Interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari e nelle Case di cura e di custodia. Conferenza Unificata. G.U. n. 256 del 03 novembre 2011.



Conferenza Unificata. ACCORDO 13 ottobre 2011. Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante «Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all'Allegato C al DPCM 1° aprile 2008». (Rep. n. 95/CU ) Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03 novembre 2011.

Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
e le  autonomie  locali  sul  documento  recante  «Integrazione  agli
indirizzi di carattere prioritario sugli  interventi  negli  Ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e  custodia  (CCC)
di cui all'Allegato C al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° aprile  2008»,  Allegato  sub  A,  parte  integrante  del
presente atto. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
Allegato A 
 
Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le CCC di cui all'Allegato C al DPCM 01.04.2008. 

    Nel  presente  documento  vengono   definiti   alcuni   ulteriori
interventi di  carattere  prioritario  necessari  prevalentemente  al
completamento  dell'attuazione  della  prima  fase  del  percorso  di
superamento  degli  attuali  OPG  di  cui  all'Allegato  C  al   DPCM
01.04.2008 (Linee di indirizzo  per  gli  interventi  negli  ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia). 
    Nella premessa del  suddetto  Allegato  e'  sottolineato  che  il
successo del programma specifico per gli OPG e' strettamente connesso
con la realizzazione di tutte le misure  e  azioni  indicate  per  la
tutela della salute mentale negli istituti pena, e in particolare con
l'attivazione, all'interno  degli  istituti,  di  specifiche  sezioni
organizzate o reparti,  destinati  agli  imputati  e  condannati  con
infermita' psichica sopravvenuta nel corso  della  misura  detentiva,
nonche' ai soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di
mente. 
    Sebbene in prima istanza venga cosi'  indicato  l'utilizzo  delle
predette articolazioni sanitarie per evitare  l'invio  in  OPG  delle
persone che  presentano  problemi  psichici  durante  la  detenzione,
garantendo idonee risposte all'interno degli  istituti  ordinari,  le
linee  guida  ne  ampliano   successivamente   le   funzioni   quando
inseriscono tra le azioni da realizzare nella prima fase del percorso
il programma attivo dei DSM finalizzato, oltre  che  alla  dimissione
degli internati che hanno concluso la misura di  sicurezza,  anche  a
riportare nelle carceri  di  provenienza  i  ricoverati  in  OPG  per
disturbi psichici sopravvenuti durante l'esecuzione della pena  e  ad
assicurare che le osservazioni per  l'accertamento  delle  infermita'
psichiche di cui all'art. 112 D.P.R. 230/2000 siano  espletate  negli
istituti ordinari. 
    Nell'attuale fase del percorso  di  superamento  degli  OPG,  con
l'avviata  progressiva  presa  incarico  da   parte   delle   Aziende
Sanitarie,    attraverso    progetti    terapeutico     riabilitativi
territoriali,   delle    persone    con    misura    di    sicurezza,
l'indisponibilita' di idonee risposte  per  la  tutela  della  salute
mentale  in  carcere  rende  di  fatto  non   praticabile   -   anche
indipendentemente da un'auspicabile  riforma  del  codice  penale  in
materia di imputabilita' - alcun  percorso  alternativo  all'OPG  per
tutte quelle persone che vi si trovano detenute proprio in  relazione
a disturbi psichici sopravvenuti in corso di  detenzione  oppure,  in
misura  percentualmente   minore,   per   periodi   di   osservazione
psichiatrica. 
    Inoltre, tra le azioni della prima fase, le  Linee  di  indirizzo
evidenziano che, per quanto inizialmente solo le Regioni in cui opera
un OPG sono interessate alla gestione della struttura, e'  necessario
che  ogni  Regione  italiana,  nell'ambito   dei   propri   atti   di
programmazione specifici, affronti la  questione  della  cura,  della
riabilitazione e dell'inclusione sociale delle persone che  in  stato
di sofferenza psichica sono incorsi  in  una  sentenza  edittale  per
reato commesso, sia stabilendo rapporti di collaborazione e di intesa
con le Regioni impegnate nella gestione degli OPG,  sia  mettendo  in
programma ed attuando i servizi e i presidi che si rendono  necessari
per  dare  risposte  appropriate  a  persone  malate  che  presentano
diversita' cliniche e giuridiche. 
    Un indirizzo verso siffatta operativita' interregionale integrata
e' gia'  stato  previsto  esplicitamente  all'interno  dell'  Accordo
concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli
indirizzi di carattere prioritario sugli  interventi  negli  Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e  Custodia  (CCC)
di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep. Atti n. 84/CU,
pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010). 
