Interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari e nelle Case di cura e di custodia. Conferenza Unificata. G.U. n. 256 del 03 novembre 2011.
Conferenza Unificata. ACCORDO 13 ottobre 2011. Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante «Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all'Allegato C al DPCM 1° aprile 2008». (Rep. n. 95/CU ) Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03 novembre 2011.
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
e le autonomie locali sul documento recante «Integrazione agli
indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC)
di cui all'Allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° aprile 2008», Allegato sub A, parte integrante del
presente atto.
Roma, 13 ottobre 2011
Allegato A
Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le CCC di cui all'Allegato C al DPCM 01.04.2008.
Nel presente documento vengono definiti alcuni ulteriori
interventi di carattere prioritario necessari prevalentemente al
completamento dell'attuazione della prima fase del percorso di
superamento degli attuali OPG di cui all'Allegato C al DPCM
01.04.2008 (Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia).
Nella premessa del suddetto Allegato e' sottolineato che il
successo del programma specifico per gli OPG e' strettamente connesso
con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la
tutela della salute mentale negli istituti pena, e in particolare con
l'attivazione, all'interno degli istituti, di specifiche sezioni
organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati con
infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva,
nonche' ai soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di
mente.
Sebbene in prima istanza venga cosi' indicato l'utilizzo delle
predette articolazioni sanitarie per evitare l'invio in OPG delle
persone che presentano problemi psichici durante la detenzione,
garantendo idonee risposte all'interno degli istituti ordinari, le
linee guida ne ampliano successivamente le funzioni quando
inseriscono tra le azioni da realizzare nella prima fase del percorso
il programma attivo dei DSM finalizzato, oltre che alla dimissione
degli internati che hanno concluso la misura di sicurezza, anche a
riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per
disturbi psichici sopravvenuti durante l'esecuzione della pena e ad
assicurare che le osservazioni per l'accertamento delle infermita'
psichiche di cui all'art. 112 D.P.R. 230/2000 siano espletate negli
istituti ordinari.
Nell'attuale fase del percorso di superamento degli OPG, con
l'avviata progressiva presa incarico da parte delle Aziende
Sanitarie, attraverso progetti terapeutico riabilitativi
territoriali, delle persone con misura di sicurezza,
l'indisponibilita' di idonee risposte per la tutela della salute
mentale in carcere rende di fatto non praticabile - anche
indipendentemente da un'auspicabile riforma del codice penale in
materia di imputabilita' - alcun percorso alternativo all'OPG per
tutte quelle persone che vi si trovano detenute proprio in relazione
a disturbi psichici sopravvenuti in corso di detenzione oppure, in
misura percentualmente minore, per periodi di osservazione
psichiatrica.
Inoltre, tra le azioni della prima fase, le Linee di indirizzo
evidenziano che, per quanto inizialmente solo le Regioni in cui opera
un OPG sono interessate alla gestione della struttura, e' necessario
che ogni Regione italiana, nell'ambito dei propri atti di
programmazione specifici, affronti la questione della cura, della
riabilitazione e dell'inclusione sociale delle persone che in stato
di sofferenza psichica sono incorsi in una sentenza edittale per
reato commesso, sia stabilendo rapporti di collaborazione e di intesa
con le Regioni impegnate nella gestione degli OPG, sia mettendo in
programma ed attuando i servizi e i presidi che si rendono necessari
per dare risposte appropriate a persone malate che presentano
diversita' cliniche e giuridiche.
Un indirizzo verso siffatta operativita' interregionale integrata
e' gia' stato previsto esplicitamente all'interno dell' Accordo
concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli
indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC)
di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep. Atti n. 84/CU,
pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010).
Tuttavia, dal monitoraggio avviato dalle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano e' apparso subito evidente che la
necessaria e strategica funzione di coordinamento dei bacini
macroregionali di afferenza degli attuali OPG non e' stata realizzata
con modalita' uniformi nell'intero territorio nazionale, analogamente
a quanto avvenuto cori il recepimento del DPCM 1.04.2008 con
ripercussioni, in particolare, sulla complessa situazione degli OPG
di Castiglione delle Stiviere e di Reggio Emilia.
