Art. 2937 Codice Civile. Rinuzia alla prescrizione.
2937. Rinunzia alla prescrizione.
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto [c.c. 1310, 1966, 2939].
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta [c.c. 2946].
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.