Art. 2059 Codice Civile. Danni non patrimoniali.

2059. Danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge [c.p.c. 89; c.p. 185, 187, 189] (1).

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 87 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.; con sentenza 30 giugno-14 luglio 1986, n. 184 (Gazz. Uff. 23 luglio 1986, n. 35 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento all'art. 2 Cost., all'art. 3, primo comma, Cost., all'art. 24, primo comma, Cost. e all'art. 32, primo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; con sentenza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 233 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) inammissibile l'ulteriore questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.