Art. 1559 Codice Civile. Nozione.
1559. Nozione.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose [art. 1677 c.c.].
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1559. Nozione.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose [art. 1677 c.c.].