ciascuna filiale interessata dall'istanza
negli ultimi 12 mesi; le apparecchiature utilizzate per i controlli
di autenticita'. Ai sensi della Decisione BCE/2010/14, il volume
delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di
distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca
d'Italia non puo' superare il 5% del totale erogato a livello
nazionale mediante i richiamati dispositivi automatici.
b) previa autorizzazione della Banca d'Italia, i controlli di
autenticita' e di idoneita' delle banconote destinate ad alimentare
dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di
enti creditizi e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di circostanze
eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la
fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa
degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata
alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, Via Nazionale 91,
00184 Roma. Il responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio
Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: 1) la natura
dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente
di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l'area
territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per le
quali l'autorizzazione e' richiesta; 3) la durata prevista del
ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo;
4) il numero degli addetti da considerare "personale addestrato" per
ciascuna delle filiali per le quali e' chiesta l'autorizzazione. La
Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale,
puo' procedere di iniziativa al rilascio dell'autorizzazione per il
trattamento manuale del contante;
c) i controlli di autenticita' e di idoneita' delle banconote
rimesse in circolazione da parte del personale addetto allo sportello
esclusivamente nell'ambito di operazioni al pubblico (es.: pagamenti,
ecc.).
Alle richieste di autorizzazione sub a) e b) si applica la
disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel
Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante
l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della
Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni(1 ).
--------
(1 ) Per tali procedimenti il termine e' di 90 giorni e decorre
dalla data di ricevimento della domanda.
CAPITOLO II
REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE
I gestori del contante applicano nell'organizzazione dell'attivita' i
criteri di seguito indicati:
1) disponibilita' di adeguate risorse tecnologiche e ricorso
esclusivo alle apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel
Capitolo I. Tali apparecchiature devono rispettare gli standard
hardware e software pubblicati nel sito internet della BCE; esse
devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di
fabbrica (standard factory setting), inclusi gli eventuali
aggiornamenti, fatte salve impostazioni piu' restrittive concordate
tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. Nei contratti per la
fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente
che le modalita' di installazione e di funzionamento sono conformi
agli standard pubblicati sul sito internet della BCE e che il
mantenimento di tali standard e' oggetto di controllo nell'ambito
della periodica attivita' di manutenzione. Inoltre, nel contratto
deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare
tempestivamente al gestore del contante le variazioni del software
dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura
dall'elenco della BCE;
2) utilizzo di personale in possesso di professionalita' adeguate
alle attivita' svolte e costantemente addestrato tramite
un'appropriata attivita' di formazione. In particolare, i soggetti
che operano con il contante dovranno avere la conoscenza delle
differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote,
come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacita' di
controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il
personale dovra' avere la conoscenza dei criteri di selezione
indicati nell'allegato 2 e la capacita' di verificare le banconote
secondo questi criteri. Il rispetto dei principi di cui sopra va
assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente
utilizzato per il trattamento delle banconote;
3) definizione di procedure documentate delle modalita' di
espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del
contante, con l'indicazione delle responsabilita' degli addetti. In
particolare:
a) per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, a partire
dal prelievo delle medesime presso i clienti, sono individuate
modalita' operative che consentano di riferire costantemente al
soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in
maniera distinta i biglietti sospetti di falsita', quelli inidonei a
circolare e quelli ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la
sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini
dell'applicazione del criterio di segregazione si fa presente quanto
segue:
- per l'attivita' di trattamento del contante svolta
direttamente, le banche e Poste Italiane S.p.A. hanno l'obbligo di
riferire costantemente al soggetto versante le banconote selezionate
come sospette di falsita'. Effettuata tale rilevazione, le rimanenti
banconote possono essere trattate in maniera indistinta;
- le societa' di servizi riferiscono le banconote sospette di
falsita' rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto
da cui sono state acquisite e, inoltre, mantengono suddivise le
rimanenti banconote trattate tra singole banche, Poste Italiane
S.p.A. e altri soggetti (es.: operatori della grande distribuzione)
per la parte di pertinenza di ciascuno di essi.
