Art. 2937 Codice Civile. Rinuzia alla prescrizione.

2937. Rinunzia alla prescrizione.

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto [c.c. 1310, 1966, 2939].

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta [c.c. 2946].

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.