Comunicato sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. G.U. n. 262 del 10 novembre 2011.



COMUNICATO. Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Gazzetta Ufficiale nro.262 del 10 novembre 2011

ALLEGATI
 
CAPO I
Art.1
Funzioni e attribuzioni 
 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300,  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  delle  competenze
affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3
 
Art.2
Organizzazione 
 1.  Il  Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti   ad   esso
demandati, e' articolato in dieci direzioni generali coordinate da un
segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  nell'organismo
indipendente di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il  quale  e'  prevista  una
posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da  apposito
regolamento.  Il  Ministero  e',  altresi',  articolato  nella   rete
territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto. 
    2. Presso il Ministero sono, altresi', individuati tre  posti  di
funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo  19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di  cui  uno
presso il Segretariato generale, in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
Art.3
Segretario generale 
  1. Il Segretario generale  del  Ministero,  il  cui  incarico  e'
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 6 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione  amministrativa,  provvede  all'istruttoria
per l'elaborazione degli indirizzi  e  dei  programmi  del  Ministro,
coordina gli uffici e  le  attivita'  del  Ministero  esercitando  le
seguenti funzioni: 
      a)  coordinamento  delle   attivita'   del   Ministero,   anche
attraverso la convocazione periodica della conferenza  dei  direttori
generali, per l'esame delle questioni  di  carattere  generale  e  di
particolare rilievo; 
      b) definizione, d'intesa con le direzioni generali  competenti,
delle determinazioni da assumere in sede di  Conferenza  dei  servizi
per interventi di carattere intersettoriale; 
      c) coordinamento delle attivita' del Ministero  in  materia  di
risorse umane, organizzazione  e  sinergie  con  gli  enti  vigilati,
nonche'  in  materia  di  pianificazione,  programmazione   economico
finanziaria, bilancio e controllo di gestione; 
      d)  vigilanza  sull'efficienza,  sull'efficacia  e   sul   buon
andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle  attivita'
di programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in materia di integrita' e trasparenza; 
      e) coordinamento delle attivita' di programmazione  e  verifica
dell'attuazione dei programmi di attivita' del Ministero, ivi inclusi
quelli indicati nel Piano della performance di  cui  all'articolo  10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo  con  le
direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
      f) coordinamento delle attivita' di programmazione degli uffici
territoriali del Ministero; 
      g)  indirizzo,  vigilanza  e  controllo  sull'Istituto  per  lo
sviluppo della formazione professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,
e su Italia Lavoro S.p.A.; 
      h)  coordinamento   delle   attivita'   di   programmazione   e
organizzazione  delle  attivita'  statistiche   e   dell'ufficio   di
statistica in raccordo con le altre strutture del sistema  statistico
nazionale  (Sistan),  operante   presso   l'Istituto   nazionale   di
statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
      i) coordinamento delle attivita' del Ministero  in  materia  di
politiche internazionali,  in  raccordo  con  le  direzioni  generali
competenti, nonche' la relativa cura  dei  rapporti  con  gli  organi
competenti  dell'Unione  europea,  con  il  Consiglio  d'Europa,  con
l'Organizzazione    internazionale    del    lavoro    (OIL),     con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); 
      l) coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e  indagine
nelle materie che interessano in modo trasversale  le  attivita'  del
Ministero; 
      m) assicura i rapporti  e  la  collaborazione  con  l'organismo
indipendente di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
    2. Presso il Segretariato generale  e'  incardinato  il  Servizio
ispettivo, che assicura l'attivita' ispettiva diretta alle  verifiche
strumentali volte ad  accertare  il  corretto  esercizio  dell'azione
amministrativa e il rispetto del  principio  di  buon  andamento.  Il
Servizio ispettivo effettua  verifiche  e  controlli  sull'osservanza
delle disposizioni previste dalla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive   modificazioni,   nonche'   sulla   corretta   attuazione
dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e delle disposizioni contemplate all'articolo  53,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina  in  materia
di  incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e   incarichi,   nonche'
verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni  vigenti  in
materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono  assegnati  cinque
dirigenti di  livello  dirigenziale  non  generale  di  cui  uno  con
funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle  proprie  funzioni  il
servizio ispettivo  puo'  avvalersi  degli  uffici  territoriali  del
Ministero, nonche' di personale, in possesso di titoli ed  esperienza
in materia, che opera all'interno dell'amministrazione. 
    3.  Il  Segretario  generale  svolge,   altresi',   funzioni   di
coordinamento, nei confronti dei  rappresentanti  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  presso  gli  organismi  collegiali
degli enti previdenziali e  assicurativi  previsti  dall'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' cura
gli atti  di  indirizzo  rivolti  agli  enti  pubblici  vigilati  dal
Ministero. 
    4. Il Segretariato generale  si  articola  in  cinque  uffici  di
livello  dirigenziale  non   generale   e   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
 
