Il Garante Privacy interviene sul Codice della Privacy in attesa del legislatore.

Il nuovo decreto legislativo per l'adeguamento al Regolamento UE 679/2016 non è stato ancora adottato.



Il Garante della Privacy, quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, si è visto costretto ad intervenire al fine di disapplicare alcune disposizioni contenute nel D.L.gs. 196/2003 (Codice della Privacy) in quanto incompatibili con il nuovo Regolamento UE 679/2016 entrato in vigore in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018.

Al riguardo l’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016/2017)", demandava al Governo il compito di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, indicando, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, anche quello di abrogare espressamente le disposizioni del Codice Privacy che fossero incompatibili con quelle contenute nel Regolamento UE.

Poichè il decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 marzo 2018, non è ancora stato oggetto di approvazione in via definitiva, il Garante ha ritenuto di intervenire con riferimento alla procedura introdotta dal Regolamento in tema di “reclamo” innanzi l’autorità di controllo che si rende incompatibile con la procedura dei “ricorsi” disciplinata agli artt. 145 ss. del Codice Privacy.

Il Garante ha pertato delibrato che, nelle more dell’approvazione dello schema di decreto legislativo di cui all’art. 13 della legge di delegazione europea del 25 ottobre 2017, n. 163, le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo I del titolo I del Codice, relative alla procedura dei ricorsi, sono da ritenersi incompatibili con il Regolamento UE 679/2016 e che, pertanto, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il Garante provvederà alla loro disapplicazione facendo riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento UE.

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