L'uso di dati personali nelle fiction cinematografiche.

L'utenza telefonica, essendo un dato personale, non può essere divulgata, chi lo fa rischia di incorrere nel reato di illecito trattamento di dati personali.



Il trattamento dei dati personali utilizzati nel corso di scene cinematografiche, argomento spesso sottovalutato da registri e produttori, ma in realtà l’utilizzo di utenze telefoniche, di targhe di veicolo o di altri dati personali all’interno di film, fiction ed altre opere di diffusione è un argomento da non sottovalutare per chi opera nel settore, in quanto la commissione del reato di trattamento illecito di dati personali è dietro l’angolo.

Accade infatti che nel girare alcune scene di una nota fiction Mediaset venga ripresa nel corso di una scena un bigliettino contenente – tra gli altri dati – anche un numero di cellulare realmente esistente. Il titolare dell’utenza nei giorni seguenti alla messa in onda della puntata riceve tantissime telefonate con insulti e minacce e decide di azionare le vie legali al fine di individuare i responsabili della messa in onda della propria utenza e chiederne quindi i danni.

E’ evidente che la messa in onda dell’utenza telefonica sia avvenuta senza la preventiva verifica dell’esistenza della stessa e quantomeno sarebbe stata opportuna l’oscuramenti dei dati telefonici in assenza di un preventivo controllo.

Tale ipotesi può configurare, infatti, il reato di trattamento illecito dei dati personali così come disciplinato dall’art. 167 del Decreto legislativo n. 196 del 2003, ciò in quanto l’utenza telefonica è certamente un dato personale che consente la diretta identificazione del titolare e, come tale, deve essere trattato nel rispetto del suddetto decreto così come ha chiarito la giurisprudenza in diverse pronunce (tra quelle maggiormente significative Cass. Pen. n. 21839 del 1° giugno 2011).

Tale reato che nell’ipotesi semplice prevede una pena neanche tanto minima da 6 a 18 mesi di reclusione, nel caso della diffusione o comunicazione a terzi – come nel caso specifico che di diffusione mediante alcune scene cinematografiche - potrebbe configurare anche l’ipotesi di aumento di pena da 6 a 24 mesi di reclusione.

A rispondere di tale reato potrebbero in linea teorica concorrere, seppur con le opportune graduazioni di responsabilità, dal registra al produttore, ma anche gli sceneggiatori e gli attori. Vi è da dire a difesa di tali soggetti che essendo evidente che si tratti di errore dovuto ad una mera distrazione o mancanza di diligenza nel preliminare controllo dell’utenza, verrebbe a mancare la finalità che il reato prevede per tale condotta, ovvero il trarre un profitto o il recare danno al titolare dei dati divulgati.

Ed allora, venendo alla luce quasi certamente una responsabilità colposa e non dolosa, si potrebbe prevedere maggiormente fattibile un’azione di tipo civilistico volta al risarcimento danni più che al perseguimento penale dei colpevoli.

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