Art. 1558 Codice Civile. Disponibilitą delle cose.
1558. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [artt. 491, 513, 543 c.p.c.] o a sequestro [art. 670, 671 c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo [art. 1556 c.c.].
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.