Art.4
Direzione generale per le politiche del personale, 
l'innovazione, il bilancio e la logistica 
   1.  La  direzione  generale  per  le  politiche  del   personale,
l'innovazione, il bilancio e la  logistica  si  articola  in  tredici
uffici di livello dirigenziale non  generale  e  svolge  le  seguenti
funzioni: pianificazione, ottimizzazione e  innovazione  dei  modelli
organizzativi,  dei  processi  e   delle   strutture   degli   uffici
territoriali, anche attraverso i processi di sinergia  con  gli  enti
pubblici  vigilati;  programmazione  delle  attivita',  coordinamento
operativo,  monitoraggio  e  verifica  dei  risultati  degli   uffici
territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del
coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal  segretariato
generale;   servizi   generali,    amministrazione,    logistica    e
coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro con
riferimento  alle  sedi  centrali  e  territoriali   del   Ministero;
politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno,  formazione;
conferimento degli incarichi dirigenziali;  valutazione  e  politiche
premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle  aree
funzionali,  ivi  incluso   il   personale   ispettivo   sulla   base
dell'attivita'   di   programmazione   della    direzione    generale
dell'attivita'  ispettiva;  contrattazione  integrativa  e  relazioni
sindacali; contenzioso,  procedimenti  disciplinari  e  recupero  del
danno  erariale;  istruttoria  conferimento  onorificenze;  attivita'
legate  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di   trasparenza;
pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo  dei  sistemi
informativi  e  delle  soluzioni  applicative;   applicazioni   delle
disposizioni in materia di  amministrazione  digitale;  coordinamento
tecnico,  sicurezza   e   riservatezza   dei   sistemi   informativi;
progettazione, sviluppo  e  mantenimento  in  esercizio  delle  reti,
comunicazione     dati,     telefonia,     internet,     sito     web
dell'amministrazione;   gestione   del   centro   servizi;   gestione
amministrativo-contabile; programmazione e gestione del  bilancio  in
termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei  fabbisogni
finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione  del
patrimonio  di  acquisizione  beni  e  servizi   anche   informatici;
programmazione   e   procedure   di    gestione    del    patrimonio;
contrattualistica e  gestione  unificata  delle  spese  di  carattere
strumentale per il funzionamento dell'amministrazione. 
 