b) sono definite le procedure per la pronta compilazione del
verbale di ritiro delle banconote sospette di falsita' e la relativa
trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del pari deve
essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non
piu' idonei alla circolazione;
c) sono stabilite procedure per evitare che le banconote di
pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente
utilizzate;
4) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che
il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza
delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie
attivita'. A tal fine esso deve avere la disponibilita' della
relativa documentazione inclusi i Manuali operativi forniti a corredo
di ciascuna apparecchiatura;
5) assetto dei controlli interni che deve garantire il rispetto delle
procedure aziendali nelle varie fasi del processo di lavoro,
prevedere un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie,
la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e
la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale
contesto e' rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che
renda il personale consapevole dei rischi connessi con l'attivita'
svolta;
6) misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti
gestionali e per l'invio alla Banca d'Italia dei flussi informativi
da essa richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo la
rilevazione delle fasi di trattamento delle banconote al fine di
consentirne la tracciabilita' lungo la filiera di lavorazione del
contante;
7) misure per tutelare la sicurezza delle banconote in tutte le fasi
di trattamento (contazione e cernita delle banconote,
confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni,
custodia e reimmissione in circolazione), nel pieno rispetto anche
delle norme di settore. Particolare attenzione va posta affinche' nei
locali in cui si svolge la lavorazione dei valori acceda solo il
personale strettamente indispensabile.
La Banca d'Italia verifica l'attuazione dei richiamati criteri
organizzativi applicando il criterio di proporzionalita' per tener
conto della dimensione, complessita' e operativita' del gestore del
contante.
1. Esternalizzazione del trattamento del contante
I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il
trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla
valutazione delle capacita' professionali e dell'adeguatezza
organizzativa del soggetto che viene incaricato. In considerazione
dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la
materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto
contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo
sul corretto svolgimento delle attivita' affidate in outsourcing.
I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un
contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio,
prevede, tra l'altro:
- l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni
della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle
banconote ai fini del ricircolo, con particolare riguardo
all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi;
- la possibilita' per il committente di verificare la performance del
servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto
incaricato e di richiedere, ove del caso, misure correttive;
- il diritto del committente di recedere, senza penalita', nel caso
in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
- le procedure per lo scambio di informazioni e dati;
- l'indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni
statistiche alla Banca d'Italia.
L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in
essere per le attivita' esternalizzate e i livelli di servizio
assicurati dal soggetto incaricato devono essere oggetto, almeno
annualmente, di verifica e valutazione da parte delle funzioni di
Internal Auditing e di Compliance (o della funzione comunque
incaricata dei controlli interni) dei gestori del contante che
procedono all'esternalizzazione.
Per l'esternalizzazione delle attivita' di trattamento del contante
operata da enti creditizi e da altri intermediari che rientrano nella
definizione di gestori del contante si fa rinvio alle disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su
tali soggetti.
CAPITOLO III
OBBLIGHI DI RIFERIMENTO
PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'
I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alle
Filiali della Banca d'Italia le banconote che non sono state
classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticita'
effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.
Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e in ogni caso
entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello
in cui le stesse sono state ricevute.
La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale di
ritiro contenente le informazioni di cui all'allegato 5.
L'elenco delle Filiali presso le quali possono essere spedite o
consegnate le banconote sospette di falsita' e' pubblicato sul sito
internet della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete".
CAPITOLO IV
CONTROLLI
La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle
disposizioni in materia di gestione del contante, puo' acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.
Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:
- l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di
addestramento del personale, la funzionalita' dei controlli interni,
la capacita' di governo del rischio di rimettere in circolazione
banconote false o logore;
- la conformita' delle apparecchiature per l'autenticazione e la
selezione delle banconote alla normativa di cui alla Decisione BCE
2010/14;
- il funzionamento delle suddette apparecchiature e in particolare la
loro capacita' di effettuare i controlli di autenticita' e idoneita';
- le procedure che disciplinano l'operativita' e il controllo delle
suddette apparecchiature;
- il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;
- le modalita' con le quali sono svolti i controlli manuali di
autenticita' e idoneita'.
Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del
contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di
Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia
puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa a
tal fine stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che
esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione
all'espletamento degli accertamenti. La mancanza di collaborazione
costituisce di per se' inosservanza sanzionabile ai sensi del
Capitolo VI.
Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia
muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo
rappresenta.
Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto
che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote
trattate dal gestore del contante nonche' prelevare - previa
redazione di apposito verbale di consegna - esemplari di banconote al
fine di sottoporle a controlli di autenticita' e idoneita' presso la
Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far
presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze
ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al
gestore del contante, che puo' essere consegnata anche nel corso di
un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del
Rappresentante legale pro-tempore del soggetto medesimo. Il termine
puo' essere interrotto qualora sopraggiunga la necessita' di
acquisire nuovi elementi informativi.
Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla
Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle
osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure gia' assunte
o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarita'
contestate.
Se la contestazione dell'irregolarita' richiede l'avvio di
procedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni del Capitolo
VI.
CAPITOLO V
INTERVENTI CORRETTIVI
Gli interventi di seguito indicati riguardano i casi di mancato
rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attivita' di gestione
del contante e sono correlati alla gravita' delle irregolarita'
riscontrate.
La Banca d'Italia, fatte salve le disposizioni in materia di
sanzioni pecuniarie amministrative (cfr. Capitolo VI), richiede al
gestore del contante di adottare misure correttive indicando i
tempi per la loro adozione. Finche' non sia stato posto rimedio
all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo', entro 120
giorni dalla rilevazione delle irregolarita', adottare il
provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di
banconote(2 ).
--------
(2 ) Il responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio Cassa
generale.
Nel caso in cui l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'
comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle
apparecchiature conformi alla normativa, pubblicato sul sito internet
della BCE.
Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei
confronti del gestore del contante e' anche pubblicato sul sito
internet della Banca d'Italia, sezione "Banconote e monete".
CAPITOLO VI
SANZIONI E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n.1, in caso di inosservanza del medesimo articolo del
decreto-legge e della Decisione BCE 2010/14 e successive
modificazioni, e del presente provvedimento, la Banca d'Italia
applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000.
La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che
lo svolgimento dell'attivita' dei gestori del contante sia svolta in
conformita' alle regole che disciplinano l'attivita' di controllo
dell'autenticita' e idoneita' delle banconote.
Le valutazioni della Banca d'Italia ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni e della loro quantificazione tengono conto della natura e
della gravita' della violazione accertata nonche' delle conseguenze
che questa determina sull'integrita' e il buono stato di
conservazione dei biglietti in circolazione. Assumono rilievo il
mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle banconote, di
modalita' e termini di trasmissione alla Banca d'Italia di quelle
sospette di falsita' nonche' le disfunzioni negli assetti
organizzativi e nel sistema dei controlli interni; particolare
importanza e' altresi' attribuita alle carenze nelle segnalazioni
statistiche alla Banca d'Italia.
La presentazione di scritti difensivi e la possibilita', nella fase
istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi
del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari
del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti
giuridici del provvedimento amministrativo.
Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del
contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e
prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia
anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita'
di vigilanza ad essa attribuita su tali soggetti dalle normative di
settore.
2. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo e' il
Capo del Servizio Cassa generale.
Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del
22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Fasi della procedura
La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative si articola
nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria,
istruttoria, decisione.
3.1. Avvio della procedura sanzionatoria
L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa, disciplinata
dall'art. 145 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive
modificazioni, e' disposto dal Capo del Servizio Cassa generale
previo visto del Direttore Centrale per l'Area Circolazione monetaria
e affari generali.
La contestazione formale delle irregolarita' ai gestori del contante
e' effettuata dalla Banca d'Italia con le modalita' previste dalla
Legge n. 689/81 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che
decorrono dalla conclusione della fase dell'accertamento delle
irregolarita'.
Nella lettera di contestazione e' indicato il Servizio Cassa generale
quale Unita' organizzativa a cui devono essere presentate, entro 30
giorni dalla notifica, le controdeduzioni ed eventuali richieste di
audizione nonche' di presa visione dei documenti istruttori. Nei casi
in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del
termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia
stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante
puo' chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni).
La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito
della procedura sanzionatoria.
3.2. Istruttoria
Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati
dal Servizio Cassa generale, unita' organizzativa responsabile del
procedimento.
