Art. 190 Codice Civile. Responsabilitą  sussidiaria dei beni personali.

190. Responsabilità sussidiaria dei beni personali.

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (1).

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(1) Art. così sostituito dall'art. 69, L. 19 maggio 1975, n. 151.