Art.5
Direzione generale per la comunicazione e 
l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali 
  1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in
materia di lavoro e politiche sociali si articola in  tre  uffici  di
livello dirigenziale non generale  e  svolge  le  seguenti  funzioni:
progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione  e
di comunicazione istituzionale in conformita'  ai  principi  generali
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni  con  i
mezzi di comunicazione, d'intesa con  l'ufficio  stampa,  e  provvede
alla  produzione  editoriale   dell'amministrazione,   nonche'   alla
raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno  inerenti
all'attivita' dell'amministrazione; cura le  attivita'  di  relazione
con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp  centrali
in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro  di  contatto
al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le  imprese,  in
raccordo con la direzione generale per le  politiche  del  personale,
l'innovazione,  il  bilancio  e  la  logistica;  cura  l'analisi  dei
processi   comunicativi   interni   all'amministrazione;   cura    il
monitoraggio dei servizi offerti e  di  gradimento  degli  stessi  da
parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con  il  Segretariato
generale  e  l'organismo  indipendente  di  valutazione;  sviluppo  e
gestione del sistema di comunicazione interna,  anche  attraverso  la
gestione della intranet;  elaborazione  del  piano  di  comunicazione
annuale,  raccordandosi   anche   con   le   strutture   di   diretta
collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche  settoriali
perseguite  dalle  direzioni  generali;  gestione  del  portale  web,
coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con
la direzione generale per le politiche del personale,  l'innovazione,
il bilancio e la logistica. 
 
Art.6
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro 
  1. La direzione generale per le politiche attive  e  passive  del
lavoro si articola  in  dieci  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi  di
intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilita'
del capitale umano; predisposizione  di  programmi  di  reinserimento
lavorativo;  politiche  formative   e   piani   di   orientamento   e
rafforzamento  dell'occupabilita';  analisi  e   monitoraggio   sugli
istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro  e  di
tutela del reddito; disciplina degli incentivi  all'occupazione,  con
gestione del Fondo sociale per  l'occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi  a
sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali
di formazione professionale; attuazione della disciplina  in  materia
di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di  cui
alla legge 21 dicembre 1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni;
finanziamento  dell'Istituto  per  lo   sviluppo   della   formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL),  di  cui  all'articolo  10  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  e  di  Italia  Lavoro
S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei  trattamenti  di
integrazione  salariale,  dei   trattamenti   di   disoccupazione   e
mobilita'; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle
indennita';  analisi,  verifica  e   controllo   dei   programmi   di
ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale  secondo
quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n.  223;  disciplina  dei
contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30  ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,
n. 863; disciplina dei contratti di solidarieta' di cui  all'articolo
5  del  citato  decreto-legge  n.  148  del  1993,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina  delle  misure
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662; disciplina dell'esonero dal  contributo  per  la  disoccupazione
involontaria;  lavori  socialmente  utili;  indirizzo,  promozione  e
coordinamento  delle  politiche  e  delle  attivita'  comunitarie   e
nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando
le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo  dei
programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale  europeo;  vigilanza
nelle materie di competenza sugli organismi  di  cui  all'articolo  5
della legge  24  giugno  1997,  n.196,  e  successive  modificazioni;
attivita'  giuridico  -  legali  e  contenzioso  nelle   materie   di
competenza; promozione e coordinamento, in accordo con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  le  regioni,
delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle  azioni
rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della  scuola,
del  lavoro;  autorizzazione,  vigilanza  e  monitoraggio  dei  fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attivita' di  coordinamento  in
materia di aiuti  di  stato  alla  formazione;  riconoscimento  delle
qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9  novembre
2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
 
Art.7
Direzione generale delle relazioni industriali 
e dei rapporti di lavoro 
  1. La  direzione  generale  delle  relazioni  industriali  e  dei
rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale
non generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le
attivita' di rilievo internazionale, per quanto di competenza e  cura
dei rapporti con Unione europea,  Organizzazione  internazionale  del
lavoro   (OIL),   Organizzazione   delle   Nazioni    Unite    (Onu),
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  (OCSE)  e
Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e
monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, con  particolare  riferimento  alle
misure previste dal decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
successive  modificazioni,  in  raccordo   con   le   amministrazioni
competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo
5 e presidenza della  Commissione  di  cui  all'articolo  6,  nonche'
supporto al Comitato di cui all'articolo  232  del  predetto  decreto
legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la
materia della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  in
raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia,  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo  speciale
infortuni; attivita' di analisi  e  studio  in  materia  di  mobbing,
nonche' raccolta e  verifica  delle  denunce  pervenute  in  materia;
disciplina dei  profili  di  sicurezza  nell'impiego  sul  lavoro  di
macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione  di  quelli
destinati  ad  attivita'  sanitarie  ospedaliere  e  dei   mezzi   di
circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignita'  del
lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale  nei  luoghi  di
lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; analisi  della
contrattazione collettiva e del costo di lavoro;  certificazione  dei
contratti di lavoro ai sensi del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi
nazionali di  lavoro;  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  in
materia di procedure  arbitrali  nelle  controversie  individuali  di
lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti
i rapporti di lavoro ed  alla  tutela  della  maternita';  promozione
delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina  dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e  mediazione
delle controversie collettive di  lavoro  nel  settore  privato,  con
particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per
richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilita'  dei  lavoratori
ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. 
 
