Codice Civile - Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906)
Art. 2903 Codice Civile. Prescrizione dell'azione.
2903. Prescrizione dell'azione.
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto [c.c. 2934, 2935, 2946].