Art. 189 Codice Civile. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.

189. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.

I beni della comunione [art. 177 c.c.], fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio [art. 187 c.c.], possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione [art. 192 c.c.] (1).

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(1) Art. così sostituito dall'art. 68, L. 19 maggio 1975, n. 151.