Art.8
Direzione generale per le politiche 
dei servizi per il lavoro 
   1. La direzione generale per le  politiche  dei  servizi  per  il
lavoro si articola in quattro  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge  le  seguenti  funzioni:  indirizzo,  promozione  e
coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi  al
fine  di  supportare  le  politiche  per   l'occupazione;   attivita'
coordinate con  le  regioni  per  l'implementazione  della  rete  dei
servizi per il lavoro;  coordinamento  sul  sistema  informativo  del
mercato del  lavoro  e  gestione  delle  comunicazioni  obbligatorie,
coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti
da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni  e
attivita' dirette a favorire l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro  nel  rispetto  del  principio  di  sussidiarieta';  attivita'
connesse  all'attuazione  della   normativa   in   tema   di   libera
circolazione  dei  lavoratori,  con  particolare   riferimento   alla
mobilita' e al distacco; raccordo con gli altri Paesi membri UE e con
gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla
programmazione e attuazione delle  politiche  e  azioni  riferite  ai
servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualita' dei servizi per il
lavoro e sul rispetto della normativa vigente in  materia;  attivita'
connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza  delle  azioni
realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di
contrasto al  lavoro  sommerso;  adempimenti  connessi  a  specifiche
disposizioni dell'Unione europea e in particolare  la  redazione  dei
piani annuali di azione con riferimento ai  servizi  per  il  lavoro;
indirizzo e coordinamento in  materia  di  collocamento  ordinario  e
speciale; attivita' di indirizzo,  coordinamento  ed  iniziative  per
l'inserimento  ed  il   reinserimento   nel   lavoro   dei   soggetti
diversamente abili e  dei  soggetti  svantaggiati;  attuazione  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il  diritto  al  lavoro
dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   recante
disciplina  del  collocamento  della  gente  di  mare;  attivita'  di
promozione dell'occupazione femminile; attivita' di promozione  delle
pari   opportunita'   per   l'inserimento   occupazionale;   supporto
all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'  di  cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il  codice
delle pari opportunita' tra uomo e  donna  a  norma  dell'articolo  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246,  nell'ambito  delle  competenze
spettanti per legge; analisi e studio  sulla  normativa  di  settore;
promozione delle pari opportunita'  sul  lavoro  e  finanziamento  di
azioni   positive   finalizzate   alla   realizzazione   delle   pari
opportunita';  supporto  Comitato  nazionale  per  l'attuazione   dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori  e  lavoratrici  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
 
