Art. 1556 Codice Civile. Nozione.
1556. Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna [art. 1558 c.c.] una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga [art. 1557 c.c.] a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.