Art. 2 Codice Civile. Maggiore etą . Capacitą  di agire.

2. Maggiore età. Capacità di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [art. 48 Cost.]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [artt. 84,90,165,250,264,291,390,774 c.c.](1).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro [artt. 324, 375, 901 cod. nav.]. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (2).

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(1) È stabilita la diversa età di:

  • - 14 anni per la imputabilità condizionata (art. 97 c.p.); per l'esercizio del diritto di querela (artt. 120, 121, c.p.);
  • - 16 anni affinché i minori possano essere ammessi al matrimonio (artt. 84, 90, 165 c.c.); a fare donazioni in occasione del matrimonio (art. 774 c.c.); per la capacità dei genitori al riconoscimento dei figli naturali (art. 250 c.c.); per la capacità dei genitori a promuovere la legittimazione per provvedimento del giudice (art. 284 c.c.); per proporre azione di disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.); per la impugnazione del riconoscimento da parte del figlio riconosciuto (art. 264 c.c.); per prestare il consenso all'azione di dichiarazione della paternità o della maternità naturale (art. 273 c.c.); per l'audizione del minore sulla nomina del tutore (art. 348 c.c.);
  • - 30-35 anni per l'adottante (art. 291 c.c.).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1975, n. 39 sull'attribuzione della maggiore età.