Art.9
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 
  1.  La  direzione  generale  per  le  politiche  previdenziali  e
assicurative si articola in nove uffici di livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni:  gestione  dei  trasferimenti
agli  enti  previdenziali;  analisi  e  attuazione  della   normativa
relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione  della
normativa   previdenziale   inerente    all'assicurazione    generale
obbligatoria   (AGO-   IVS),   fondi   sostitutivi   e    integrativi
dell'assicurazione generale obbligatoria,  previdenza  per  i  lavori
familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della  normativa
previdenziale  e  assistenziale  relativa  gli  enti  privati;   alta
vigilanza,  indirizzo  e   attivita'   in   materia   di   previdenza
complementare; riconoscimento della personalita' giuridica dei  fondi
pensione  e  scioglimento  degli  organi  di  amministrazione  e   di
controllo in interazione con la Commissione di  Vigilanza  sui  Fondi
Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico - amministrativa degli
enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei
componenti degli organi collegiali;  vigilanza  economico-finanziaria
sugli enti di assicurazione sociale  e  di  previdenza;  analisi  dei
bilanci tecnici finalizzata  alla  verifica  della  sostenibilita'  e
dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;  piani  di  impiego
delle disponibilita' finanziarie degli enti  previdenziali  pubblici;
vigilanza  sui  criteri  di  selezione  del  rischio  nella  gestione
patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare  degli  enti
previdenziali;  vigilanza  sugli  andamenti  gestionali  degli   enti
previdenziali e assicurativi in raccordo  con  i  rappresentanti  del
Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei
regolamenti  di  amministrazione  e  di   contabilita'   degli   enti
previdenziali e della Commissione di  Vigilanza  sui  Fondi  Pensione
(Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale;  convenzioni
internazionali;   rapporti   con   le   istituzioni   comunitarie   e
internazionali  in   materia   previdenziale;   coordinamento   della
struttura  di  supporto  del  Nucleo  di  valutazione   della   spesa
previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano  gli
infortuni sul lavoro, le  malattie  professionali  e  l'assicurazione
della  gente  di  mare;  ordinamento,  vigilanza   e   gestione   del
finanziamento degli istituti di patronato e  di  assistenza  sociale;
prestazioni  previdenziali  temporanee  e   connesse   contribuzioni;
inquadramento nei  settori  economici  delle  imprese  con  attivita'
plurime. 
 
Art.10
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali 
  1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche  sociali
si articola in sei uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  e
svolge le seguenti funzioni: determinazione  dei  livelli  essenziali
delle  prestazioni  e  dei  connessi  costi  e  fabbisogni   standard
nell'area delle politiche sociali; indirizzo  e  vigilanza,  d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'attuazione  del
programma carta acquisti; promozione  delle  politiche  di  contrasto
alla poverta', alla esclusione sociale ed alla  grave  emarginazione;
promozione  e  monitoraggio  delle   politiche   per   l'infanzia   e
l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di  contrasto
al  lavoro  minorile,  la   promozione   delle   azioni   alternative
all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di  origine
e lo sviluppo dei servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia,
nell'ambito  delle  competenze  spettanti  per  legge;  promozione  e
monitoraggio  delle   politiche   in   favore   delle   persone   non
autosufficienti;  coordinamento  delle  politiche  per   l'inclusione
sociale, la tutela e la promozione dei diritti e  delle  opportunita'
delle persone con disabilita'; gestione dei trasferimenti  di  natura
assistenziale agli enti previdenziali, incluso il  finanziamento  dei
diritti soggettivi; gestione del Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, del Fondo nazionale per le non  autosufficienze,  del  Fondo
nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  e  di  altri  fondi  di
finanziamento delle politiche sociali e  monitoraggio  delle  risorse
trasferite; assistenza tecnica in materia di  fondi  strutturali  per
progetti relativi allo  sviluppo  di  servizi  alla  persona  e  alla
comunita'; sviluppo del  sistema  informativo  dei  servizi  sociali,
monitoraggio della  spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficacia  e
dell'efficienza delle politiche sociali; attivita' di coordinamento e
applicazione della normativa relativa alle prestazioni  assistenziali
erogate dagli  enti  previdenziali,  con  particolare  riferimento  a
pensione e assegno sociale  e  trattamenti  di  invalidita';  studio,
ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione  a
tutte  le  attivita'  di  rilievo  internazionale,  per   quanto   di
competenza, e cura dei rapporti con Unione  europea  (UE),  Consiglio
d'Europa,   Organizzazione   Internazionale   del    lavoro    (OIL),
Organizzazione delle Nazioni Unite  (Onu)  e  Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 
 
