Giustizia. Regolamento per l'assemblea dell'ordine circondariale forense.

Decreto 13 luglio 2016 n. 156. Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. G.U. n. 187 dell'11 agosto 2016.



Il Ministero della Giustizia con ecreto del 13 luglio 2016 n. 156 ha emanato il regolamento per il funzionamento e la convocazione dell'assembela dell'ordine circondariale forense.

Le principali novità.

  • Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea e' convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione.

Nello stesso termine l'avviso e' affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

Il termine può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' della convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonche' della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

  • Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli iscritti.

Nella seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Il voto non puo' essere espresso per delega.

  • Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno e' convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.

Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

  • Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine.

L'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale e' convocata con le modalita' ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformita' alle norme che disciplinano le modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

  • Convocazione dell'assemblea su richiesta.

L'assemblea e' convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo.

Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine o da consiglieri da lui delegati.

Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea e' convocata dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione.

Gli argomenti per i quali puo' essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attivita' del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravita' ed urgenza per il circondario.

Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

  • Clausola di invarianza finanziaria.

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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