Art. 1822 Codice Civile. Promessa di mutuo.

1822. Promessa di mutuo.

Chi ha promesso di dare a mutuo [c.c. 1351, 1813] può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie [c.c. 1186, 1461].