Art.11
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali 
  1. La direzione generale per il terzo  settore  e  le  formazioni
sociali si  articola  in  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e  sostegno  delle
attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli
interventi relativi alle associazioni  di  promozione  sociale  e  di
volontariato, per favorire la crescita di un welfare  della  societa'
attiva a  supporto  delle  politiche  di  inclusione  e  integrazione
sociale; rapporti con l'Agenzia  nazionale  delle  ONLUS;  diffusione
dell'informazione in materia di  terzo  settore,  anche  mediante  la
predisposizione  di  documentazione,  consulenza   tecnica   per   le
organizzazioni di volontariato  e  associazionismo,  coordinamento  e
monitoraggio delle attivita' svolte dai comitati di gestione  per  il
volontariato e dai relativi centri di servizio per  il  volontariato.
Supporto alle attivita' degli organismi collegiali incardinati presso
la direzione generale: osservatorio nazionale per  l'associazionismo,
osservatorio  nazionale  per  il  volontariato.  Attivita'   connesse
all'attuazione della normativa relativa alla disciplina  dell'impresa
sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della
responsabilita' sociale d'impresa  (CSR),  sviluppo  e  coordinamento
delle iniziative in materia di CSR e rapporti con  le  organizzazioni
internazionali e l'Unione europea; progettazione e  attuazione  delle
attivita' relative ai finanziamenti previsti  dai  fondi  strutturali
comunitari  per  la  realizzazione  di  iniziative  e   progetti   di
integrazione tra le politiche sociali  e  le  politiche  del  lavoro;
attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche  destinato  dai  contribuenti  alle
organizzazioni del terzo settore previste dalle normative  vigenti  e
rapporti con l'Agenzia delle entrate. 
 
Art.12
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 
  1. La direzione generale dell'immigrazione e delle  politiche  di
integrazione si articola in quattro uffici  di  livello  dirigenziale
non generale  e  svolge  le  seguenti  funzioni:  programmazione  dei
flussi,  gestione  e  monitoraggio  delle  quote  di   ingresso   dei
lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine;
interconnessione dei sistemi informativi  nel  trattamento  dei  dati
sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti  alle
politiche attive ed il coinvolgimento dei  servizi  competenti  nelle
attivita' di inserimento e reinserimento  lavorativo  dei  lavoratori
stranieri, in raccordo con la direzione  generale  per  le  politiche
attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro  con
riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri  in  raccordo  con  la
direzione generale per  le  politiche  dei  servizi  per  il  lavoro;
coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa
degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a  prevenire  e  a
contrastare la  discriminazione,  la  xenofobia  e  il  fenomeno  del
razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie;  tenuta
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore degli immigrati; supporto all'attivita'  del  Comitato  per  i
minori stranieri di cui all'articolo 33 del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e successive  modificazioni,  e  dalle  relative
norme  di  attuazione,  in  ordine  ai  compiti  di  vigilanza  sulle
modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato italiano e dei  minori  stranieri  accolti
temporaneamente; vigilanza  dei  flussi  di  entrata  dei  lavoratori
esteri non  comunitari  e  neocomunitari;  sviluppo  e  gestione  del
sistema  riguardante   l'anagrafe   internazionale   dei   lavoratori
extra-comunitari  prevista  dalla  normativa  vigente  in   tema   di
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  promozione  e
coordinamento degli  interventi  umanitari  in  Italia  e  all'estero
attribuiti al Ministero; sviluppo della  cooperazione  internazionale
per le attivita' di prevenzione e di studio sulle  emergenze  sociali
ed occupazionali,  nonche'  per  le  iniziative  relative  ai  flussi
migratori per ragioni di lavoro. 
 