    Tuttavia, dal  monitoraggio  avviato  dalle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e  Bolzano  e'  apparso  subito  evidente  che  la
necessaria  e  strategica  funzione  di  coordinamento   dei   bacini
macroregionali di afferenza degli attuali OPG non e' stata realizzata
con modalita' uniformi nell'intero territorio nazionale, analogamente
a  quanto  avvenuto  cori  il  recepimento  del  DPCM  1.04.2008  con
ripercussioni, in particolare, sulla complessa situazione  degli  OPG
di Castiglione delle Stiviere e di Reggio Emilia. 
    Sono inoltre state evidenziate, attraverso il richiamato iniziale
monitoraggio, situazioni che richiamano quanto gia' determinatosi nel
percorso  di  chiusura   degli   Ospedali   Psichiatrici,   con   una
significativa presenza di persone la cui diagnosi principale  non  e'
di natura strettamente psichiatrica, e per le quali e' necessaria, al
fine di garantire idonee risposte ai bisogni di salute, una presa  in
carico  che,  ferma  restando,  per   motivi   di   carattere   anche
organizzativo, l'iniziale responsabilita' dei Dipartimenti di  Salute
Mentale, impegni le Aziende Sanitarie a prevenire  e  risolvere  ogni
possibile conflitto di titolarita' e realizzare programmi terapeutico
riabilitativi condivisi tra tutti  i  servizi  sanitari  territoriali
competenti per diversi bisogni assistenziali  delle  singole  persone
(in particolare dipendenze e disabilita') ed integrati con i  Servizi
Sociali Comunali per il necessario reinserimento nei contesti sociali
di appartenenza. 
    Pertanto, al fine di assicurare le necessarie  integrazioni  agli
indirizzi di carattere prioritario contenuti nel  richiamato  Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 26.11.2009 (Rep. Atti n. 84/CU)
ed al  contempo  apprestare  soluzioni  alle  criticita'  applicative
rilevate nel preliminare monitoraggio gia' effettuato dalle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano si ritiene necessario che: 
(Implementazioni per la tutela della salute  mentale  negli  istituti
penitenziari ordinari) 
    Ogni Regione e Provincia autonoma, attraverso  i  propri  DDSSMM,
programmi,  in  accordo  con  all'Amministrazione  Penitenziaria,  ed
attivi entro  il  30  giugno  2012,  in  almeno  uno  degli  Istituti
Penitenziari del proprio territorio, o, preferibilmente, in quello di
ognuna delle Aziende Sanitarie, in una  specifica  sezione,  ai  fini
dell'implementazione della tutela intramuraria della  salute  mentale
delle persone ristrette negli Istituti del territorio  di  competenza
(regionale  o  aziendale),  un'idonea  articolazione   del   servizio
sanitario. 
    La suddetta articolazione, con riferimento alle pertinenti azioni
ed obiettivi di cui all'Allegato C  ai  D.P.C.M.  01.04.2008,  dovra'
operativamente concorrere al superamento dell'OPG  garantendo  almeno
le seguenti due funzioni: 
      con  riferimento  alle  persone  detenute  negli  Istituti  del
territorio  della   Regione   o   Provincia   autonoma,   assicurando
l'espletamento  negli  Istituti  ordinari  delle   osservazioni   per
l'accertamento delle infermita' psichiche di cui all'art. 112 del DPR
230/2000 e prevenendo l'invio in OPG o in CCC nei casi di persone con
infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura  detentiva  o
condannate a pena diminuita per vizio parziale di  mente  (art.  111,
comma 5 e 7 del DPR 230/2000); 
      o con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti
in uno degli Istituti-OPG, anche se  diverso  da  quello  del  bacino
macroregionale di riferimento, rispondendo ai loro bisogni di  salute
mentale e accogliendole e prendendole in carico - si' da determinarne
sia la dimissione dall'OPG che il ritorno in  un  Istituto  ordinario
della Regione o Provincia autonoma. 
    L'Amministrazione   Penitenziaria,   contestualmente    all'avvio
dell'operativita' delle suddette sezioni, ed  a  seguito  di  formale
comunicazione da parte della Regione o della Provincia Autonoma,  non
disporra'  piu'  invii  di  detenuti  negli   Ospedali   Psichiatrici
Giudiziari per osservazione psichiatrica, ai sensi dell'art. 112  DPR
230/00 e  concorrera',  per  quanto  di  competenza,  a  garantire  e
facilitare l'utilizzo delle stesse sezioni per le  restanti  funzioni
di cui ai commi precedenti. 
    Anche nel caso di Regioni  e  P.A.  di  piccole  dimensioni,  ove
l'attivazione di una vera e  propria  sezione  risulti  eccedente  il
bisogno, le suddette funzioni  dovranno  comunque  essere  assicurate
all'interno di un Istituto Penitenziario ordinario. 
(Coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG) 
    In attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite
dall'Allegato  C  al  DPCM  1  aprile  2008,  allo  scopo  di  meglio
coordinare, da parte di ciascuna Regione e  Provincia  autonoma,  gli
interventi di presa in carico degli internati di propria  competenza,