La Commissione per l'esame delle irregolarita' dei gestori del
contante, istituita presso la Banca d'Italia, procede alla
valutazione delle fattispecie per le quali e' prevista l'applicazione
di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento con
particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli
interessati.
A conclusione dell'istruttoria, la Commissione formula la proposta in
ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o
all'archiviazione del procedimento.
La proposta e' trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al
Direttorio.
L'Avvocato Generale - o, in caso di sua assenza o impedimento,
l'Avvocato Capo - formula un parere al Direttorio sui profili di
legittimita' della proposta.
3.3. Decisione
La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o
all'archiviazione delle procedure e' assunta dal Direttorio, in
conformita' alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.
Il Direttorio puo' chiedere supplementi di istruttoria; puo' altresi'
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le
motivazioni nel provvedimento finale.
Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' di
adottare provvedimenti specifici nei confronti del gestore del
contante ai sensi delle disposizioni contenute nel Capitolo V -
Interventi correttivi.
La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio al gestore
del contante unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla
pubblicazione sul proprio sito internet sezione "Banconote e monete".
3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento
Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla riscossione delle
sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini
e le modalita' previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come
modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche
e integrazioni.
Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della L.
689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.
Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato entro 60 giorni
dalla data di notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sede di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve
essere notificata alla Banca d'Italia.
La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della
sanzione.
PARTE II
SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE
CAPITOLO I
LE SEGNALAZIONI STATISTICHE
1. Premessa
I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti
(cfr. par. 2) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che
vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attivita' di ricircolo
delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca
d'Italia potra' pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati
acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a
singoli soggetti segnalanti.
L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle
segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, e'
responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca
d'Italia e del rispetto dei termini di invio.
Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni
statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca
d'Italia e la loro periodicita'.
Le istruzioni tecniche sulle modalita' per l'invio delle segnalazioni
sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche
dei gestori del contante" reso disponibile per gli operatori sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
Titolare del trattamento dei dati relativi ai gestori del contante e'
la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale 91, 00184
ROMA.
Responsabile del trattamento e' il Titolare pro tempore del Servizio
Cassa generale.
Dei dati possono venire a conoscenza il suddetto responsabile
nonche', in qualita' di incaricati, gli elementi delle Filiali e dei
Servizi addetti a compiti di vigilanza sui gestori del contante.
2. Gli enti segnalanti
Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che
partecipano all'attivita' di ricircolo procedendo all'autenticazione
e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi.
Rientrano in tale categoria sia i soggetti che provvedono
direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla
clientela (es.: banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli (es.: le
cc.dd. societa' di servizi) che effettuano il trattamento delle
banconote per conto terzi.
Sono altresi' tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del
contante che partecipano all'attivita' di ricircolo esclusivamente
mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono
tenuti ad inviare l'intero set informativo ma segnalano solo il
numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di
banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. infra).
3. Il sistema di codifica
Il monitoraggio dell'attivita' di ricircolo svolta dai soggetti
tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che
consentono di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in
cui l'attivita' viene svolta: a tal fine, e' stata adottata la
codifica GS1.
Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.
L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale,
luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.
L'ente segnalante e' responsabile del corretto utilizzo dei codici
cosi' attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del
requisito di univocita' - anche storica - dei luoghi di contazione
censiti.
Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono
individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.
4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche
Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di
seguito indicate.
4.1. Luoghi di contazione
Locali in cui il gestore del contante ha installato le
apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o
utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per
l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro
ricircolo. Rientrano in tale nozione: le cc.dd. "sale conta", nelle
quali per il trattamento del contante ci si avvale esclusivamente
di apparecchiature riservate al personale (Staff Operated Machines
- SOMs); i cc.dd. "sportelli" (es.: sportelli bancari, sportelli
postali, centri commerciali, ecc.) in cui i gestori del contante
hanno installato dispositivi di ricircolo utilizzabili
autonomamente dalla clientela (Cash Out Machines - COMs)(3 ) ovvero
apparecchiature TARMs (Teller Assistant Recycling Machines)
utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di
ricircolo (es.: ATM).
La segnalazione dei luoghi di contazione non e' dovuta dai gestori
del contante che partecipano all'attivita' di ricircolo
esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti.
