Pensioni anticipate nel settore privato: le indicazioni dell'INPS

La pensione anticipata è una misura che può essere applicata per la classe del 1952 e con un requisito minimo di 64 anni di età



Con riferimento all’art. 24 comma 15-bis del decreto legge numero 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il quale prevede che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire:

  • la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B (allegato L. 243/2004), con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
  • la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età alla stessa data.

Quanto ai contributi necessari ai fini dell’ottenimento del diritto alla pensione dei dipendenti del settore privato con 64 anni di età l’INPS chiarisce che nei calcoli di tali requisiti è possibile anche considerare i periodi di contribuzione volontaria, nonché i periodi di contribuzione figurativa per gli eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente nel settore privato o con il riscatto non correlato all’attività lavorativa.

Con riferimento alle modalità di trattazione delle domande delle pensione e dei ricorsi, l’INPS rinvia ad una propria precedente circolare (Circolare n. 196 dell’11 novembre 2016), nella quale si prevede che, su richiesta degli interessati, le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti, con riferimento alle quali non si sia verificata la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 639 del 1970, dovranno essere riesaminate e dovrà farsi luogo alla corresponsione, nei limiti prescrizionali, dei ratei pregressi. Si chiarisce che è ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.

I ricorsi amministrativi ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.

Fai una domanda