e di assicurare idonee forme di collaborazione e di coordinamento per
il miglioramento dell'efficienza e  dell'efficacia  degli  interventi
mirati alla realizzazione del complessivo  programma  di  superamento
degli O.P.G., viene istituito in ciascuno dei  bacini  macroregionali
di riferimento degli OPG - come stabiliti nell'Accordo concernente la
definizione di specifiche aree di collaborazione e gli  indirizzi  di
carattere prioritario sugli interventi  negli  Ospedali  Psichiatrici
Giudiziari (OPG) e nelle  Case  di  Cura  e  Custodia  (CCC)  di  cui
all'Allegato C al D.P.C.M.  1°  aprile  2008  (Rep.  Atti  n.  84/CU,
pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010) -  il
Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il  Superamento
degli OPG, composto da un rappresentante per ciascuna  delle  Regioni
afferenti al Bacino. Le funzioni  di  coordinatore  del  Gruppo  sono
assunte dal rappresentante  della  Regione  in  cui  ha  sede  l'OPG,
componente designato nel Comitato  Paritetico  Interistituzionale  ex
art. 5, comma 2 del DPCM 01.04.2008. 
    Contestualmente, ciascuna Regione e Provincia Autonoma istituisce
il collegato Sottogruppo Tecnico Regionale per il  Superamento  degli
OPG, con idonea rappresentanza dei servizi  deputati  alla  presa  in
carico delle persone internate in OPG e coordinati dal rappresentante
della  Regione  o  Provincia  autonoma  componente  del   Gruppo   di
Coordinamento del Bacino Macroregionale. 
    Per tale scopo, viene stipulato, tra le  Regioni  e  le  Province
Autonome afferenti a ciascun  bacino,  entro  il  31  dicembre  2011,
specifico Accordo di programma, preferenzialmente ai sensi del  D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267, art. 34, che, nel rispetto  delle  specifiche
potesta' organizzative di ogni singola Regione o Provincia  autonoma,
renda operativi i Gruppi di Coordinamento del  Bacino  Macroregionale
per il Superamento degli  OPG  ed  i  collegati  Sottogruppi  Tecnici
Regionali per il Superamento degli  OPG  e  che  contenga  inoltre  i
seguenti ulteriori specifici impegni: 
      finalizzare le  azioni  di  propria  competenza  alla  completa
attuazione del percorso di superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici
Giudiziari e  promuovere  in  ogni  fase  del  percorso  la  gestione
uniforme ed omogenea dell'assistenza sanitaria a favore di  tutte  le
persone  detenute  ed  internate,  attraverso  adeguate  ed  efficaci
modalita'  di  coordinamento  fra  le  amministrazioni  coinvolte   e
realizzando un collegamento funzionale e bidirezionale tra i  Servizi
competenti per l'assistenza  sanitaria  e  gli  organismi  paritetici
interistituzionali di coordinamento ed  indirizzo  attivi  a  livello
regionale, di bacino e nazionale; 
      assumere, per la singola persona destinataria di una misura  di
sicurezza che preveda o disponga l'internamento in OPG o misure  allo
stesso alternative, anche in contesti sociali e sanitari ordinari, il
principio della iniziale costante competenza del DSM presso il  quale
la  persona  aveva  la  residenza  o  l'abituale  dimora  al  momento
dell'applicazione della misura di sicurezza, in coerenza tanto con le
«Linee di indirizzo per gli interventi  negli  ospedali  psichiatrici
giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia» di cui all'Allegato
C del D.P.C.M. 01.04.08, quanto con l'art. 6, comma 4 della  Legge  8
novembre 2000, n. 328, ed il citato Accordo sancito dalla  Conferenza
Unificata il 26.11.2009; 
      contestualmente impegnare le  Aziende  Sanitarie  a  realizzare
programmi terapeutico riabilitativi condivisi tra i tutti  i  servizi
sanitari territoriali competenti per i diversi bisogni  assistenziali
delle singole persone (in particolare dipendenze  e  disabilita')  ed
integrati  con  i  Servizi  Sociali  Comunali   per   il   necessario
reinserimento nei contesti sociali di appartenenza. 
(Monitoraggio e verifica) 
    L'applicazione del presente Accordo  sara'  oggetto  di  apposito
monitoraggio da parte delle Regioni e delle  Province  Autonome,  del
Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento  per   l'Amministrazione
Penitenziaria  e  del  Ministero  della  Salute  che  procederanno  a
rilevare, con cadenza semestrale, le azioni  e  le  attivita'  mirate
alla realizzazione dei contenuti del  presente  Accordo  e,  piu'  in
generale, delle azioni attuative dell'Allegato C al DPCM  01.04.2008,
sia tramite relazioni scritte che attraverso  audizioni  dirette,  in
uno spirito di reciproca  collaborazione  tra  tutte  le  istituzioni
interessate, ivi compresa l'Autorita' giudiziaria; cio' anche al fine
di  individuare  misure  correttive  e   suggerire   soluzioni   alle
criticita' eventualmente emergenti. 
    I  dati  elaborati  sono  messi  a  disposizione   del   Comitato
paritetico interistituzionale presso la Conferenza Unificata. 

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