Art. 1557 Codice Civile. Impossibilitą di restituzione.
1557. Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo [art. 1556 c.c.] di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [artt. 1218, 1288, 1463 c.c.].