Art.13
Direzione generale per l'attivita' ispettiva 
  1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva si articola in
quattro uffici di livello  dirigenziale  non  generale  e  svolge  le
seguenti  funzioni:  coordinamento  e   indirizzo   delle   attivita'
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia  di
tutela  dei  rapporti  di  lavoro,  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale
nel  settore  pubblico  e  privato,  con  riferimento   all'attivita'
ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attivita'  di  monitoraggio;
programmazione e monitoraggio dell'attivita' di vigilanza in  materia
di sicurezza e salute del  lavoro  relativamente  a  cantieri  edili,
radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli
ascensori  e  montacarichi   ubicati   nelle   aziende   industriali;
programmazione delle attivita' ispettive, ivi inclusa,  la  gestione,
la  formazione  e  l'aggiornamento  del  personale  ispettivo  e  del
personale del Comando dei Carabinieri per la tutela  del  lavoro,  in
raccordo  con  la  direzione  per   le   politiche   del   personale,
l'innovazione,  il  bilancio  e  la   logistica;   segreteria   della
commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124;
attivita' derivanti dall'applicazione dell'articolo  9,  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81;  supporto  tecnico-giuridico  alle
strutture  territoriali  del  Ministero  in  ordine  alla  disciplina
sanzionatoria  in  materia  di   lavoro   e   legislazione   sociale;
coordinamento delle attivita'  di  prevenzione  e  promozione  svolte
presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto
del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del  decreto
legislativo  23  aprile  2004,  n.  124;  supporto  all'attivita'  di
trattazione del contenzioso di provvedimenti e  degli  atti  connessi
all'attivita' ispettiva; attivita' di coordinamento del centro  studi
attivita' ispettiva; attivita' inerenti alla vigilanza in materia  di
trasporti su strada;  coordinamento  dei  controlli  sull'adeguamento
delle macchine ed attrezzature alle direttive di  mercato;  attivita'
di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attivita' di studio e
analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei
rischi,  al  fine  dell'orientamento  dell'attivita'  di   vigilanza;
attivita' internazionale e partecipazione ad organismi comunitari  ed
internazionali. 
 
