Eccezionali avversità atmosferiche: rischio di compromissione degli interessi primari. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2012.
Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri 8 febbraio 2012. Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversita' atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012.
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e dell'articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso
in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
per fronteggiare l'emergenza derivante delle eccezionali avversita'
atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale nel mese di
febbraio 2012.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento degli
interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare la situazione
emergenziale, nonche' l'adozione di ogni indispensabile provvedimento
su tutto il territorio nazionale interessato dalle eccezionali
avversita' atmosferiche per assicurare ogni forma di assistenza e di
tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni
interessate, nonche' di ogni misura idonea per la salvaguardia delle
vite umane, allo scopo autorizzando le Regioni al reperimento di
beni, mezzi e materiali pubblici e privati necessari, anche
attraverso i sindaci, ovvero attraverso i centri di coordinamento e
soccorso, istituiti a livello provinciale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2012
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