Vendita di alcolici: le nuove regole.

Nota Ag. delle Dogane RU 113015 del 9 ottobre 2017. L'Agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti sulla vendita di bevande alcoliche nei locali pubblici.



L'Agenzia delle Dogane con la nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 ha fornito importanti chiarimenti sulla vendita di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi, nei rifugi alpini, nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Tali chiarimenti sono divenuti essenziali a seguito dell'entrata in vigore della della Legge 124/2017 (Legge per il mercato e la concorrenza) che di fatto ha escluso l'obbligo della denuncia per gli esercenti l'attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

  • Cosa dice la Nota dell'Agenzia delle Dogane?

La nota chiarisce che, ai fini dell'esonero dell'adempimento dichiarativo, deve rasi rifarimento alle situazioni per le quali la vendita dei prodotti alcolici è indirizzata, a prescindere delle varie forme di commercializzazione previste dai vari settori economici, direttamente nei confronti del consumatore finale. In tal senso devono ritenersi esclusi dall'obbligo dichiarativo le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre e la vendita al dettaglio di bevande alcoliche con apparecchi automatici.

Tutti gli esercenti che distribuiscono prodotti alcolici direttamente ai consumatori finali non devono più denunciare la loro attività ed agli stessi non deve più essere rilasciata la licenza fiscale.

Rimane in vigore invece l'obbligo di denuncia e di licenza fiscale per le attività che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

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