Concorsi. Intermediari assicurativi e riassicurativi: prova d'idoneità.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Prova di idoneità per l'anno 2019 per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. G.U. n. 86 del 29 ottobre 2019.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Prova di idoneita' per l'anno 2019 per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 78).

Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2019. 

Art. 1 Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione

1. E' indetta per l'anno 2019 una prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 89 del 9 ottobre 2019).

2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;

b) abbiano provveduto al pagamento del contributo previsto dall'art. 336, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 Presentazione della domanda di ammissione

1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova e' certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permettera' l'accesso ne' l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione.

3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2019 ed entro il termine delle ore 12,00 del 5 dicembre 2019.

4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) comune di residenza e relativo indirizzo;

e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, per eventuali comunicazioni;

f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';

g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;

h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato non dovra' esibire il giorno della prova ma che avra' l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;

i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente: modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi e' gia' idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa - attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi. 5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. A conferma del completamento dell'iter di inserimento della domanda, l'applicazione informatica inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.

6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione a sostenere la prova di idoneita', poiche' occorre procedere, successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del contributo di cui all'art. 3.

Art. 3 Pagamento del contributo per la partecipazione alla prova: modalita' e termini

1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato e' tenuto ad effettuare il pagamento del contributo di euro 70 mediante accesso al sistema PagoPA, avuto presente quanto segue: l'avviso di pagamento PagoPA precompilato e' scaricabile dal sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/ie digitando il proprio codice fiscale e il numero identificativo univoco di cui al comma 5 dell'art. 2; l'avviso puo' essere pagato presso tutti i Prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalita' specifiche riportate nello stesso avviso. L'elenco aggiornato dei PSP abilitati e' disponibile sul sito internet dell'AGID all'indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare

2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 8,00 del giorno 21 dicembre 2019 e, entro e non oltre, le ore 24,00 del giorno 24 gennaio 2020.

Art. 4 Procedura di ammissione alla prova

1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneita'. Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun candidato.

2. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai candidati verra' richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio vigilanza condotta di mercato dell'IVASS.

5. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.

6. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo [email protected]

7. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i candidati ammessi che:

a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2;

b) il giorno dello svolgimento dell'esame non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita' o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

Art. 6 Articolazione della prova di idoneita'

1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.

2. L'esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:

a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'IVASS;

b) disciplina della previdenza complementare;

c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;

d) tecnica assicurativa;

e) disciplina della tutela del consumatore;

f) nozioni di diritto privato;

g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

3. L'esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:

a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;

b) tecnica riassicurativa.

4. L'esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7 Data e luogo dell'esame

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno indicati almeno sessanta giorni antecedenti la data dello svolgimento dell'esame e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del luogo e dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it L'IVASS non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

Art. 8 Svolgimento dell'esame

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 7.

2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.

3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.

4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.

Art. 9 Esito dell'esame

1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

Art. 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.

2. La commissione e' composta da:

a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente;

b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;

c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attivita', uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'IVASS.

4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei candidati, puo', prima dello svolgimento della prova di idoneita', suddividere la commissione in due o piu' sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento dell'esame.

Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS e' finalizzato unicamente all'espletamento della prova di idoneita'. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione all'esame; la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Titolare del trattamento dei dati e' l'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia (e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] - centralino: +39 06.421331). Responsabile della protezione dei dati (art. 37, paragrafo 7 del RGPD) e' Massimo Francescangeli - via del Quirinale 21, 00187 Roma (e-mail: [email protected] - PEC: [email protected]). I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della prova di idoneita' per l'iscrizione nel registro saranno forniti da una societa' esterna che verra' selezionata a seguito di gara pubblica e che agira' in qualita' di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento UE 2016/679.

L'informativa concernente la denominazione del Responsabile del trattamento verra' fornita, una volta completata la procedura di gara, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS. I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo trattati con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trattamento, in particolare, sara' effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'IVASS e' presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso l'istituto. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

Il presente provvedimento e' pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it

Roma, 9 ottobre 2019

Il Consigliere (ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS) Cesari

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