Art. 30 Codice Civile. Liquidazione.
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [art. 27 c.c.] o disposto lo scioglimento dell'associazione [artt. 21, 34 c.c.], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [art. 31 c.c.; art. 11disp. att. c.c.] (1).
Art. 1563 Codice Civile. Scadenza delle singole prestazioni.
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti [art. 1184 c.c.].
Art. 1562 Codice Civile. Pagamento del prezzo.
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Art. 1561 Codice Civile. Determinazione del prezzo.
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
Art. 1560 Codice Civile. Entità della somministrazione.
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto [art. 1326 c.c.].
Art. 1559 Codice Civile. Nozione.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose [art. 1677 c.c.].
Art. 1558 Codice Civile. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [artt. 491, 513, 543 c.p.c.] o a sequestro [art. 670, 671 c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo [art. 1556 c.c.].
Art. 1557 Codice Civile. Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo [art. 1556 c.c.] di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [artt. 1218, 1288, 1463 c.c.].
Art. 1556 Codice Civile. Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna [art. 1558 c.c.] una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga [art. 1557 c.c.] a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art. 1555 Codice Civile. Applicabilità delle norme sulla vendita.
Le norme stabilite per la vendita [art. 1470 c.c.] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.