Art. 1563 Codice Civile. Scadenza delle singole prestazioni.
1563. Scadenza delle singole prestazioni.
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti [art. 1184 c.c.].
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.