--------
(3 ) Ad esclusione delle Cash In Machines-CIM in quanto queste
ultime non sono apparecchiature per il ricircolo.
4.2. Dati di sistema
Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione
segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il
trattamento del contante, comunicando il numero di apparecchiature di
autenticazione e selezione distinte per modello, utilizzate ai fini
del ricircolo. Ciascun modello e' univocamente individuato, sulla
base di un codice messo a disposizione dalla Banca d'Italia sul
Portale del contante, che identifica le apparecchiature sulla base
della loro configurazione hardware e software. Nel caso di
apparecchiature tipo TARM e TAM (Teller Assistant Machine), va
altresi' indicata la modalita' di utilizzo prevalente (da parte della
clientela o da parte del personale del gestore).
Inoltre, il gestore del contante segnala:
1. il numero complessivo delle casse prelievo contante, distinto per
tipologia di apparecchiatura ["ATM", "SCoTs" (Self-checkout
terminals) e "altro"];
2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle
apparecchiature automatiche di introito a disposizione della
clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo (es.: Cash
In Machines - CIMs).
I dati sub 1 e 2 non vanno suddivisi per luogo di installazione.
Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature
utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente
in operazioni di sportello da personale addestrato.
4.3. Dati operativi
Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote
(dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della
segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio
(individuato mediante la codifica GTIN messa a disposizione dalla
Banca d'Italia), il numero di:
a) banconote trattate mediante apparecchiature conformi di
autenticazione e selezione (PROCESSATO), con indicazione dei
quantitativi riscontrati non piu' idonei alla circolazione (LOGORO) e
di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di
contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle
banconote trattate. Per ente proprietario si intende:
• nel caso di ente segnalante che provvede direttamente al
trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (es.:
banche e Poste Italiane S.p.A.), il soggetto medesimo;
• nel caso di ente segnalante che effettua il trattamento delle
banconote per conto terzi (es.: le cc.dd. societa' di servizi), i
soggetti per conto dei quali il servizio e' effettuato.
I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha
proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attivita' di
trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione,
le parti (esternalizzatore e soggetto incaricato) individuano,
comunicandolo tempestivamente alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto
all'invio dei dati.
Qualora il processo di lavorazione adottato dall'ente segnalante
preveda una prima parte di contazione e verifica di autenticita' e
una seconda fase di selezione di idoneita', associata o meno a nuova
verifica di autenticita', la lavorazione e' da considerare
unitariamente ai fini del calcolo delle quantita' da segnalare;
b) banconote complessivamente distribuite attraverso le casse
prelievo contante;
c) banconote distribuite attraverso le casse prelievo contante in uso
presso ciascuna filiale remota.
5. La periodicita' delle segnalazioni
Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono
inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:
|==========================|==========================|
| PERIODO DI RIFERIMENTO | PERIODO DI INVIO |
|==========================|==========================|
| I SEMESTRE DELL'ANNO | 1° luglio - 31 agosto |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| II SEMESTRE DELL'ANNO | 1° gennaio - 28 febbraio |
|==========================|==========================|
La segnalazione dei luoghi di contazione e' effettuata al momento
della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano
tempestivamente alla Banca d'Italia le intervenute cessazioni o
variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente
aggiornati i punti di lavorazione del contante.
CAPITOLO II
MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE
1. Il Portale del contante
Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni
rese disponibili sul Portale del contante (CASH-IT) della Banca
d'Italia.
Tali funzioni consentono di caricare sul sito i file in formato XML
prodotti dagli enti segnalanti.
Al Portale si accede attraverso l'indirizzo
https://cash.bancaditalia.it.
2. L'accesso al Portale del contante
Per l'accesso al Portale del contante deve essere espletata la
procedura di seguito indicata:
2.1. Richiesta del codice GS1
Ogni gestore del contante acquisisce il proprio codice GS 1 e
provvede a definire i codici GLN che consentano di individuare in
modo univoco la sede legale dell'ente segnalante e i luoghi di
contazione.
Le modalita' di acquisizione del codice GS 1 sono riportate sul sito
internet della societa' distributrice Indicod-ECR
(www.indicodecr.it).