Sono inoltre state evidenziate, attraverso il richiamato iniziale
monitoraggio, situazioni che richiamano quanto gia' determinatosi nel
percorso di chiusura degli Ospedali Psichiatrici, con una
significativa presenza di persone la cui diagnosi principale non e'
di natura strettamente psichiatrica, e per le quali e' necessaria, al
fine di garantire idonee risposte ai bisogni di salute, una presa in
carico che, ferma restando, per motivi di carattere anche
organizzativo, l'iniziale responsabilita' dei Dipartimenti di Salute
Mentale, impegni le Aziende Sanitarie a prevenire e risolvere ogni
possibile conflitto di titolarita' e realizzare programmi terapeutico
riabilitativi condivisi tra tutti i servizi sanitari territoriali
competenti per diversi bisogni assistenziali delle singole persone
(in particolare dipendenze e disabilita') ed integrati con i Servizi
Sociali Comunali per il necessario reinserimento nei contesti sociali
di appartenenza.
Pertanto, al fine di assicurare le necessarie integrazioni agli
indirizzi di carattere prioritario contenuti nel richiamato Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 26.11.2009 (Rep. Atti n. 84/CU)
ed al contempo apprestare soluzioni alle criticita' applicative
rilevate nel preliminare monitoraggio gia' effettuato dalle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano si ritiene necessario che:
(Implementazioni per la tutela della salute mentale negli istituti
penitenziari ordinari)
Ogni Regione e Provincia autonoma, attraverso i propri DDSSMM,
programmi, in accordo con all'Amministrazione Penitenziaria, ed
attivi entro il 30 giugno 2012, in almeno uno degli Istituti
Penitenziari del proprio territorio, o, preferibilmente, in quello di
ognuna delle Aziende Sanitarie, in una specifica sezione, ai fini
dell'implementazione della tutela intramuraria della salute mentale
delle persone ristrette negli Istituti del territorio di competenza
(regionale o aziendale), un'idonea articolazione del servizio
sanitario.
La suddetta articolazione, con riferimento alle pertinenti azioni
ed obiettivi di cui all'Allegato C ai D.P.C.M. 01.04.2008, dovra'
operativamente concorrere al superamento dell'OPG garantendo almeno
le seguenti due funzioni:
con riferimento alle persone detenute negli Istituti del
territorio della Regione o Provincia autonoma, assicurando
l'espletamento negli Istituti ordinari delle osservazioni per
l'accertamento delle infermita' psichiche di cui all'art. 112 del DPR
230/2000 e prevenendo l'invio in OPG o in CCC nei casi di persone con
infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva o
condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111,
comma 5 e 7 del DPR 230/2000);
o con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti
in uno degli Istituti-OPG, anche se diverso da quello del bacino
macroregionale di riferimento, rispondendo ai loro bisogni di salute
mentale e accogliendole e prendendole in carico - si' da determinarne
sia la dimissione dall'OPG che il ritorno in un Istituto ordinario
della Regione o Provincia autonoma.
L'Amministrazione Penitenziaria, contestualmente all'avvio
dell'operativita' delle suddette sezioni, ed a seguito di formale
comunicazione da parte della Regione o della Provincia Autonoma, non
disporra' piu' invii di detenuti negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari per osservazione psichiatrica, ai sensi dell'art. 112 DPR
230/00 e concorrera', per quanto di competenza, a garantire e
facilitare l'utilizzo delle stesse sezioni per le restanti funzioni
di cui ai commi precedenti.
Anche nel caso di Regioni e P.A. di piccole dimensioni, ove
l'attivazione di una vera e propria sezione risulti eccedente il
bisogno, le suddette funzioni dovranno comunque essere assicurate
all'interno di un Istituto Penitenziario ordinario.
(Coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG)
In attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite
dall'Allegato C al DPCM 1 aprile 2008, allo scopo di meglio
coordinare, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli
interventi di presa in carico degli internati di propria competenza,
e di assicurare idonee forme di collaborazione e di coordinamento per
il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi
mirati alla realizzazione del complessivo programma di superamento
degli O.P.G., viene istituito in ciascuno dei bacini macroregionali
di riferimento degli OPG - come stabiliti nell'Accordo concernente la
definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di
carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui
all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep. Atti n. 84/CU,
pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010) - il
Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento
degli OPG, composto da un rappresentante per ciascuna delle Regioni
afferenti al Bacino. Le funzioni di coordinatore del Gruppo sono
assunte dal rappresentante della Regione in cui ha sede l'OPG,
componente designato nel Comitato Paritetico Interistituzionale ex
art. 5, comma 2 del DPCM 01.04.2008.
Contestualmente, ciascuna Regione e Provincia Autonoma istituisce
il collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli
OPG, con idonea rappresentanza dei servizi deputati alla presa in
carico delle persone internate in OPG e coordinati dal rappresentante
della Regione o Provincia autonoma componente del Gruppo di
Coordinamento del Bacino Macroregionale.
Per tale scopo, viene stipulato, tra le Regioni e le Province
Autonome afferenti a ciascun bacino, entro il 31 dicembre 2011,
specifico Accordo di programma, preferenzialmente ai sensi del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267, art. 34, che, nel rispetto delle specifiche
potesta' organizzative di ogni singola Regione o Provincia autonoma,
renda operativi i Gruppi di Coordinamento del Bacino Macroregionale
per il Superamento degli OPG ed i collegati Sottogruppi Tecnici
Regionali per il Superamento degli OPG e che contenga inoltre i
seguenti ulteriori specifici impegni:
finalizzare le azioni di propria competenza alla completa
attuazione del percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari e promuovere in ogni fase del percorso la gestione
uniforme ed omogenea dell'assistenza sanitaria a favore di tutte le
persone detenute ed internate, attraverso adeguate ed efficaci
modalita' di coordinamento fra le amministrazioni coinvolte e
realizzando un collegamento funzionale e bidirezionale tra i Servizi
competenti per l'assistenza sanitaria e gli organismi paritetici
interistituzionali di coordinamento ed indirizzo attivi a livello
regionale, di bacino e nazionale;
assumere, per la singola persona destinataria di una misura di
sicurezza che preveda o disponga l'internamento in OPG o misure allo
stesso alternative, anche in contesti sociali e sanitari ordinari, il
principio della iniziale costante competenza del DSM presso il quale
la persona aveva la residenza o l'abituale dimora al momento
dell'applicazione della misura di sicurezza, in coerenza tanto con le
«Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia» di cui all'Allegato
C del D.P.C.M. 01.04.08, quanto con l'art. 6, comma 4 della Legge 8
novembre 2000, n. 328, ed il citato Accordo sancito dalla Conferenza
Unificata il 26.11.2009;
contestualmente impegnare le Aziende Sanitarie a realizzare
programmi terapeutico riabilitativi condivisi tra i tutti i servizi
sanitari territoriali competenti per i diversi bisogni assistenziali
delle singole persone (in particolare dipendenze e disabilita') ed
integrati con i Servizi Sociali Comunali per il necessario
reinserimento nei contesti sociali di appartenenza.
(Monitoraggio e verifica)
L'applicazione del presente Accordo sara' oggetto di apposito
monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province Autonome, del
Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione
Penitenziaria e del Ministero della Salute che procederanno a
rilevare, con cadenza semestrale, le azioni e le attivita' mirate
alla realizzazione dei contenuti del presente Accordo e, piu' in
generale, delle azioni attuative dell'Allegato C al DPCM 01.04.2008,
sia tramite relazioni scritte che attraverso audizioni dirette, in
uno spirito di reciproca collaborazione tra tutte le istituzioni
interessate, ivi compresa l'Autorita' giudiziaria; cio' anche al fine
di individuare misure correttive e suggerire soluzioni alle
criticita' eventualmente emergenti.
I dati elaborati sono messi a disposizione del Comitato
paritetico interistituzionale presso la Conferenza Unificata.
Email: [email protected]