Concorso referendario TAR: modifica delle modalità di svolgimento del concorso.

DPR 4 agosto 2017 n. 132. Regolamento sulle modifiche delle modalità di svolgimento del concorso a referendario di TAR. G.U. n. 210 del 8 settembre 2017.



Con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2017 n. 132 è pubblicato il regolamento sulle modifiche delle modalità di svoglimento del concorso a referendario TAR. 

G.U. n. 210 del 8 settembre 2017. 

Le principali novità.

  • L'invio esclusivamente per via telematica della domanda di partecipazione e gli allegati.

La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda.

Il bando puo' prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione.

Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.

I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonche' le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.

  • L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti in ogni momento.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.

  • Valutazione dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli.

La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.

La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne

-le garanzie di anonimato delle prove scritte,

-il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato,

-l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi

- l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio,

-i casi di annullamento dell'esame

- la verbalizzazione delle attivita' della commissione.

Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.

Occorre rraggiungere trentacinque cinquantesimi.

La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.

 

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