CAPO II
ART.14
Direzioni regionali e territoriali del lavoro 
 1. La rete territoriale degli uffici del Ministero e'  articolata
in direzioni regionali e territoriali del lavoro  che  esercitano  le
competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
    2.  Le  direzioni  regionali  e  territoriali,  quali   strutture
organizzative territoriali del Ministero, dipendono  organicamente  e
funzionalmente  dalla  direzione  generale  per  le   politiche   del
personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica  che  impartisce
direttive, in raccordo con la funzione  esercitata  dal  segretariato
generale al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa  e
garantire il coordinamento dei programmi. Le  direzioni  regionali  e
territoriali del  lavoro  esercitano  le  competenze  e  le  funzioni
attribuite dalla normativa vigente,  anche  nella  prospettiva  della
progressiva  integrazione  logistica  e  funzionale  con   gli   enti
previdenziali ed assistenziali. 
    3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite  nel  numero
di  diciotto,  di  cui  nove  articolate  ciascuna  in   tre   uffici
dirigenziali di livello non generale, e otto articolate  ciascuna  in
due uffici dirigenziali di livello non generale e una  articolata  in
un  ufficio  dirigenziale  di  livello  non  generale.  Le  direzioni
regionali coordinano, in particolare,  l'attivita'  di  vigilanza  in
materia di  lavoro  e  legislazione  sociale  ai  sensi  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure  di
riesame normativamente  previste,  e  sviluppano,  in  attuazione  di
quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle  regioni  e
degli  enti  locali  ed  altri  organismi  per  la  realizzazione  di
interventi sinergici sul mercato  del  lavoro,  sulle  politiche  del
lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
    4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi  di  lavoro  e
razionalizzare  lo  svolgimento  delle  attivita'  strumentali  e  di
supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei  confronti
delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito  territoriale  di
riferimento, in attuazione di quanto previsto al  comma  1,  funzioni
di: 
      a) programmazione e coordinamento delle attivita' operative; 
      b)    programmazione    economico    finanziaria     attraverso
l'elaborazione dei piani attuativi di intervento; 
      c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
      d) gestione amministrativa delle risorse umane; 
      e) indirizzo uniformante, contribuendo alla  definizione  degli
standard  qualitativi  dei  processi  di  lavoro  e  dei  livelli  di
servizio; 
      f) monitoraggio del livello  di  trasparenza  ed  imparzialita'
dell'azione istituzionale; 
      g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
      h)  supporto  nell'analisi  del  mercato  del  lavoro   e   nel
monitoraggio degli indicatori di contesto. 
    5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di
settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale  di
livello non generale,  sono  preposte  all'esercizio  delle  funzioni
istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni
riservate  dalla  normativa  vigente,  esercitano,  in   particolare,
funzioni di: 
      a)  coordinamento   e   razionalizzazione   dell'attivita'   di
vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
      b) vigilanza e regolazione in materia di  lavoro,  legislazione
sociale e strumenti di sostegno al reddito; 
      c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro; 
      d) prevenzione,  promozione  e  informazione  per  la  corretta
applicazione della normativa lavoristica e previdenziale; 
      e) vigilanza sull'applicazione della normativa  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi  dell'articolo  13,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
      f) autorita' territoriale competente a valutare, ai sensi degli
articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la  fondatezza
degli  accertamenti   svolti   dagli   organi   addetti,   ai   sensi
dell'articolo 13 della medesima legge, al  controllo  sull'osservanza
delle disposizioni rientranti nei compiti e  nelle  attribuzioni  del
Ministero,  per  la  cui   violazione   e'   prevista   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro; 
      g) mediazione delle controversie di lavoro; 
      h) certificazione dei contratti di lavoro; 
      i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. 
    6. Nell'ambito  provinciale  in  cui  hanno  sede,  le  direzioni
regionali del lavoro esercitano  anche  i  compiti  operativi  propri
della direzione territoriale del lavoro. 
    7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede
ai  sensi  del  successivo  articolo  16,  nel  limite   massimo   di
centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non  generale
di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. 
    8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori  territoriali
del lavoro e' conferito  un  incarico  di  livello  dirigenziale  non
generale. 
 
CAPO III
Art.15
Dotazioni organiche 
 1. Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la  tabella  A,
allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante. 
    2. Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  i
contingenti di personale appartenenti  alle  aree  prima,  seconda  e
terza  sono  ripartiti  nei  profili  professionali  secondo   quanto
previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento. 
    3. Con  successivo  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i  contingenti
di organico  del  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  sono
ripartiti  nell'ambito   delle   strutture   in   cui   si   articola
l'amministrazione. 
 
Art.16
Uffici di livello dirigenziale non generale 
 1. All'individuazione delle  funzioni  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale,  nel  numero  complessivo  di  duecentouno
posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti  ivi
compresi  le  direzioni  regionali  e  territoriali  del  lavoro,  si
provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  su  proposta  delle  direzioni  generali   interessate,
sentite le organizzazioni  sindacali,  con  decreti  ministeriali  di
natura non regolamentare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 
    2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli
uffici di diretta collaborazione del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
individuati nel numero complessivo di  nove.  All'individuazione  dei
posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvedera'
con specifico regolamento di organizzazione degli uffici  di  diretta
collaborazione  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
CAPO IV
Art.17
Disposizioni transitorie e finali  
    1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: 
      a) decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  2001,  n.
176, recante il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  del
lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  modificato  dal
decreto del Presidente della  Repubblica  29  luglio  2004,  n.  244,
recante il regolamento di organizzazione del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
      b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
marzo 2007, recante ricognizione  delle  strutture  e  delle  risorse
trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  e  del
Ministero della solidarieta', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
125 del 31 maggio 2007; 
      c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  9
novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e  delle  risorse
finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri al Ministero della solidarieta'  sociale,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008. 
    2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  e
efficienza.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
  
 
 
 
  

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