Comunicato. Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. G.U. n. 54 del 05 marzo 2012.
Regione Abruzzo. COMUNICATO. Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. (Legge finanziaria regionale 2012).
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2012.
Art. 7.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44
1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 44, recante «Determinazione delle aliquote IRAP e addizionale
regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario
regionale "le parole" nella misura del 5,25% "sono sostituite dalle
parole" applicando alle aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis
del decreto legislativo n. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti
percentuali».
2. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 44, le parole «nella misura del 4,25%» sono sostituite dalle
parole «applicando le aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis
del decreto legislativo n. 446/1997» e le parole «si applica
l'aliquota del 5,25%» sono sostituite dalle parole «si applicano le
aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo
n. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali».
3. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 44, le parole «di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' fissata all'1,4%» sono sostituite
dalle parole «e' determinata applicando all'aliquota di base
stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti
percentuali».
(Omissis).
Art. 70.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
(Omissis).
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