2.2. Dichiarazione inizio attivita' e comunicazione codice GS1
Le presenti Disposizioni (cfr. Parte I, Capitolo I) stabiliscono che
tali soggetti comunicano alla Banca d'Italia - Servizio Cassa
generale l'inizio dell'attivita', avvalendosi dello schema allegato 4
(Segnalazione dell'attivita' di gestione del contante, Modello A).
In tale occasione, viene/vengono segnalato/i alla Banca d'Italia
anche il/i nominativo/i del/i referente/i per il ricircolo del
contante con relativi contatti telefonici e indirizzi e-mail (puo'
essere utilizzata anche una casella funzionale).
2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere al Portale del
contante
Un ente segnalante puo' attribuire ad uno o piu' utenti il compito di
trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale.
Inoltre, un utente puo' essere incaricato da piu' enti segnalanti. In
tal caso l'utente potra' inoltrare le segnalazioni relative a piu'
enti segnalanti inviando un unico messaggio XML.
Per l'accreditamento al Portale l'ente segnalante comunica via posta
elettronica certificata alla Banca d'Italia le informazioni relative
agli utenti prescelti.
L'ente segnalante provvede successivamente ad inoltrare via PEC i
certificati digitali X.509 della Carta nazionale dei servizi per
tutti gli utenti per i quali e' stata richiesta l'abilitazione.
Per la cancellazione di un utente, l'ente segnalante inoltra alla
Banca d'Italia dall'indirizzo e-mail comunicato in precedenza la
richiesta di revoca dell'utenza(4 ).
--------
(4 ) In particolare viene verificato per quali enti l'utente e'
abilitato a segnalare. Se l'utente segnala anche per altri enti
diversi da quello che ha inoltrato la richiesta di revoca viene
eliminato esclusivamente il legame dell'utente con l'ente segnalante
che ha disposto la revoca.
La Banca d'Italia comunica agli interessati (utenti ed enti
segnalanti) le abilitazioni e le revoche effettuate.
3. La trasmissione delle informazioni
Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche si
attengono alle istruzioni tecniche sul formato dei messaggi XML
(confronta Manuale operativo). In ogni caso, si precisa che:
- un messaggio XML puo' contenere segnalazioni statistiche di piu'
enti segnalanti;
- con riferimento alla segnalazione dei luoghi di contazione, il
messaggio e' specializzato per tipologia di operazione; pertanto,
all'interno del file deve essere indicato il tipo di aggiornamento
che si intende effettuare: inserimento di uno o piu' nuovi luoghi di
contazione (I), modifica delle informazioni associate a uno o piu'
luoghi di contazione gia' segnalati e presenti in archivio (M);
cancellazione di uno o piu' luoghi di contazione (C). Le segnalazioni
di tipo M non comportano attribuzione di un nuovo GLN al luogo di
contazione;
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema e dei dati
operativi la modifica dei dati inviati con riferimento ad uno o piu'
enti segnalanti richiede l'invio di un nuovo messaggio, di norma
entro i termini stabiliti per il periodo di segnalazione. Nel caso di
correzione da apportare ad un messaggio contenente dati di una
pluralita' di enti segnalanti, il messaggio di rettifica riguardera'
solamente gli enti segnalanti per i quali sono state fornite le
informazioni da correggere;
- con riferimento alle segnalazioni dei dati di sistema e dei dati
operativi, l'invio di una segnalazione correttiva determina sempre la
cancellazione di quella precedente;
- la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi,
puo' avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta.
Non sono pertanto ammesse segnalazioni di correzioni parziali.
3. 1. Il controllo preventivo dei dati
Prima dell'invio dei dati alla Banca d'Italia, i relativi file XML
devono essere sottoposti ai controlli di coerenza formale mediante lo
schema (file XSD) fornito agli enti segnalanti dalla Banca d'Italia.
3.2. L' inoltro delle segnalazioni
Per lo svolgimento delle operazioni preposte all'inoltro delle
segnalazioni tramite Portale del contante, l'utente fara' riferimento
al Manuale operativo.
ALLEGATI
1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneita' delle
banconote in euro.
2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneita' delle
banconote in euro.
3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle
banconote.
4) Modelli di segnalazione dell'attivita' di gestione del contante.
5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle
banconote sospette di falsita'.
Email: [email protected]